Articolo 979 del Codice civile
Articolo 978Articolo 946
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19 aprile 1942
Art. 979.

(Durata).

La durata dell'usufrutto non puo' eccedere la vita dell'usufruttuario.

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non puo' durare piu' di trent'anni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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