Articolo 10 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 gennaio 1929
Art. 10.

Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente