Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2002, n. 10955
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale.

Alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129.

In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso.

A seguito delle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte costituzionale - che hanno esteso ai crediti previdenziali e assistenziali la disciplina dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. in materia di crediti di lavoro - la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2002, n. 10955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10955
Data del deposito : 25 luglio 2002

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