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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1068/2024 promossa da:
), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (Fraz. Paganica), ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Carmen Fasciano;
E
( , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (Fraz. Paganica), ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Carmen Fasciano;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 23.07.2024, e Parte_1 CP_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio,
[...]
contratto nel Comune di Petricani Provincia di Neamt in Romania in data 27.08.2014, nel cui ambito è nata la figlia il 19.08.2018 in L'Aquila (dunque minorenne). Per_1
1 2. Esponevano che da tempo è insorta una crisi coniugale a causa di una forte incompatibilità caratteriale e che non risulta più possibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 13.11.2024 con note scritte ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui alla domanda congiunta.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, visto l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2010 e rilevando che i coniugi rumeni, residenti in Italia, hanno scelto l'applicazione della legge dello Stato della Romania del quale sono cittadini (Codul Civil Romeno artt. 373 e ss. – cfr. doc. n. 7);
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
6. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4, c.p.c., si osserva che la minore non è stata ascoltata in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto nel Comune di Petricani, Parte_1 Controparte_1
Provincia di Neamt in Romania in data 27.08.2014 (Serie CG - N. 069585 – atto di matrimonio n. 21 del 27.08.2014 registrato nel Comune di Petricani, Provincia di
Neamt, Romania), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
▪ dispone l'affidamento della figlia minore alla madre, con stabile Persona_2 collocazione e residenza presso la casa familiare, ubicata in L'Aquila, via Carlo
Casalegno n. 15, sino a quando non verrà assegnata alla sig.ra un Parte_1
altro alloggio presso il progetto CASE di Paganica, per il quale ha già inoltrato apposita domanda;
in tale nuova abitazione madre e figlia trasferiranno la propria residenza;
▪ disciplina il diritto di visita del padre della minore come segue: Per_1
- il padre potrà tenere con sé la figlia minore liberamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
2 - in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il 24 ed il 25 dicembre e con l'altro il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
il tutto a decorrere da Natale 2024 in cui i minori trascorreranno con la madre i giorni del 24 e 25 dicembre;
c) la minore trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori a decorrere da Pasqua 2025, che trascorrerà col padre.
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé la figlia minore, impegnandosi a concordare con la madre, entro il 31 maggio, il periodo esatto (compatibilmente con le esigenze lavorative), fermo restando che in caso di disaccordo, il periodo dal 1° al 15 agosto verrà trascorso con un genitore e il periodo dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, ad anni alterni pari e dispari. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di destinazione della vacanza;
▪ prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente, sin da ora, a portare la propria figlia in Romania, durante le vacanze natalizie;
▪ ordina al sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato iban [...] – Postepay, un assegno mensile di contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative. Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiama integralmente il “Protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” – Prot. Int. 87/1.2.1 del Tribunale di L'Aquila. Qualora anticipate da uno dei ricorrenti, questi per ottenerne il rimborso, dovrà esibire opportuna documentazione. Entrambe le parti concordano che per ogni spesa eccedente l'importo complessivo di € 200,00, ciascun genitore dovrà mettere a disposizione di quello che effettuerà l'esborso la metà della somma entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
3 ▪ stabilisce che gli assegni familiari, compresi quelli arretrati, saranno percepiti dalla sig.ra e che ogni altro beneficio fiscale in favore della figlia e delle Parte_1
famiglie con minor reddito verrà goduto dalla sig.ra Parte_1
▪ prende atto che le parti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in L'Aquila, il 13 novembre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1068/2024 promossa da:
), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (Fraz. Paganica), ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Carmen Fasciano;
E
( , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (Fraz. Paganica), ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Carmen Fasciano;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 23.07.2024, e Parte_1 CP_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio,
[...]
contratto nel Comune di Petricani Provincia di Neamt in Romania in data 27.08.2014, nel cui ambito è nata la figlia il 19.08.2018 in L'Aquila (dunque minorenne). Per_1
1 2. Esponevano che da tempo è insorta una crisi coniugale a causa di una forte incompatibilità caratteriale e che non risulta più possibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 13.11.2024 con note scritte ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui alla domanda congiunta.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, visto l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2010 e rilevando che i coniugi rumeni, residenti in Italia, hanno scelto l'applicazione della legge dello Stato della Romania del quale sono cittadini (Codul Civil Romeno artt. 373 e ss. – cfr. doc. n. 7);
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
6. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4, c.p.c., si osserva che la minore non è stata ascoltata in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto nel Comune di Petricani, Parte_1 Controparte_1
Provincia di Neamt in Romania in data 27.08.2014 (Serie CG - N. 069585 – atto di matrimonio n. 21 del 27.08.2014 registrato nel Comune di Petricani, Provincia di
Neamt, Romania), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
▪ dispone l'affidamento della figlia minore alla madre, con stabile Persona_2 collocazione e residenza presso la casa familiare, ubicata in L'Aquila, via Carlo
Casalegno n. 15, sino a quando non verrà assegnata alla sig.ra un Parte_1
altro alloggio presso il progetto CASE di Paganica, per il quale ha già inoltrato apposita domanda;
in tale nuova abitazione madre e figlia trasferiranno la propria residenza;
▪ disciplina il diritto di visita del padre della minore come segue: Per_1
- il padre potrà tenere con sé la figlia minore liberamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
2 - in difetto di accordo il padre potrà tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato alle ore 17:00 della domenica, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
b) durante le festività natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il 24 ed il 25 dicembre e con l'altro il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
il tutto a decorrere da Natale 2024 in cui i minori trascorreranno con la madre i giorni del 24 e 25 dicembre;
c) la minore trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori a decorrere da Pasqua 2025, che trascorrerà col padre.
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive scolastiche il padre potrà tenere con sé la figlia minore, impegnandosi a concordare con la madre, entro il 31 maggio, il periodo esatto (compatibilmente con le esigenze lavorative), fermo restando che in caso di disaccordo, il periodo dal 1° al 15 agosto verrà trascorso con un genitore e il periodo dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, ad anni alterni pari e dispari. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di destinazione della vacanza;
▪ prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente, sin da ora, a portare la propria figlia in Romania, durante le vacanze natalizie;
▪ ordina al sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato iban [...] – Postepay, un assegno mensile di contributo al mantenimento della figlia di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative. Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiama integralmente il “Protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” – Prot. Int. 87/1.2.1 del Tribunale di L'Aquila. Qualora anticipate da uno dei ricorrenti, questi per ottenerne il rimborso, dovrà esibire opportuna documentazione. Entrambe le parti concordano che per ogni spesa eccedente l'importo complessivo di € 200,00, ciascun genitore dovrà mettere a disposizione di quello che effettuerà l'esborso la metà della somma entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
3 ▪ stabilisce che gli assegni familiari, compresi quelli arretrati, saranno percepiti dalla sig.ra e che ogni altro beneficio fiscale in favore della figlia e delle Parte_1
famiglie con minor reddito verrà goduto dalla sig.ra Parte_1
▪ prende atto che le parti prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in L'Aquila, il 13 novembre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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