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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3625/2023
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
constatato che le parti costituite non hanno provveduto a depositare note per la trattazione scritta;
letto il dettato dell'art. 127-ter, IV comma, a tenore del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”; constatato che il decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta risulta esser stato ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che già in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 4.12.24 nessuna delle parti aveva provveduto al deposito di note;
letto il dettato degli artt. 127-ter, IV comma, 181 e 309 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Provvedimento depositato telematicamente in data 11/03/2025
Il Giudice dott. Gianluca Di Filippo
R.G. n. 3625/2023
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza da ultimo fissata dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
constatato che le parti costituite non hanno provveduto a depositare note per la trattazione scritta;
letto il dettato dell'art. 127-ter, IV comma, a tenore del quale “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”; constatato che il decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta risulta esser stato ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che già in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 4.12.24 nessuna delle parti aveva provveduto al deposito di note;
letto il dettato degli artt. 127-ter, IV comma, 181 e 309 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Provvedimento depositato telematicamente in data 11/03/2025
Il Giudice dott. Gianluca Di Filippo