Art. 10.
Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.
Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.