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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/01/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
N.R.G. 480/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/01/2024
All'udienza di oggi, 17/01/2024, sono comparsi: per il l'Avv. LAURA MARIA DILDA;
Parte_1 per l'Avv. GIAN LUCA BRUNI, in sostituzione dell'Avv. MICHELE Parte_2
POZZI;
i procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti;
dichiarano di ri- nunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, alle ore 16:31, decide la causa con sentenza contestuale allegata al presente verbale, di cui è data formale lettura.
IL GIUDICE dott. Andrea Fiaschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
N. 480/2022 R.G.A.C.
SENTENZA
a far parte integrante del verbale di udienza del 17/01/2024
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 480 del Ruolo Generale dell'anno 2022, in decisione all'udienza del 17/01/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti DILDA Parte_1 P.IVA_1
LAURA MARIA e PRIORI FRANCESCA parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
degli Avv.ti POZZI MICHELE e QUATTROCCHI FEDERICA parte appellata
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. n. 689/1981
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Parma n. 731/2021, depositata in data 13/07/2021, con cui è stata parzialmente accol- ta l'opposizione proposta da avverso n. 6 verbali di accertamento e applica- Parte_2
zione di sanzione amministrativa elevati per violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del
2 Codice della Strada per avere il conducente di un veicolo di proprietà dell'appellata ef- fettuato plurimi accessi in zona a traffico limitato privo di regolare permesso.
Parte appellante, premesso che il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione avverso un verbale in quanto tardiva, ha contestato l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conferma soltanto il primo dei rimanenti verbali, con applicazione della sanzione al minimo edittale, ritenendo lieve la colpa dell'opponente e carente l'elemento soggettivo con riferimento alle infrazioni di cui ai verbali successivi.
Ha quindi chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, con integrale conferma dei verbali opposti e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del presente gra- do di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'appello proposto dal Parte_2 [...]
chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Pt_3
Concessi termini per note conclusive all'odierna udienza la causa è stata oggetto di di- scussione orale, all'esito della quale viene pronunciata la presente sentenza.
* * *
2. Preliminarmente, occorre dare atto che non è oggetto di impugnazione il capo della sentenza di primo grado che ravvisa la tardività dell'opposizione proposta dall'appellata avverso il verbale n. 1085325/2021/K, capo da intendersi pertanto passato in giudicato.
3. Tanto premesso, l'appello proposto dal è fondato e deve per- Parte_1
tanto essere accolto, per le ragioni di seguito specificate.
3.1. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata da
[...]
ritenendo che, in presenza di una pluralità di violazioni alle norme del Codice CP_2
della Strada che sanciscono il divieto di accesso alla ZTL in mancanza di regolare per- messo, la colpa dell'utente possa essere ravvisata soltanto in relazione alla prima, risul- tando le successive infrazioni prive dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della L.
n. 689/1981 ai fini della punibilità dell'illecito amministrativo.
3 Il ragionamento del Giudice di Pace, esplicitamente fondato sul richiamo ad un prece- dente di merito (la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 14/10/2014, n. 1330), non può essere condiviso.
È noto che “in tema di violazioni amministrative (…), l'errore sulla liceità del fatto giu- stifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2015, n.
19759. Cfr anche Cass. nn. 288/2022; 33441/2019, 16320/10, 13610/07, 11012/06,
9862/06, 5426/06 e 11253/04).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, la buona fede invocata dall'appellata nel giudizio di primo grado sul presupposto di una dimenticanza incolpevole dell'obbligo di rinnovo del permesso di accesso alla ZTL in proprio possesso non risulta ravvisabile nel caso di specie.
Parte appellata, invero, non ha provato in alcun modo atti positivi dell'Amministrazione idonei a creare un ragionevole affidamento in ordine alla legittimità della condotta con- testata, non potendo certamente ritenersi tale la semplice circostanza che il permesso in questione (scaduto il 31/12/2020) avesse una durata diversa da quella prevista per altri permessi rilasciati dal Comune (durata peraltro chiaramente indicata sulla ricevuta rila- sciata all'appellata al momento del rinnovo del permesso) .
Né può dirsi che l'appellata abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, es- sendo pacifico che i divieti di accesso alla zona a traffico limitato erano segnalati da ap- posita segnaletica verticale nelle aree interessate.
Ciò posto, non risulta affatto corretto ritenere, come ha fatto il Giudice di Pace, che la buona fede dell'opponente possa essere fondata sul riscontro di una pluralità di viola- zioni della medesima disposizione di legge che il trasgressore ha posto in essere pur es- sendo in possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di accesso alla ZTL.
4 Come evidenziato dalla difesa del invero, la condotta sanzionata non è costi- Pt_1
tuita dal mancato rinnovo del permesso di accesso alla ZTL, ma dall'accesso alla ZTL in assenza di regolare permesso, sicché l'elemento soggettivo deve essere riferito alle sin- gole condotte di ingresso/circolazione nella ZTL;
l'automobilista che, per una semplice dimenticanza, faccia ingresso all'interno della ZTL in mancanza di un valido permesso pone in essere un comportamento connotato da sicura negligenza e quindi, ogni volta, colpevole.
Se si accedesse alla tesi sostenuta dal Giudice di Pace ne deriverebbe una radicale com- promissione della funzione attribuita dalla legge alle norme del Codice della Strada, tese a tutelare la sicurezza delle persone (art. 1 Cds), perché le stesse non troverebbero più applicazione per chi le ha trasgredite qualora, a fronte di una prima trasgressione, non vi sia stata nell'immediatezza la contestazione (in argomento si veda anche la sentenza del
Tribunale di Parma del 6/10/2022, n. 1127).
L'impostazione del Giudice di Pace, a ben vedere, finisce per far operare l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni in materia di illeciti amministrativi al di fuori dei limiti sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza a tal fine.
È incontestato, invero, che nel caso di specie non sussistano i presupposti per ravvisare un concorso formale di violazioni, trovandoci di fronte a condotte commesse in diversi tratti stradali o a significativa distanza temporale l'una dall'altra, come emerge dai ver- bali di constatazione prodotti agli atti del giudizio di primo grado.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è costante nel rilevare che (ex multis Cass.
n. 10890 /2018, n. 26434/2014) in tema di sanzioni amministrative per violazioni di leg- gi diverse da quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il quale richiede l'unicità dell'a- zione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.
5 Tutto ciò considerato, in accoglimento dell'appello proposto dal de- Parte_1
vono essere confermati in questa sede i verbali annullati dal Giudice di Pace.
3.2. A norma dell'art. 7, comma 11, del D.lgs. n. 150/2011 “con la sentenza che ri- getta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compre- sa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate”.
In forza di tale disposizione, viene imposto all'appellato il pagamento delle sanzioni pe- cuniarie previste per ciascuna delle singole violazioni in misura pari al minimo edittale, pari a € 83,00 (artt. 7 commi l e 14 CdS).
4. Quanto alle spese di lite, la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui opera una compensazione delle spese del procedimento avanti il Giudice di
Pace, atteso che la rifusione a favore dell'Amministrazione è esclusa per avere questa resistito in giudizio a mezzo di un proprio funzionario (cfr Cass. n. 30597/2017). Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte appellata. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del va- lore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa 480/2022, ogni diversa domanda ed eccezione di- sattesa e respinta:
- accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto conferma i verbali Parte_1
annullati con sentenza del Giudice di Pace n. n. 731/2021, depositata in data
13/07/2021;
- determina la sanzione amministrativa prevista per ciascuna delle violazioni contestate in misura pari al minimo edittale, corrispondente ad € 83,00, imponendone il paga- mento a Parte_2
6 - condanna a rifondere al le spese di lite del secondo Parte_2 Parte_1 grado del giudizio, liquidandole in € 332,00 per compensi di Avvocato, oltre accesso- ri di legge.
Parma, 17/01/2024
IL GIUDICE dott. Andrea Fiaschi
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SEZIONE PRIMA CIVILE
N.R.G. 480/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/01/2024
All'udienza di oggi, 17/01/2024, sono comparsi: per il l'Avv. LAURA MARIA DILDA;
Parte_1 per l'Avv. GIAN LUCA BRUNI, in sostituzione dell'Avv. MICHELE Parte_2
POZZI;
i procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti;
dichiarano di ri- nunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice, dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, alle ore 16:31, decide la causa con sentenza contestuale allegata al presente verbale, di cui è data formale lettura.
IL GIUDICE dott. Andrea Fiaschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
N. 480/2022 R.G.A.C.
SENTENZA
a far parte integrante del verbale di udienza del 17/01/2024
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 480 del Ruolo Generale dell'anno 2022, in decisione all'udienza del 17/01/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti DILDA Parte_1 P.IVA_1
LAURA MARIA e PRIORI FRANCESCA parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
degli Avv.ti POZZI MICHELE e QUATTROCCHI FEDERICA parte appellata
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. n. 689/1981
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Parma n. 731/2021, depositata in data 13/07/2021, con cui è stata parzialmente accol- ta l'opposizione proposta da avverso n. 6 verbali di accertamento e applica- Parte_2
zione di sanzione amministrativa elevati per violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del
2 Codice della Strada per avere il conducente di un veicolo di proprietà dell'appellata ef- fettuato plurimi accessi in zona a traffico limitato privo di regolare permesso.
Parte appellante, premesso che il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione avverso un verbale in quanto tardiva, ha contestato l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conferma soltanto il primo dei rimanenti verbali, con applicazione della sanzione al minimo edittale, ritenendo lieve la colpa dell'opponente e carente l'elemento soggettivo con riferimento alle infrazioni di cui ai verbali successivi.
Ha quindi chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, con integrale conferma dei verbali opposti e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del presente gra- do di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'appello proposto dal Parte_2 [...]
chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Pt_3
Concessi termini per note conclusive all'odierna udienza la causa è stata oggetto di di- scussione orale, all'esito della quale viene pronunciata la presente sentenza.
* * *
2. Preliminarmente, occorre dare atto che non è oggetto di impugnazione il capo della sentenza di primo grado che ravvisa la tardività dell'opposizione proposta dall'appellata avverso il verbale n. 1085325/2021/K, capo da intendersi pertanto passato in giudicato.
3. Tanto premesso, l'appello proposto dal è fondato e deve per- Parte_1
tanto essere accolto, per le ragioni di seguito specificate.
3.1. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente l'opposizione spiegata da
[...]
ritenendo che, in presenza di una pluralità di violazioni alle norme del Codice CP_2
della Strada che sanciscono il divieto di accesso alla ZTL in mancanza di regolare per- messo, la colpa dell'utente possa essere ravvisata soltanto in relazione alla prima, risul- tando le successive infrazioni prive dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 della L.
n. 689/1981 ai fini della punibilità dell'illecito amministrativo.
3 Il ragionamento del Giudice di Pace, esplicitamente fondato sul richiamo ad un prece- dente di merito (la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 14/10/2014, n. 1330), non può essere condiviso.
È noto che “in tema di violazioni amministrative (…), l'errore sulla liceità del fatto giu- stifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2015, n.
19759. Cfr anche Cass. nn. 288/2022; 33441/2019, 16320/10, 13610/07, 11012/06,
9862/06, 5426/06 e 11253/04).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, la buona fede invocata dall'appellata nel giudizio di primo grado sul presupposto di una dimenticanza incolpevole dell'obbligo di rinnovo del permesso di accesso alla ZTL in proprio possesso non risulta ravvisabile nel caso di specie.
Parte appellata, invero, non ha provato in alcun modo atti positivi dell'Amministrazione idonei a creare un ragionevole affidamento in ordine alla legittimità della condotta con- testata, non potendo certamente ritenersi tale la semplice circostanza che il permesso in questione (scaduto il 31/12/2020) avesse una durata diversa da quella prevista per altri permessi rilasciati dal Comune (durata peraltro chiaramente indicata sulla ricevuta rila- sciata all'appellata al momento del rinnovo del permesso) .
Né può dirsi che l'appellata abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, es- sendo pacifico che i divieti di accesso alla zona a traffico limitato erano segnalati da ap- posita segnaletica verticale nelle aree interessate.
Ciò posto, non risulta affatto corretto ritenere, come ha fatto il Giudice di Pace, che la buona fede dell'opponente possa essere fondata sul riscontro di una pluralità di viola- zioni della medesima disposizione di legge che il trasgressore ha posto in essere pur es- sendo in possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di accesso alla ZTL.
4 Come evidenziato dalla difesa del invero, la condotta sanzionata non è costi- Pt_1
tuita dal mancato rinnovo del permesso di accesso alla ZTL, ma dall'accesso alla ZTL in assenza di regolare permesso, sicché l'elemento soggettivo deve essere riferito alle sin- gole condotte di ingresso/circolazione nella ZTL;
l'automobilista che, per una semplice dimenticanza, faccia ingresso all'interno della ZTL in mancanza di un valido permesso pone in essere un comportamento connotato da sicura negligenza e quindi, ogni volta, colpevole.
Se si accedesse alla tesi sostenuta dal Giudice di Pace ne deriverebbe una radicale com- promissione della funzione attribuita dalla legge alle norme del Codice della Strada, tese a tutelare la sicurezza delle persone (art. 1 Cds), perché le stesse non troverebbero più applicazione per chi le ha trasgredite qualora, a fronte di una prima trasgressione, non vi sia stata nell'immediatezza la contestazione (in argomento si veda anche la sentenza del
Tribunale di Parma del 6/10/2022, n. 1127).
L'impostazione del Giudice di Pace, a ben vedere, finisce per far operare l'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni in materia di illeciti amministrativi al di fuori dei limiti sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza a tal fine.
È incontestato, invero, che nel caso di specie non sussistano i presupposti per ravvisare un concorso formale di violazioni, trovandoci di fronte a condotte commesse in diversi tratti stradali o a significativa distanza temporale l'una dall'altra, come emerge dai ver- bali di constatazione prodotti agli atti del giudizio di primo grado.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è costante nel rilevare che (ex multis Cass.
n. 10890 /2018, n. 26434/2014) in tema di sanzioni amministrative per violazioni di leg- gi diverse da quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il quale richiede l'unicità dell'a- zione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.
5 Tutto ciò considerato, in accoglimento dell'appello proposto dal de- Parte_1
vono essere confermati in questa sede i verbali annullati dal Giudice di Pace.
3.2. A norma dell'art. 7, comma 11, del D.lgs. n. 150/2011 “con la sentenza che ri- getta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compre- sa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate”.
In forza di tale disposizione, viene imposto all'appellato il pagamento delle sanzioni pe- cuniarie previste per ciascuna delle singole violazioni in misura pari al minimo edittale, pari a € 83,00 (artt. 7 commi l e 14 CdS).
4. Quanto alle spese di lite, la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui opera una compensazione delle spese del procedimento avanti il Giudice di
Pace, atteso che la rifusione a favore dell'Amministrazione è esclusa per avere questa resistito in giudizio a mezzo di un proprio funzionario (cfr Cass. n. 30597/2017). Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo a parte appellata. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del va- lore effettivo della causa con applicazione dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa 480/2022, ogni diversa domanda ed eccezione di- sattesa e respinta:
- accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto conferma i verbali Parte_1
annullati con sentenza del Giudice di Pace n. n. 731/2021, depositata in data
13/07/2021;
- determina la sanzione amministrativa prevista per ciascuna delle violazioni contestate in misura pari al minimo edittale, corrispondente ad € 83,00, imponendone il paga- mento a Parte_2
6 - condanna a rifondere al le spese di lite del secondo Parte_2 Parte_1 grado del giudizio, liquidandole in € 332,00 per compensi di Avvocato, oltre accesso- ri di legge.
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