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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
CAVALLARI ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Ravenna, viale E. Berlinguer n. 54
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FR IV ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Ravenna, via Carducci n. 5
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da nota depositata telematicamente in data 21.03.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni diversa istanza disattesa e reietta, 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a SI (RA) il 28.4.2012 tra la ricorrente,
e il resistente, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
SI (RA) la trascrizione della relativa sentenza civile;
2. disporre l'affidamento congiunto dei minori, ed , ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza presso la madre;
pagina 1 di 12
3. collocamento dei minori presso il padre a week end alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena;
4. collocamento dei figli presso il padre per tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno le festività principali con ciascun genitore;
quindici giorni durante le vacanze estive con ciascuno di essi;
5. disporre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento per i figli nella misura di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi, alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in via esclusiva delle spese Parte_1 straordinarie, per tali da intendersi quelle indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
6. disporre a carico del sig. un assegno in favore della sig.ra di Controparte_1 Parte_1 euro 250,00;
- condannare alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario Controparte_1 nella permanenza del beneficio concesso ovvero da rifondere alla ricorrente in caso di sua revoca”.
Parte convenuta concludeva come da nota depositata telematicamente in data 20.03.2025: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra a SI (RA) in data CP_1 Pt_1
28.04.2012;
- disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- disporre che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile nella misura che sarà ritenuto più di giustizia ma comunque non superiore a € 400,00 complessivi, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario così come regolamentate dal Protocollo per i Procedimenti in Materia Familiare sottoscritto presso il Tribunale di Ravenna, con regolamentazione del diritto di visita padre-figli nelle modalità che sarà ritenuto più di giustizia, tenendo in considerazione che i genitori dovranno equamente suddividere tra di loro i viaggi di
“prelievo e riaccompagnamento” dei minori;
- disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da entrambi i genitori;
- nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie data la mancanza dei presupposti previsti per legge. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali su compensi professionali, CPA ed IVA di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 24.10.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto segue: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in data 28.04.2012 con il convenuto, con opzione per il regime di separazione legale dei beni, e che, già in costanza di convivenza more uxorio, era nato a [...] in data [...] il figlio primogenito e che, successivamente, dall'unione coniugale era nato a Per_1
Ravenna in data 12.12.2013 il secondogenito;
Per_2
pagina 2 di 12 - che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, era stata avviata la procedura di separazione, erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ravenna in data 25.10.2018 e, con sentenza n. 436/2021 emessa in data 23.03.2021, già passata in giudicato, il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
- che la casa familiare, sita a SI (RA), via f.lli Garavini n. 8/A, assegnatale in sede di separazione, era stata venduta all'asta a seguito del pignoramento immobiliare subito dal marito a causa dei numerosi debiti da lui contratti e mai assolti, di essere stata ospitata per alcuni mesi nell'abitazione della madre, sita a Classe (RA), che si rivelava però inadeguata per dimensioni e spazi ad accogliere due minori, e di essersi pertanto successivamente trasferita nell'abitazione dell'allora compagno, sig.
ubicata a Savio di Ravenna (RA), via Sila n. 3/M; Persona_3
- che la relazione con il sig. è cessata e che l'ex compagno si è già allontanato dall'abitazione Per_3 di Savio, consentendole di ivi rimanere fino a quando non avrà reperito un'abitazione adeguata, ma che in ogni modo l'immobile dovrà essere rilasciato entro il gennaio 2024 in quanto il proprietario del medesimo non ha rinnovato il contratto di locazione al sig. Per_3
- che la quotidianità dei figli viene gestita in via esclusiva da lei in quanto il sig. , in violazione CP_1 delle statuizioni della sentenza di separazione, si limita a vedere i figli solo nel weekend e che il tempo risicato che il padre trascorre con i figli si riverbera sulla propria condizione lavorativa, impedendole di impiegarsi a tempo pieno e costringendola così a lavori precari;
- di aver conseguito nel 2007 la qualifica di operatrice nella ristorazione e di aver svolto sino alla nascita del primogenito mansioni lavorative in tale settore;
- di aver ridotto sensibilmente l'attività lavorativa dopo la nascita dei figli, avendo lavorato per la Green Coast S.r.l., per l'albergo Le Dune di Lido Adriano come cameriera e presso il ristorante Ida di Lido di Dante, percependo redditi talmente esigui che non aveva dovuto presentare la dichiarazione dei redditi;
- che, nell'imminenza della separazione, aveva tentato di avviare un'attività in proprio di vendita al dettaglio di abbigliamento ma che tale tentativo falliva per l'impossibilità di conciliare gli orari di lavoro con la gestione autonoma di casa e figli;
- che nel 2021 riusciva a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in quanto, a causa della situazione pandemica, si era potuta avvalere dell'aiuto della madre e gran parte della frequentazione scolastica dei figli era avvenuta a distanza;
- di aver lavorato da giugno sino a settembre 2022 per la Statale 16 Group s.r.l., facente capo all'ex compagno sig. che gestisce un chiosco di piadina, percependo un reddito di poco più di Per_3 duemila euro, e di essere attualmente disoccupata;
- che il sig. , dopo aver svolto ininterrottamente l'attività di idraulico nella propria Controparte_1 impresa individuale artigiana, con commesse anche all'estero, era stato sottoposto ad una procedura di liquidazione controllata, è allo stato dipendente presso la A ed è Controparte_2 intestatario di un'autovettura Audi. Alla luce delle suddette circostanze e delle argomentazioni illustrate nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento congiunto dei minori,
ed , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la Per_1 Per_2 madre;
pagina 3 di 12 2) Collocamento dei minori presso il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena;
3) collocamento dei figli presso il padre per tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno le festività principali con ciascun genitore;
quindici giorni durante le vacanze estive con ciascuno di essi;
4) disporre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento per i figli nella misura di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in via esclusiva delle spese straordinarie, per tali da intendersi quelle indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
5) disporre a carico del sig. un assegno in favore della moglie di euro 250 mensili Controparte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condannare alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario Controparte_1 nella permanenza del beneficio concesso ovvero da rifondere alla ricorrente in caso di sua revoca”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 26.10.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 21.03.2024. Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento in data 20.11.2023. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 20.02.2024 contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e allegando in particolare quanto segue:
- che, con sentenza n. 15/2023, il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata a suo carico, con il conseguente spossessamento dei beni e della liquidità di cui era titolare;
- che, con provvedimento emesso in data 29.09.2023, il Tribunale di Ravenna gli revocava l'autorizzazione a proseguire l'attività artigianale e di aver pertanto cessato di svolgere l'attività autonoma di idraulico, iniziando a lavorare come dipendente con entrate mensili di circa 1300,00 euro;
- che, benché la vendita della casa coniugale sia avvenuta successivamente all'emissione della sentenza di separazione, l'instaurazione del procedimento esecutivo immobiliare era circostanza nota nel procedimento di separazione, avendo proceduto a depositare nel corso del giudizio sia l'atto di precetto notificatogli dalla società cessionaria del credito vantato da nei suoi confronti a titolo CP_3 di mutuo ipotecario, e, per essa, da per la somma di Controparte_4 Controparte_5 euro 129.661,72, sia il successivo atto di pignoramento immobiliare e di aver dedotto sin dal principio di non avere le possibilità economiche per saldare il debito;
- che era stata la stessa sig. ad agevolare la vendita coattiva della casa familiare, rifiutandosi di Pt_1 far visionare l'abitazione all'agenzia immobiliare e ai potenziali acquirenti, così precludendosi la possibilità di ottenere la parte residua del prezzo di compravendita, una volta pagato il debito, per un importo pari a circa 20.000,00/30.000,00 euro con cui avrebbe potuto coprire temporaneamente le spese di un'altra abitazione;
- che l'unica circostanza sopravvenuta rispetto al procedimento di separazione è la relazione con convivenza dell'attrice con il compagno che non si è effettivamente mai interrotta;
Persona_3
- che, oltre a dover sostenere le spese di mantenimento per i figli pari alla somma mensile complessiva di euro 400,00 e al 60 % delle spese straordinarie contratte nel loro interesse, corrisponde mensilmente la somma di euro 500,00 a titolo di canone di locazione della casa in cui vive e l'importo di euro 70,00 per le spese relative ai cellulari dei figli;
pagina 4 di 12 - che la sig.ra , considerata la propria giovane età e quella dei figli e tenuto conto che ha Pt_1 competenze specifiche nel settore della ristorazione e vive in un territorio ove le medesime sono assai richieste, sarebbe perfettamente in grado di reperire un'attività lavorativa a tempo pieno. Alla luce di quanto più compiutamente esposto nella comparsa di costituzione, il sig. CP_1
chiedeva al Tribunale, previa l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, di
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “in via definitiva:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra a SI CP_1 Pt_1
(RA) in data 28.04.2021;
- disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, fermo restando che la sig.ra sia riuscita a reperire nelle more Pt_1 un'attività lavorativa ed una stabile abitazione idonea per i minori;
- disporre che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile nella misura che sarà ritenuta più di giustizia ma comunque non superiore a € 400,00 complessivi, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50 % delle spese di carattere straordinario così come regolamentate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare sottoscritto presso il Tribunale di Ravenna, con regolamentazione del diritto di visita padre-figli nelle modalità che sarà ritenuto più di giustizia, tenendo in considerazione che i genitori dovranno equamente suddividere tra di loro i viaggi di
“prelievo e riaccompagnamento” dei minori;
- disporre che l'assegno unico venga percepito al 50 % da entrambi i genitori;
- nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie in mancanza dei presupposti previsti per legge”. Parte convenuta depositava la memoria ex art. 473-bis.17, n. 2, c.p.c. in data 11.03.2024. All'udienza del 21.03.2024, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, stante il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 24.05.2024, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 26.08.2024 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le statuizioni della sentenza di separazione n. 436/2021 relative ad affidamento, collocazione, esercizio del diritto-dovere di visita paterno e mantenimento dei due figli minori e e ammetteva la prova per testi richiesta dalle Per_1 Per_2 parti nei limiti ivi specificati. All'udienza dello 09.01.2025, il Giudice delegato procedeva ad assumere la prova per testi ammessa con la suddetta ordinanza e, all'esito di tale incombente, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, rinviava il processo per la rimessione della causa al Collegio in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. all'udienza del 21.05.2025, assegnando a ritroso i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusivi. A tale udienza, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle rispettive note depositate telematicamente e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 436/2021,
pagina 5 di 12 come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto agli atti e confermato personalmente dalle parti in sede di prima udienza, la sig.ra e il sig. non si Pt_1 CP_1 sono riconciliati, né hanno ripreso la convivenza. La protrazione dello stato di separazione, le allegazioni contenute negli atti e l'insistenza nella domanda di divorzio di entrambe le parti sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Per quanto riguarda le pronunce accessorie riguardanti i figli, nulla osta al mantenimento del regime di affidamento condiviso e della collocazione prevalente dei minori presso la madre, come stabilito nella sentenza di separazione. In relazione al regime di affidamento, si rileva in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il giudice “(v)aluta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” e che il successivo art. 337 quater c.c. stabilisce come l'affidamento esclusivo possa essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore”. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” ( Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526). Secondo la Suprema Corte, la regola dell'affidamento condiviso costituisce dunque “la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017)” (Cass. civ., sez. I, 08.05.2024, n. 12474). Posto che entrambe le parti hanno chiesto di mantenere il regime di affidamento condiviso e non sono state dedotte gravi criticità genitoriali in capo alle medesime, deve essere pertanto mantenuto l'affidamento condiviso dei due minori e ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro. Stante la concorde richiesta di entrambe le parti, la collocazione prevalente dei minori rimarrà presso la madre. Per quanto concerne l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno, l'attrice ha dedotto che il padre vedrebbe i figli solo nel weekend, omettendo ogni frequentazione infra-settimanale con i minori come prevista nella sentenza di separazione, e ha pertanto chiesto di stabilire che il sig. veda i figli CP_1 esclusivamente a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino a domenica sera dopo cena.
pagina 6 di 12 Il convenuto ha contestato l'assunto dell'attrice per cui si limiterebbe a vedere i figli nel weekend e ha dedotto che la frequentazione con i minori sarebbe divenuta più difficoltosa e economicamente onerosa a seguito del trasferimento della sig.ra presso l'abitazione del compagno a Lido di Savio e che Pt_1 quest'ultima non avrebbe agevolato gli incontri con i figli, rifiutandosi di partecipare ai costi di trasporto da lui sostenuti per venire a prendere e poi riportare gli stessi a Lido di Savio. Reputa il Collegio che la regolamentazione della frequentazione padre-figli prevista nella sentenza di separazione, ove era stato stabilito che il sig. stesse con i figli a weekend alternati dal sabato CP_1 mattina alla domenica sera dopo cena oppure, qualora non determinasse disagio ai minori, con riaccompagnamento direttamente a scuola il lunedì mattina, nonché due pomeriggi a settimana con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, debba essere confermata nelle sue linee portanti ma che debbano essere posti alcuni correttivi, resisi necessari dalla distanza geografica tra i luoghi di rispettiva dimora delle parti. Seppur la sig.ra contesti di aver ripreso la convivenza con il sig. e di vivere a Milano Pt_1 Per_3
Marittima con il medesimo, quanto riferito durante l'escussione testimoniale dal medesimo sig. Per_3
e i messaggi whatsapp tra il sig. e il figlio maggiore denotano quantomeno la sussistenza di CP_1 un'abituale frequentazione, con pernottamenti non saltuari, dell'attrice assieme ai figli presso l'abitazione del sig. Per_3
Considerando, quindi, che la ripresa di una stabile convivenza tra la sig.ra e il sig. in Pt_1 Per_3 un prossimo futuro non desterebbe sorpresa e tenuto conto della distanza tra SI e Milano Marittima, appare opportuno ampliare la frequentazione tra padre e figli nel weekend, stabilendo che i minori restino presso il padre già dal venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena o al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e prevedendo che, nelle settimane in cui i minori stanno nel weekend con il padre, gli stessi vedano il convenuto solo un pomeriggio a settimana sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. Resta fermo che, nelle settimane in cui i minori resteranno nel weekend con la madre, il padre starà con i figli per due pomeriggi sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. I viaggi per il prelievo e l'accompagnamento dei figli da una casa di abitazione all'altra dovranno essere effettuati in maniera paritaria da entrambi i genitori. Non vi è inoltre alcun motivo per discostarsi dalla disciplina della frequentazione genitori-figli contenuta nella sentenza di separazione relativamente ai periodi delle vacanze natalizie e pasquali, ove è previsto che i figli stiano con ciascun genitore per la metà dei giorni di vacanza in via consecutiva, alternando la permanenza di anno in anno presso ciascun genitore nelle festività di calendario, e al periodo delle vacanze estive, ove è stabilito che i figli stiano con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da determinarsi entro il mese di aprile. Per quanto riguarda le statuizioni economiche, si procederà dapprima ad esaminare la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra . Pt_1
Al fine di valutare l'eventuale sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'attrice, è necessario esaminare in punto di diritto i requisiti costitutivi del diritto a tale contributo economico, come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. L'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(c)on la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
pagina 7 di 12 delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza emessa in data 11.07.2018, n. 18287, ha operato un netto revirement giurisprudenziale rispetto al precedente orientamento da essa inaugurato con la sentenza n. 11490/1990, ove aveva sancito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, specificando come l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente fosse da parametrare al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che i criteri enunciati nell'art. 5 sopra riportato (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune) attenessero esclusivamente alla determinazione della misura dell'assegno. Nella sentenza n. 18287/2018, la Suprema Corte ha affermato in particolare quanto segue in relazione alla natura composita dell'assegno divorzile e ai criteri attributivi e determinativi dello stesso: “(i)l legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri o sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
pagina 8 di 12 Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo. L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendo necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopra indicati sulla sperequazione determinatasi, ed infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”. All'esito di tale articolata argomentazione, la Corte di Cassazione ha quindi posto il seguente principio di diritto: “(a)i sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la
pagina 9 di 12 relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. La giurisprudenza di legittimità successiva ha reiteratamente affermato, in linea con la suddetta pronuncia a sezioni unite, che “(l)'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., sez. I, 29.07.2024, n. 21101; Cass. civ., sez. I, 28.02.2020, n. 5603). Ebbene, con riferimento dapprima al criterio assistenziale, in relazione alla situazione del sig. , CP_1 si evince dalla documentazione agli atti come l'attività imprenditoriale del convenuto abbia patito una grave crisi economico-finanziaria che l'ha condotta al dissesto, con conseguente apertura di una procedura di liquidazione controllata a suo carico che ha implicato lo spossessamento dei beni facenti capo al medesimo. A seguito della cessazione dell'attività imprenditoriale, il sig. è stato assunto dalla CP_1 [...] con una retribuzione che, sulla base delle buste paga prodotte, è pari a Controparte_6 circa 1300,00/1400,00 euro mensili. Deve a tal proposito rammentarsi come il giudice delegato della procedura di liquidazione controllata, con ordinanza del 17.05.2023, abbia determinato la quota di reddito del debitore, ossia del sig.
non ricompresa nella liquidazione nell'importo mensile di euro 1500,00, Controparte_1 argomentando nella parte motiva del provvedimento, con riferimento agli oneri familiari di mantenimento previsti nella sentenza di separazione, che “le suddette determinazioni non sono vincolanti in questa sede, in quanto assunte sul presupposto della sussistenza di fonti di reddito che, alla luce dell'apertura della presente procedura concorsuale, debbono considerarsi non più nella disponibilità del debitore;
il quale, quindi, potrà se del caso provocare la modificazione delle condizioni patrimoniali della separazione alla luce di quanto in questa sede disposto”. Deve altresì rilevarsi come il convenuto, con la retribuzione percepita, oltre a provvedere al proprio sostentamento e a quello dei figli secondo quanto stabilito allo stato nella sentenza di separazione, debba altresì pagare il canone di locazione dell'immobile in cui vive a SI, per un importo mensile di euro 500,00. Per quanto concerne invece la sig.ra , che è attualmente priva di occupazione, reputa il Collegio Pt_1 che, in considerazione della sua giovane età pari all'attualità a trentasette anni, delle sue pregresse esperienze nel settore della ristorazione e delle possibilità lavorative che in tale ambito offre la riviera romagnola, la medesima non avrà grosse difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa in tale settore. Tenuto conto, dunque, della difficile condizione economico-patrimoniale del sig. , che, anche CP_1 ove riuscisse a guadagnare retribuzioni superiori a quelle attualmente percepite, vedrebbe la parte di pagina 10 di 12 tali introiti superiore all'importo di 1500,00 euro confluire nella cassa della procedura di liquidazione controllata, e considerando che la sig.ra , sulla base delle ragioni sopra espresse, non dovrebbe Pt_1 avere difficoltà a reperire a breve un impiego lavorativo, non vi siano i presupposti per riconoscere all'attrice un assegno divorzile con funzione assistenziale. Per quanto riguarda il criterio compensativo-perequativo, sulla base delle risultanze processuali, nemmeno, invero, può ritenersi che l'attrice abbia provato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare comune e di quello del marito operando rinunce sul piano lavorativo-professionale per due ordini di motivi. In primo luogo, si osserva come sia il patrimonio familiare che quello individuale del convenuto siano allo stato azzerati, essendo la casa familiare stata venduta all'asta ed avendo dovuto il sig. CP_1 cessare la propria attività imprenditoriale a causa del forte indebitamento, con assoggettamento alla procedura della liquidazione controllata e a tutte le limitazioni economiche connesse. In secondo luogo, si rileva come l'attrice non abbia dimostrato né che la cessazione da parte sua dell'attività lavorativa dopo la nascita dei figli fosse stata concordata con il marito né, soprattutto, che, ove avesse continuato a lavorare stabilmente in costanza di matrimonio, avrebbe raggiunto posizioni lavorative o obiettivi professionali attualmente a lei preclusi. Sulla base di quanto sopra esposto, reputa pertanto il Collegio che non vi siano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile né sotto il profilo assistenziale, né sotto il profilo perequativo- compensativo. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, giova rammentare come l'art. 337 ter c.c., quanto ai criteri determinativi del contributo da parte di ciascun genitore, abbia stabilito al quarto comma che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, tenuto conto in particolare delle risorse economiche dei genitori, come sopra esaminate, e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, reputa il Collegio di confermare le statuizioni economiche relative al mantenimento ordinario già assunte nella sentenza di separazione e confermate in via provvisoria dal giudice delegato del presente procedimento, ovvero la corresponsione da parte del padre di un contributo pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, per una somma complessiva di euro 400,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Quanto all'assegno unico, si rileva come il convenuto abbia chiesto che tale emolumento venga percepito al 50 % da parte di ciascun genitore e che parte attrice non abbia specificatamente contestato tale domanda. Deve pertanto essere stabilito che l'assegno unico e universale per i figli venga percepito al 50 % da parte di ciascun genitore.
pagina 11 di 12 Stante la prevalente soccombenza dell'attrice, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura del 50 %, con condanna della sig.ra a rifondere al sig. il restante 50 %, Pt_1 CP_1 liquidato ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata dalle parti e del livello di complessità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dalla sig.ra
[...]
nei confronti del sig. , così decide: Pt_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] in Parte_1 data 09.11.1987, e , nato a [...], in data [...], iscritto nel registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di SI (RA), al numero 6, parte 1, dell'anno 2012;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- STABILISCE l'affidamento condiviso dei due figli minori ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro;
- STABILISCE la collocazione prevalente dei due figli minori ed presso la madre;
Per_1 Per_2
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli e la permanenza dei figli presso ciascun genitore nei periodi di vacanza avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile complessiva di euro 400,00, pari ad euro 200,00 per ciascun Parte_1 figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per i figli venga percepito al 50 % da ciascun genitore;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 50 % e condanna la sig.ra a Parte_1 rifondere al sig. il restante 50 %, liquidato in euro 2400,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABRINA Parte_1 C.F._1
CAVALLARI ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Ravenna, viale E. Berlinguer n. 54
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FR IV ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Ravenna, via Carducci n. 5
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da nota depositata telematicamente in data 21.03.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni diversa istanza disattesa e reietta, 1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a SI (RA) il 28.4.2012 tra la ricorrente,
e il resistente, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
SI (RA) la trascrizione della relativa sentenza civile;
2. disporre l'affidamento congiunto dei minori, ed , ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza presso la madre;
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3. collocamento dei minori presso il padre a week end alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena;
4. collocamento dei figli presso il padre per tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno le festività principali con ciascun genitore;
quindici giorni durante le vacanze estive con ciascuno di essi;
5. disporre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento per i figli nella misura di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi, alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in via esclusiva delle spese Parte_1 straordinarie, per tali da intendersi quelle indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
6. disporre a carico del sig. un assegno in favore della sig.ra di Controparte_1 Parte_1 euro 250,00;
- condannare alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario Controparte_1 nella permanenza del beneficio concesso ovvero da rifondere alla ricorrente in caso di sua revoca”.
Parte convenuta concludeva come da nota depositata telematicamente in data 20.03.2025: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra a SI (RA) in data CP_1 Pt_1
28.04.2012;
- disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- disporre che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile nella misura che sarà ritenuto più di giustizia ma comunque non superiore a € 400,00 complessivi, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario così come regolamentate dal Protocollo per i Procedimenti in Materia Familiare sottoscritto presso il Tribunale di Ravenna, con regolamentazione del diritto di visita padre-figli nelle modalità che sarà ritenuto più di giustizia, tenendo in considerazione che i genitori dovranno equamente suddividere tra di loro i viaggi di
“prelievo e riaccompagnamento” dei minori;
- disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da entrambi i genitori;
- nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie data la mancanza dei presupposti previsti per legge. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali su compensi professionali, CPA ed IVA di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 24.10.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto segue: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in data 28.04.2012 con il convenuto, con opzione per il regime di separazione legale dei beni, e che, già in costanza di convivenza more uxorio, era nato a [...] in data [...] il figlio primogenito e che, successivamente, dall'unione coniugale era nato a Per_1
Ravenna in data 12.12.2013 il secondogenito;
Per_2
pagina 2 di 12 - che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, era stata avviata la procedura di separazione, erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ravenna in data 25.10.2018 e, con sentenza n. 436/2021 emessa in data 23.03.2021, già passata in giudicato, il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
- che la casa familiare, sita a SI (RA), via f.lli Garavini n. 8/A, assegnatale in sede di separazione, era stata venduta all'asta a seguito del pignoramento immobiliare subito dal marito a causa dei numerosi debiti da lui contratti e mai assolti, di essere stata ospitata per alcuni mesi nell'abitazione della madre, sita a Classe (RA), che si rivelava però inadeguata per dimensioni e spazi ad accogliere due minori, e di essersi pertanto successivamente trasferita nell'abitazione dell'allora compagno, sig.
ubicata a Savio di Ravenna (RA), via Sila n. 3/M; Persona_3
- che la relazione con il sig. è cessata e che l'ex compagno si è già allontanato dall'abitazione Per_3 di Savio, consentendole di ivi rimanere fino a quando non avrà reperito un'abitazione adeguata, ma che in ogni modo l'immobile dovrà essere rilasciato entro il gennaio 2024 in quanto il proprietario del medesimo non ha rinnovato il contratto di locazione al sig. Per_3
- che la quotidianità dei figli viene gestita in via esclusiva da lei in quanto il sig. , in violazione CP_1 delle statuizioni della sentenza di separazione, si limita a vedere i figli solo nel weekend e che il tempo risicato che il padre trascorre con i figli si riverbera sulla propria condizione lavorativa, impedendole di impiegarsi a tempo pieno e costringendola così a lavori precari;
- di aver conseguito nel 2007 la qualifica di operatrice nella ristorazione e di aver svolto sino alla nascita del primogenito mansioni lavorative in tale settore;
- di aver ridotto sensibilmente l'attività lavorativa dopo la nascita dei figli, avendo lavorato per la Green Coast S.r.l., per l'albergo Le Dune di Lido Adriano come cameriera e presso il ristorante Ida di Lido di Dante, percependo redditi talmente esigui che non aveva dovuto presentare la dichiarazione dei redditi;
- che, nell'imminenza della separazione, aveva tentato di avviare un'attività in proprio di vendita al dettaglio di abbigliamento ma che tale tentativo falliva per l'impossibilità di conciliare gli orari di lavoro con la gestione autonoma di casa e figli;
- che nel 2021 riusciva a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in quanto, a causa della situazione pandemica, si era potuta avvalere dell'aiuto della madre e gran parte della frequentazione scolastica dei figli era avvenuta a distanza;
- di aver lavorato da giugno sino a settembre 2022 per la Statale 16 Group s.r.l., facente capo all'ex compagno sig. che gestisce un chiosco di piadina, percependo un reddito di poco più di Per_3 duemila euro, e di essere attualmente disoccupata;
- che il sig. , dopo aver svolto ininterrottamente l'attività di idraulico nella propria Controparte_1 impresa individuale artigiana, con commesse anche all'estero, era stato sottoposto ad una procedura di liquidazione controllata, è allo stato dipendente presso la A ed è Controparte_2 intestatario di un'autovettura Audi. Alla luce delle suddette circostanze e delle argomentazioni illustrate nel ricorso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) disporre l'affidamento congiunto dei minori,
ed , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la Per_1 Per_2 madre;
pagina 3 di 12 2) Collocamento dei minori presso il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica dopo cena;
3) collocamento dei figli presso il padre per tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante le festività natalizie alternando di anno in anno le festività principali con ciascun genitore;
quindici giorni durante le vacanze estive con ciascuno di essi;
4) disporre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento per i figli nella misura di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in via esclusiva delle spese straordinarie, per tali da intendersi quelle indicate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
5) disporre a carico del sig. un assegno in favore della moglie di euro 250 mensili Controparte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- condannare alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Erario Controparte_1 nella permanenza del beneficio concesso ovvero da rifondere alla ricorrente in caso di sua revoca”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 26.10.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 21.03.2024. Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento in data 20.11.2023. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 20.02.2024 contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e allegando in particolare quanto segue:
- che, con sentenza n. 15/2023, il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione controllata a suo carico, con il conseguente spossessamento dei beni e della liquidità di cui era titolare;
- che, con provvedimento emesso in data 29.09.2023, il Tribunale di Ravenna gli revocava l'autorizzazione a proseguire l'attività artigianale e di aver pertanto cessato di svolgere l'attività autonoma di idraulico, iniziando a lavorare come dipendente con entrate mensili di circa 1300,00 euro;
- che, benché la vendita della casa coniugale sia avvenuta successivamente all'emissione della sentenza di separazione, l'instaurazione del procedimento esecutivo immobiliare era circostanza nota nel procedimento di separazione, avendo proceduto a depositare nel corso del giudizio sia l'atto di precetto notificatogli dalla società cessionaria del credito vantato da nei suoi confronti a titolo CP_3 di mutuo ipotecario, e, per essa, da per la somma di Controparte_4 Controparte_5 euro 129.661,72, sia il successivo atto di pignoramento immobiliare e di aver dedotto sin dal principio di non avere le possibilità economiche per saldare il debito;
- che era stata la stessa sig. ad agevolare la vendita coattiva della casa familiare, rifiutandosi di Pt_1 far visionare l'abitazione all'agenzia immobiliare e ai potenziali acquirenti, così precludendosi la possibilità di ottenere la parte residua del prezzo di compravendita, una volta pagato il debito, per un importo pari a circa 20.000,00/30.000,00 euro con cui avrebbe potuto coprire temporaneamente le spese di un'altra abitazione;
- che l'unica circostanza sopravvenuta rispetto al procedimento di separazione è la relazione con convivenza dell'attrice con il compagno che non si è effettivamente mai interrotta;
Persona_3
- che, oltre a dover sostenere le spese di mantenimento per i figli pari alla somma mensile complessiva di euro 400,00 e al 60 % delle spese straordinarie contratte nel loro interesse, corrisponde mensilmente la somma di euro 500,00 a titolo di canone di locazione della casa in cui vive e l'importo di euro 70,00 per le spese relative ai cellulari dei figli;
pagina 4 di 12 - che la sig.ra , considerata la propria giovane età e quella dei figli e tenuto conto che ha Pt_1 competenze specifiche nel settore della ristorazione e vive in un territorio ove le medesime sono assai richieste, sarebbe perfettamente in grado di reperire un'attività lavorativa a tempo pieno. Alla luce di quanto più compiutamente esposto nella comparsa di costituzione, il sig. CP_1
chiedeva al Tribunale, previa l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, di
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “in via definitiva:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra a SI CP_1 Pt_1
(RA) in data 28.04.2021;
- disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, fermo restando che la sig.ra sia riuscita a reperire nelle more Pt_1 un'attività lavorativa ed una stabile abitazione idonea per i minori;
- disporre che il padre versi a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile nella misura che sarà ritenuta più di giustizia ma comunque non superiore a € 400,00 complessivi, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50 % delle spese di carattere straordinario così come regolamentate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare sottoscritto presso il Tribunale di Ravenna, con regolamentazione del diritto di visita padre-figli nelle modalità che sarà ritenuto più di giustizia, tenendo in considerazione che i genitori dovranno equamente suddividere tra di loro i viaggi di
“prelievo e riaccompagnamento” dei minori;
- disporre che l'assegno unico venga percepito al 50 % da entrambi i genitori;
- nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie in mancanza dei presupposti previsti per legge”. Parte convenuta depositava la memoria ex art. 473-bis.17, n. 2, c.p.c. in data 11.03.2024. All'udienza del 21.03.2024, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, stante il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 24.05.2024, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 26.08.2024 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le statuizioni della sentenza di separazione n. 436/2021 relative ad affidamento, collocazione, esercizio del diritto-dovere di visita paterno e mantenimento dei due figli minori e e ammetteva la prova per testi richiesta dalle Per_1 Per_2 parti nei limiti ivi specificati. All'udienza dello 09.01.2025, il Giudice delegato procedeva ad assumere la prova per testi ammessa con la suddetta ordinanza e, all'esito di tale incombente, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, rinviava il processo per la rimessione della causa al Collegio in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. all'udienza del 21.05.2025, assegnando a ritroso i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusivi. A tale udienza, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle rispettive note depositate telematicamente e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 436/2021,
pagina 5 di 12 come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto agli atti e confermato personalmente dalle parti in sede di prima udienza, la sig.ra e il sig. non si Pt_1 CP_1 sono riconciliati, né hanno ripreso la convivenza. La protrazione dello stato di separazione, le allegazioni contenute negli atti e l'insistenza nella domanda di divorzio di entrambe le parti sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Per quanto riguarda le pronunce accessorie riguardanti i figli, nulla osta al mantenimento del regime di affidamento condiviso e della collocazione prevalente dei minori presso la madre, come stabilito nella sentenza di separazione. In relazione al regime di affidamento, si rileva in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il giudice “(v)aluta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” e che il successivo art. 337 quater c.c. stabilisce come l'affidamento esclusivo possa essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore”. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” ( Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526). Secondo la Suprema Corte, la regola dell'affidamento condiviso costituisce dunque “la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr. Cass. n. 977 del 2017)” (Cass. civ., sez. I, 08.05.2024, n. 12474). Posto che entrambe le parti hanno chiesto di mantenere il regime di affidamento condiviso e non sono state dedotte gravi criticità genitoriali in capo alle medesime, deve essere pertanto mantenuto l'affidamento condiviso dei due minori e ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro. Stante la concorde richiesta di entrambe le parti, la collocazione prevalente dei minori rimarrà presso la madre. Per quanto concerne l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno, l'attrice ha dedotto che il padre vedrebbe i figli solo nel weekend, omettendo ogni frequentazione infra-settimanale con i minori come prevista nella sentenza di separazione, e ha pertanto chiesto di stabilire che il sig. veda i figli CP_1 esclusivamente a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino a domenica sera dopo cena.
pagina 6 di 12 Il convenuto ha contestato l'assunto dell'attrice per cui si limiterebbe a vedere i figli nel weekend e ha dedotto che la frequentazione con i minori sarebbe divenuta più difficoltosa e economicamente onerosa a seguito del trasferimento della sig.ra presso l'abitazione del compagno a Lido di Savio e che Pt_1 quest'ultima non avrebbe agevolato gli incontri con i figli, rifiutandosi di partecipare ai costi di trasporto da lui sostenuti per venire a prendere e poi riportare gli stessi a Lido di Savio. Reputa il Collegio che la regolamentazione della frequentazione padre-figli prevista nella sentenza di separazione, ove era stato stabilito che il sig. stesse con i figli a weekend alternati dal sabato CP_1 mattina alla domenica sera dopo cena oppure, qualora non determinasse disagio ai minori, con riaccompagnamento direttamente a scuola il lunedì mattina, nonché due pomeriggi a settimana con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, debba essere confermata nelle sue linee portanti ma che debbano essere posti alcuni correttivi, resisi necessari dalla distanza geografica tra i luoghi di rispettiva dimora delle parti. Seppur la sig.ra contesti di aver ripreso la convivenza con il sig. e di vivere a Milano Pt_1 Per_3
Marittima con il medesimo, quanto riferito durante l'escussione testimoniale dal medesimo sig. Per_3
e i messaggi whatsapp tra il sig. e il figlio maggiore denotano quantomeno la sussistenza di CP_1 un'abituale frequentazione, con pernottamenti non saltuari, dell'attrice assieme ai figli presso l'abitazione del sig. Per_3
Considerando, quindi, che la ripresa di una stabile convivenza tra la sig.ra e il sig. in Pt_1 Per_3 un prossimo futuro non desterebbe sorpresa e tenuto conto della distanza tra SI e Milano Marittima, appare opportuno ampliare la frequentazione tra padre e figli nel weekend, stabilendo che i minori restino presso il padre già dal venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena o al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e prevedendo che, nelle settimane in cui i minori stanno nel weekend con il padre, gli stessi vedano il convenuto solo un pomeriggio a settimana sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. Resta fermo che, nelle settimane in cui i minori resteranno nel weekend con la madre, il padre starà con i figli per due pomeriggi sino a dopo cena, con possibilità di pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva. I viaggi per il prelievo e l'accompagnamento dei figli da una casa di abitazione all'altra dovranno essere effettuati in maniera paritaria da entrambi i genitori. Non vi è inoltre alcun motivo per discostarsi dalla disciplina della frequentazione genitori-figli contenuta nella sentenza di separazione relativamente ai periodi delle vacanze natalizie e pasquali, ove è previsto che i figli stiano con ciascun genitore per la metà dei giorni di vacanza in via consecutiva, alternando la permanenza di anno in anno presso ciascun genitore nelle festività di calendario, e al periodo delle vacanze estive, ove è stabilito che i figli stiano con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da determinarsi entro il mese di aprile. Per quanto riguarda le statuizioni economiche, si procederà dapprima ad esaminare la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra . Pt_1
Al fine di valutare l'eventuale sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'attrice, è necessario esaminare in punto di diritto i requisiti costitutivi del diritto a tale contributo economico, come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. L'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(c)on la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
pagina 7 di 12 delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza emessa in data 11.07.2018, n. 18287, ha operato un netto revirement giurisprudenziale rispetto al precedente orientamento da essa inaugurato con la sentenza n. 11490/1990, ove aveva sancito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, specificando come l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente fosse da parametrare al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che i criteri enunciati nell'art. 5 sopra riportato (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune) attenessero esclusivamente alla determinazione della misura dell'assegno. Nella sentenza n. 18287/2018, la Suprema Corte ha affermato in particolare quanto segue in relazione alla natura composita dell'assegno divorzile e ai criteri attributivi e determinativi dello stesso: “(i)l legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri o sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
pagina 8 di 12 Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo. L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendo necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopra indicati sulla sperequazione determinatasi, ed infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”. All'esito di tale articolata argomentazione, la Corte di Cassazione ha quindi posto il seguente principio di diritto: “(a)i sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la
pagina 9 di 12 relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. La giurisprudenza di legittimità successiva ha reiteratamente affermato, in linea con la suddetta pronuncia a sezioni unite, che “(l)'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., sez. I, 29.07.2024, n. 21101; Cass. civ., sez. I, 28.02.2020, n. 5603). Ebbene, con riferimento dapprima al criterio assistenziale, in relazione alla situazione del sig. , CP_1 si evince dalla documentazione agli atti come l'attività imprenditoriale del convenuto abbia patito una grave crisi economico-finanziaria che l'ha condotta al dissesto, con conseguente apertura di una procedura di liquidazione controllata a suo carico che ha implicato lo spossessamento dei beni facenti capo al medesimo. A seguito della cessazione dell'attività imprenditoriale, il sig. è stato assunto dalla CP_1 [...] con una retribuzione che, sulla base delle buste paga prodotte, è pari a Controparte_6 circa 1300,00/1400,00 euro mensili. Deve a tal proposito rammentarsi come il giudice delegato della procedura di liquidazione controllata, con ordinanza del 17.05.2023, abbia determinato la quota di reddito del debitore, ossia del sig.
non ricompresa nella liquidazione nell'importo mensile di euro 1500,00, Controparte_1 argomentando nella parte motiva del provvedimento, con riferimento agli oneri familiari di mantenimento previsti nella sentenza di separazione, che “le suddette determinazioni non sono vincolanti in questa sede, in quanto assunte sul presupposto della sussistenza di fonti di reddito che, alla luce dell'apertura della presente procedura concorsuale, debbono considerarsi non più nella disponibilità del debitore;
il quale, quindi, potrà se del caso provocare la modificazione delle condizioni patrimoniali della separazione alla luce di quanto in questa sede disposto”. Deve altresì rilevarsi come il convenuto, con la retribuzione percepita, oltre a provvedere al proprio sostentamento e a quello dei figli secondo quanto stabilito allo stato nella sentenza di separazione, debba altresì pagare il canone di locazione dell'immobile in cui vive a SI, per un importo mensile di euro 500,00. Per quanto concerne invece la sig.ra , che è attualmente priva di occupazione, reputa il Collegio Pt_1 che, in considerazione della sua giovane età pari all'attualità a trentasette anni, delle sue pregresse esperienze nel settore della ristorazione e delle possibilità lavorative che in tale ambito offre la riviera romagnola, la medesima non avrà grosse difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa in tale settore. Tenuto conto, dunque, della difficile condizione economico-patrimoniale del sig. , che, anche CP_1 ove riuscisse a guadagnare retribuzioni superiori a quelle attualmente percepite, vedrebbe la parte di pagina 10 di 12 tali introiti superiore all'importo di 1500,00 euro confluire nella cassa della procedura di liquidazione controllata, e considerando che la sig.ra , sulla base delle ragioni sopra espresse, non dovrebbe Pt_1 avere difficoltà a reperire a breve un impiego lavorativo, non vi siano i presupposti per riconoscere all'attrice un assegno divorzile con funzione assistenziale. Per quanto riguarda il criterio compensativo-perequativo, sulla base delle risultanze processuali, nemmeno, invero, può ritenersi che l'attrice abbia provato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare comune e di quello del marito operando rinunce sul piano lavorativo-professionale per due ordini di motivi. In primo luogo, si osserva come sia il patrimonio familiare che quello individuale del convenuto siano allo stato azzerati, essendo la casa familiare stata venduta all'asta ed avendo dovuto il sig. CP_1 cessare la propria attività imprenditoriale a causa del forte indebitamento, con assoggettamento alla procedura della liquidazione controllata e a tutte le limitazioni economiche connesse. In secondo luogo, si rileva come l'attrice non abbia dimostrato né che la cessazione da parte sua dell'attività lavorativa dopo la nascita dei figli fosse stata concordata con il marito né, soprattutto, che, ove avesse continuato a lavorare stabilmente in costanza di matrimonio, avrebbe raggiunto posizioni lavorative o obiettivi professionali attualmente a lei preclusi. Sulla base di quanto sopra esposto, reputa pertanto il Collegio che non vi siano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile né sotto il profilo assistenziale, né sotto il profilo perequativo- compensativo. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, giova rammentare come l'art. 337 ter c.c., quanto ai criteri determinativi del contributo da parte di ciascun genitore, abbia stabilito al quarto comma che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, tenuto conto in particolare delle risorse economiche dei genitori, come sopra esaminate, e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, reputa il Collegio di confermare le statuizioni economiche relative al mantenimento ordinario già assunte nella sentenza di separazione e confermate in via provvisoria dal giudice delegato del presente procedimento, ovvero la corresponsione da parte del padre di un contributo pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, per una somma complessiva di euro 400,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Quanto all'assegno unico, si rileva come il convenuto abbia chiesto che tale emolumento venga percepito al 50 % da parte di ciascun genitore e che parte attrice non abbia specificatamente contestato tale domanda. Deve pertanto essere stabilito che l'assegno unico e universale per i figli venga percepito al 50 % da parte di ciascun genitore.
pagina 11 di 12 Stante la prevalente soccombenza dell'attrice, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura del 50 %, con condanna della sig.ra a rifondere al sig. il restante 50 %, Pt_1 CP_1 liquidato ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata dalle parti e del livello di complessità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dalla sig.ra
[...]
nei confronti del sig. , così decide: Pt_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] in Parte_1 data 09.11.1987, e , nato a [...], in data [...], iscritto nel registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di SI (RA), al numero 6, parte 1, dell'anno 2012;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- STABILISCE l'affidamento condiviso dei due figli minori ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro;
- STABILISCE la collocazione prevalente dei due figli minori ed presso la madre;
Per_1 Per_2
- STABILISCE che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno nei confronti dei figli e la permanenza dei figli presso ciascun genitore nei periodi di vacanza avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando alla Controparte_1 sig.ra la somma mensile complessiva di euro 400,00, pari ad euro 200,00 per ciascun Parte_1 figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 60 % delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori, come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per i figli venga percepito al 50 % da ciascun genitore;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 50 % e condanna la sig.ra a Parte_1 rifondere al sig. il restante 50 %, liquidato in euro 2400,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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