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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/09/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5671 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Giordano;
Parte_1 C.F._1
- PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna ON C.F._2
-PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione , evocando in giudizio , ha chiesto: “IN VIA Parte_1 ON
PRELIMINARE: - ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2526/2015 pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 16.09.2015, poiché la sua esecuzione arreca alla sig.ra un danno grave e Parte_1 irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
IN VIA PRINCI ocare la sentenza n. 2526/2015 pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 16.09.2015 perché effetto di dolo da parte della sig.ra in danno della sig.ra ex art. 395, n. 1, c.p.c. e, per ON Parte_1 effetto, dopo ave antificazione delle s bitamente corrisposte dalla sig.ra lla sig.ra nella somma di € 9.922,00 o di quella maggiore o minore che sarà Pt_1 Pt_2 determinata in corso di causa, ordinarne la integrale restituzione maggiorata di interessi legali moratori;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di revocazione straordinaria della Sentenza, accertare/dichiarare l'arricchimento senza causa della sig.ra in danno della sig.ra per la ON Parte_1 somma di € 9.922,00 o di quella magg e sarà determinata i causa, come da ricostruzione contabile effettuata nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 9.922,00 o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi dall'indebito percepimento delle singole somme all'effettivo saldo;
” A motivo di tali domande ha esposto che: - nel 2014, ha intentato una causa ON contro chiedendo la nullità di un con e verbale;
- la Parte_1 CP_1 afferma la proprietaria di un immobile a Pomezia e chiedeva il rilascio imm dell'appartamento, un'indennità per l'occupazione (600€ al mese) e il pagamento di 740€ per oneri condominiali;
- il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso e condannato la pagare Pt_1
7.465,15€ per oneri condominiali e indennità di occupazione, oltre a 2.000€ orari;
- sussistono i presupposti per chiedere la revocazione della sentenza per dolo della (art. CP_1
395, n. 1, c.p.c.) e arricchimento senza causa da parte della stessa;
in particolar CP_1
ha affermato falsamente di essere la proprietaria dell'immobile; - una visura catastale
[...]
pagina1 di 5 storica dell'immobile, prodotta come prova, non riporta mai il nome di;
- non ha CP_1 partecipato al procedimento originale perché ha notificato l'atto di citazione a un CP_1 indirizzo che sapeva essere stato lasciato libe - aveva già restituito le chiavi Pt_1 dell'appartamento e le parti avevano firmato un accord attivo in data 14 marzo 2015; -
non ha prodotto in giudizio la scrittura privata transattiva del 14 marzo ON
2015; - questo accordo prevedeva la risoluzione della controversia, con l'abbandono della causa da parte di , e stabiliva che la avrebbe dovuto pagare solo 945€ per oneri CP_1 Pt_1 condominiali;
- tal a è stata pagata s l'accordo transattivo. Con comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio chiedendo “In via ON preliminare A) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto della costituzione dei termini previsti per l'attore come esposto in narrativa;
B) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per revocazione per nullità della vocatio in ius per tutti i motivi di cui in narrativa;
C) dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto dei termini di 30 giorni dalla scoperta del presunto quanto infondato dolo in capo alla sig.ra per l'introduzione della presente domanda di revocatoria per tutti motivi di ON
) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 2526/2015 del 16.09.2015 attesa l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in capo all'attrice, nonché della mancanza di prova in ordine al pregiudizio non provata per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale e nel merito: A) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità sopra spiegate, accertare e dichiarare l'assenza del dolo in capo alla sig.ra per tutti i motivi di cui in narrativa e, ON dunque, rigettare integralmente tutte le domande in via principale e subordinata proposte dalla sig.ra n quanto infondate in fatto e diritto ivi compresa quella di restituzione e/o Pt_1 arricchime nza causa e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione resa dal Tribunale civile di Velletri n. 2526/2015 rubricata al NRG: 8202/2014 in data 16.09.2015; Con vittoria di spese competenze ed onorari”. In ordine all'improcedibilità della domanda ha esposto che l'atto di citazione è stato notificato il 31 luglio 2021, ma la si è costituita in giudizio solo il 22 settembre 2021, oltre il Pt_1 termine stabilito dall'arti 19 c.p.c. che prevedeva come scadenza il 20 settembre 2021. Circa la nullità dell'atto di citazione ha dedotto che l'atto di citazione è nullo a causa di un'errata "vocatio in ius", che ha confuso la sui termini per la sua costituzione in CP_1 giudizio. L'atto riportava riferimenti agli artico e 38 c.p.c. anziché all'articolo 319 c.p.c., applicabile in tal caso. In riferimento all'inammissibilità della domanda ha rappresentato che la non ha rispettato il termine di 30 giorni per la revocazione, che dovrebbe decorrere Pt_1 dalla scoperta del presunto dolo. La sentenza è stata notificata alla l 26 gennaio 2016 e il Pt_1 termine per l'azione revocatoria doveva essere calcolato a partir uella data. Inoltre, la dichiara di aver avuto conoscenza del presunto dolo solo il 1° luglio 2021, oltre 6 anni Pt_1
ma non fornisce prove documentali a supporto. Nel merito viene negata la sussistenza del dolo revocatorio. La afferma: - di essere CP_1 entrata legittimamente in possesso dell'immobile in question rtù di un contratto preliminare con la società Medi Costruzioni S.p.A.; - un'ulteriore scrittura privata le conferiva il diritto di concedere l'immobile in locazione o comodato, legittimandola ad agire in giudizio contro la - le notifiche degli atti processuali sono state eseguite correttamente;
- gli atti
Pt_1 sono stat icati presso la residenza che la stessa veva dichiarato in un contratto di
Pt_1 locazione;
-la a regolarmente ricevuto e firmat raccomandata per il procedimento
Pt_1 di mediazion iminare;
- la non ha mai versato 945,00 € per oneri condominiali
Pt_1 come previsto da una scrittura privata transattiva, - questo inadempimento ha legittimato la a riprendere il giudizio per recuperare le somme dovute;
- la anche in questa CP_1 Pt_1
revocatoria, non ha fornito la prova del pagamento.
pagina2 di 5 Con ordinanza del 07.03.2022 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., la convenuta, a seguito della produzione documentale di controparte, ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità relativa alla tardiva costituzione dell'attore. Con ordinanza del 14.12.2022 il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e all'udienza del 17.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Previamente, si ribadisce l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalla attesa la Pt_1 genericità e l'irrilevanza dei relativi capitoli e si dà atto della rinuncia della pa nvenuta all'eccezione di improcedibilità per tardiva costituzione in giudizio dell'attore, come formalizzata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius sollevata dalla . Ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., “La costituzione del CP_1 convenuto [166-171 c.p.c.] s izi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”. Nel caso di specie, la si è CP_1 ritualmente costituita in giudizio, svolgendo compiutamente le proprie difese e sa così ogni eventuale vizio, né, del resto, ha chiesto la fissazione di una nuova udienza. In ordine all'ammissibilità della revocazione straordinaria si rileva quanto segue. L'azione proposta è una revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., che deve essere promossa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la parte ha scoperto il dolo, come disposto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. L'onere di provare la data della scoperta del dolo, da cui decorre il termine per l'impugnazione, grava sulla parte che propone la revocazione. L'art. 398, comma 2, c.p.c. stabilisce infatti che l'atto di citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, anche le prove relative al giorno della scoperta del dolo. La giurisprudenza di legittimità ha precisato “in tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto;
non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta” (Cass Sez. 1, Sentenza n. 1030 del 07/04/1971 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5031 del 16/02/2022). Nel caso di specie, l'attrice sostiene di aver scoperto le presunte macchinazioni della convenuta solo in data 1° luglio 2021, data in cui il suo difensore avrebbe materialmente reperito e ottenuto copia del fascicolo cartaceo del procedimento n. 8202/2014. A sostegno di tale affermazione, ha prodotto una richiesta di copie che, tuttavia, non risulta idonea a fornire la prova richiesta dalla legge. Il documento in questione, infatti, prova unicamente il ritiro di copie conformi in quella data, ma non dimostra in alcun modo che la consultazione del fascicolo sia stata impossibile in una data anteriore. Inoltre, come eccepito dalla convenuta, l'annotazione "Ritirate Copie Conforme in data 01/07/2021" è priva di qualsiasi sottoscrizione o timbro ufficiale della cancelleria che possa ricondurla con certezza a un pubblico ufficiale e attestarne la veridicità in relazione al momento della effettiva conoscenza pagina3 di 5 degli atti. La prova fornita è, pertanto, insufficiente a stabilire con certezza il dies a quo per la proposizione della domanda. La domanda è comunque infondata, poiché i fatti allegati dall'attrice non integrano la fattispecie del dolo processuale revocatorio. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che “per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., nè, in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5329 del 10/03/2005; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31211 del 21/10/2022). Nella fattispecie in esame, la circostanza che la si sia dichiarata "proprietaria" anziché CP_1 promissaria acquirente immessa nel possesso n tituisce un artificio idoneo a integrare il dolo. La convenuta ha asserito di essere entrata legittimamente nel possesso dell'immobile in virtù di un contratto preliminare e di essere stata autorizzata dalla società proprietaria a concederlo in locazione con una scrittura integrativa. La sua qualificazione come "proprietaria", al più, avrebbe dovuto essere contestata nel merito dalla in sede di Pt_1 giudizio di primo grado o in fase di appello. Non si ravvisa in ciò un'attività fr nta diretta a ingannare il giudice o a paralizzare la difesa altrui. Inoltre, come già precisato la mancata produzione in giudizio della transazione del 14.03.2015 non integra, di per sé, il dolo revocatorio. Nel processo civile, governato dal principio dispositivo, non sussiste un obbligo per la parte di produrre documenti a sé “sfavorevoli”. L'occultamento di un documento avrebbe potuto assumere rilevanza solo se inserito in un più ampio disegno fraudolento, circostanza non provata nel caso di specie. Peraltro, la convenuta ha giustificato la prosecuzione del giudizio con l'inadempimento della all'obbligo di Pt_1 versare gli oneri condominiali, come previsto dalla transazione. Da ultimo, la “scelta” di notificare il ricorso presso l'indirizzo dell'immobile oggetto di causa, che l'attrice assume essere già stato riconsegnato dall'attrice, non costituisce di per sé una macchinazione dolosa. Tali censure avrebbero potuto, al più, essere ricondotte alla nullità della notificazione, vizio censurabile con i mezzi di impugnazione ordinari previsti dall'ordinamento, e non con l'azione straordinaria di revocazione. In argomento Cass, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014 per cui “Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis")”. Ad ogni modo, si rileva che la si dichiara Pt_1 ignara della pendenza del giudizio n. 8202/2014, giudizio che è espressam enzionato nella scrittura privata del 14.03.2015, da lei stessa sottoscritta. In conclusione, le condotte addebitate alla non integrano quegli "artifizi o raggiri" CP_1 richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per configurare il dolo revocatorio. Il rigetto della domanda principale di revocazione comporta il rigetto anche della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Nel caso di specie, la pretesa creditoria della si fonda su un titolo giudiziale – la sentenza n. 2526/2015 – che, a CP_1 seguito del rigetto della presente impugnazione, conserva piena validità ed efficacia. Le somme corrisposte dalla rovano quindi la loro causa debendi in tale provvedimento, il Pt_1 che esclude in radice la p ità di configurare un arricchimento senza causa.
pagina4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ( scaglione euro 26.000-52.000 così individuato tenuto conto della natura della controversia), al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e il mancato espletamento di prove.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 2526/2015 del Tribunale di Velletri, proposta da Parte_1
- rigetta la d ordinata di arricchimento senza causa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 ON liquidano in per compensi professionali, oltre rimborso fo I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Velletri, 2 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina5 di 5
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Giordano;
Parte_1 C.F._1
- PARTE ATTRICE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Anna ON C.F._2
-PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17 febbraio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione , evocando in giudizio , ha chiesto: “IN VIA Parte_1 ON
PRELIMINARE: - ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2526/2015 pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 16.09.2015, poiché la sua esecuzione arreca alla sig.ra un danno grave e Parte_1 irreparabile, per i motivi sopra esplicitati;
IN VIA PRINCI ocare la sentenza n. 2526/2015 pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 16.09.2015 perché effetto di dolo da parte della sig.ra in danno della sig.ra ex art. 395, n. 1, c.p.c. e, per ON Parte_1 effetto, dopo ave antificazione delle s bitamente corrisposte dalla sig.ra lla sig.ra nella somma di € 9.922,00 o di quella maggiore o minore che sarà Pt_1 Pt_2 determinata in corso di causa, ordinarne la integrale restituzione maggiorata di interessi legali moratori;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di revocazione straordinaria della Sentenza, accertare/dichiarare l'arricchimento senza causa della sig.ra in danno della sig.ra per la ON Parte_1 somma di € 9.922,00 o di quella magg e sarà determinata i causa, come da ricostruzione contabile effettuata nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 9.922,00 o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi dall'indebito percepimento delle singole somme all'effettivo saldo;
” A motivo di tali domande ha esposto che: - nel 2014, ha intentato una causa ON contro chiedendo la nullità di un con e verbale;
- la Parte_1 CP_1 afferma la proprietaria di un immobile a Pomezia e chiedeva il rilascio imm dell'appartamento, un'indennità per l'occupazione (600€ al mese) e il pagamento di 740€ per oneri condominiali;
- il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso e condannato la pagare Pt_1
7.465,15€ per oneri condominiali e indennità di occupazione, oltre a 2.000€ orari;
- sussistono i presupposti per chiedere la revocazione della sentenza per dolo della (art. CP_1
395, n. 1, c.p.c.) e arricchimento senza causa da parte della stessa;
in particolar CP_1
ha affermato falsamente di essere la proprietaria dell'immobile; - una visura catastale
[...]
pagina1 di 5 storica dell'immobile, prodotta come prova, non riporta mai il nome di;
- non ha CP_1 partecipato al procedimento originale perché ha notificato l'atto di citazione a un CP_1 indirizzo che sapeva essere stato lasciato libe - aveva già restituito le chiavi Pt_1 dell'appartamento e le parti avevano firmato un accord attivo in data 14 marzo 2015; -
non ha prodotto in giudizio la scrittura privata transattiva del 14 marzo ON
2015; - questo accordo prevedeva la risoluzione della controversia, con l'abbandono della causa da parte di , e stabiliva che la avrebbe dovuto pagare solo 945€ per oneri CP_1 Pt_1 condominiali;
- tal a è stata pagata s l'accordo transattivo. Con comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio chiedendo “In via ON preliminare A) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto della costituzione dei termini previsti per l'attore come esposto in narrativa;
B) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per revocazione per nullità della vocatio in ius per tutti i motivi di cui in narrativa;
C) dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto dei termini di 30 giorni dalla scoperta del presunto quanto infondato dolo in capo alla sig.ra per l'introduzione della presente domanda di revocatoria per tutti motivi di ON
) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 2526/2015 del 16.09.2015 attesa l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora in capo all'attrice, nonché della mancanza di prova in ordine al pregiudizio non provata per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via principale e nel merito: A) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità sopra spiegate, accertare e dichiarare l'assenza del dolo in capo alla sig.ra per tutti i motivi di cui in narrativa e, ON dunque, rigettare integralmente tutte le domande in via principale e subordinata proposte dalla sig.ra n quanto infondate in fatto e diritto ivi compresa quella di restituzione e/o Pt_1 arricchime nza causa e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione resa dal Tribunale civile di Velletri n. 2526/2015 rubricata al NRG: 8202/2014 in data 16.09.2015; Con vittoria di spese competenze ed onorari”. In ordine all'improcedibilità della domanda ha esposto che l'atto di citazione è stato notificato il 31 luglio 2021, ma la si è costituita in giudizio solo il 22 settembre 2021, oltre il Pt_1 termine stabilito dall'arti 19 c.p.c. che prevedeva come scadenza il 20 settembre 2021. Circa la nullità dell'atto di citazione ha dedotto che l'atto di citazione è nullo a causa di un'errata "vocatio in ius", che ha confuso la sui termini per la sua costituzione in CP_1 giudizio. L'atto riportava riferimenti agli artico e 38 c.p.c. anziché all'articolo 319 c.p.c., applicabile in tal caso. In riferimento all'inammissibilità della domanda ha rappresentato che la non ha rispettato il termine di 30 giorni per la revocazione, che dovrebbe decorrere Pt_1 dalla scoperta del presunto dolo. La sentenza è stata notificata alla l 26 gennaio 2016 e il Pt_1 termine per l'azione revocatoria doveva essere calcolato a partir uella data. Inoltre, la dichiara di aver avuto conoscenza del presunto dolo solo il 1° luglio 2021, oltre 6 anni Pt_1
ma non fornisce prove documentali a supporto. Nel merito viene negata la sussistenza del dolo revocatorio. La afferma: - di essere CP_1 entrata legittimamente in possesso dell'immobile in question rtù di un contratto preliminare con la società Medi Costruzioni S.p.A.; - un'ulteriore scrittura privata le conferiva il diritto di concedere l'immobile in locazione o comodato, legittimandola ad agire in giudizio contro la - le notifiche degli atti processuali sono state eseguite correttamente;
- gli atti
Pt_1 sono stat icati presso la residenza che la stessa veva dichiarato in un contratto di
Pt_1 locazione;
-la a regolarmente ricevuto e firmat raccomandata per il procedimento
Pt_1 di mediazion iminare;
- la non ha mai versato 945,00 € per oneri condominiali
Pt_1 come previsto da una scrittura privata transattiva, - questo inadempimento ha legittimato la a riprendere il giudizio per recuperare le somme dovute;
- la anche in questa CP_1 Pt_1
revocatoria, non ha fornito la prova del pagamento.
pagina2 di 5 Con ordinanza del 07.03.2022 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., la convenuta, a seguito della produzione documentale di controparte, ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità relativa alla tardiva costituzione dell'attore. Con ordinanza del 14.12.2022 il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e all'udienza del 17.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Previamente, si ribadisce l'inammissibilità della prova per testi richiesta dalla attesa la Pt_1 genericità e l'irrilevanza dei relativi capitoli e si dà atto della rinuncia della pa nvenuta all'eccezione di improcedibilità per tardiva costituzione in giudizio dell'attore, come formalizzata nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius sollevata dalla . Ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., “La costituzione del CP_1 convenuto [166-171 c.p.c.] s izi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”. Nel caso di specie, la si è CP_1 ritualmente costituita in giudizio, svolgendo compiutamente le proprie difese e sa così ogni eventuale vizio, né, del resto, ha chiesto la fissazione di una nuova udienza. In ordine all'ammissibilità della revocazione straordinaria si rileva quanto segue. L'azione proposta è una revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., che deve essere promossa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la parte ha scoperto il dolo, come disposto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. L'onere di provare la data della scoperta del dolo, da cui decorre il termine per l'impugnazione, grava sulla parte che propone la revocazione. L'art. 398, comma 2, c.p.c. stabilisce infatti che l'atto di citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, anche le prove relative al giorno della scoperta del dolo. La giurisprudenza di legittimità ha precisato “in tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto;
non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta” (Cass Sez. 1, Sentenza n. 1030 del 07/04/1971 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5031 del 16/02/2022). Nel caso di specie, l'attrice sostiene di aver scoperto le presunte macchinazioni della convenuta solo in data 1° luglio 2021, data in cui il suo difensore avrebbe materialmente reperito e ottenuto copia del fascicolo cartaceo del procedimento n. 8202/2014. A sostegno di tale affermazione, ha prodotto una richiesta di copie che, tuttavia, non risulta idonea a fornire la prova richiesta dalla legge. Il documento in questione, infatti, prova unicamente il ritiro di copie conformi in quella data, ma non dimostra in alcun modo che la consultazione del fascicolo sia stata impossibile in una data anteriore. Inoltre, come eccepito dalla convenuta, l'annotazione "Ritirate Copie Conforme in data 01/07/2021" è priva di qualsiasi sottoscrizione o timbro ufficiale della cancelleria che possa ricondurla con certezza a un pubblico ufficiale e attestarne la veridicità in relazione al momento della effettiva conoscenza pagina3 di 5 degli atti. La prova fornita è, pertanto, insufficiente a stabilire con certezza il dies a quo per la proposizione della domanda. La domanda è comunque infondata, poiché i fatti allegati dall'attrice non integrano la fattispecie del dolo processuale revocatorio. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che “per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., nè, in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5329 del 10/03/2005; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1207 del 21/01/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31211 del 21/10/2022). Nella fattispecie in esame, la circostanza che la si sia dichiarata "proprietaria" anziché CP_1 promissaria acquirente immessa nel possesso n tituisce un artificio idoneo a integrare il dolo. La convenuta ha asserito di essere entrata legittimamente nel possesso dell'immobile in virtù di un contratto preliminare e di essere stata autorizzata dalla società proprietaria a concederlo in locazione con una scrittura integrativa. La sua qualificazione come "proprietaria", al più, avrebbe dovuto essere contestata nel merito dalla in sede di Pt_1 giudizio di primo grado o in fase di appello. Non si ravvisa in ciò un'attività fr nta diretta a ingannare il giudice o a paralizzare la difesa altrui. Inoltre, come già precisato la mancata produzione in giudizio della transazione del 14.03.2015 non integra, di per sé, il dolo revocatorio. Nel processo civile, governato dal principio dispositivo, non sussiste un obbligo per la parte di produrre documenti a sé “sfavorevoli”. L'occultamento di un documento avrebbe potuto assumere rilevanza solo se inserito in un più ampio disegno fraudolento, circostanza non provata nel caso di specie. Peraltro, la convenuta ha giustificato la prosecuzione del giudizio con l'inadempimento della all'obbligo di Pt_1 versare gli oneri condominiali, come previsto dalla transazione. Da ultimo, la “scelta” di notificare il ricorso presso l'indirizzo dell'immobile oggetto di causa, che l'attrice assume essere già stato riconsegnato dall'attrice, non costituisce di per sé una macchinazione dolosa. Tali censure avrebbero potuto, al più, essere ricondotte alla nullità della notificazione, vizio censurabile con i mezzi di impugnazione ordinari previsti dall'ordinamento, e non con l'azione straordinaria di revocazione. In argomento Cass, Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014 per cui “Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis")”. Ad ogni modo, si rileva che la si dichiara Pt_1 ignara della pendenza del giudizio n. 8202/2014, giudizio che è espressam enzionato nella scrittura privata del 14.03.2015, da lei stessa sottoscritta. In conclusione, le condotte addebitate alla non integrano quegli "artifizi o raggiri" CP_1 richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per configurare il dolo revocatorio. Il rigetto della domanda principale di revocazione comporta il rigetto anche della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Nel caso di specie, la pretesa creditoria della si fonda su un titolo giudiziale – la sentenza n. 2526/2015 – che, a CP_1 seguito del rigetto della presente impugnazione, conserva piena validità ed efficacia. Le somme corrisposte dalla rovano quindi la loro causa debendi in tale provvedimento, il Pt_1 che esclude in radice la p ità di configurare un arricchimento senza causa.
pagina4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ( scaglione euro 26.000-52.000 così individuato tenuto conto della natura della controversia), al di sotto dei valori medi stante l'assenza di particolari questioni giuridiche e il mancato espletamento di prove.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 2526/2015 del Tribunale di Velletri, proposta da Parte_1
- rigetta la d ordinata di arricchimento senza causa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 ON liquidano in per compensi professionali, oltre rimborso fo I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Velletri, 2 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga
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