Articolo 1311 del Codice civile
Articolo 1310Articolo 1312
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19 aprile 1942
Art. 1311.

(Rinunzia alla solidarieta').

Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.

Rinunzia alla solidarieta':
1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;
2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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