Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 novembre 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2020 |
| Direttiva UE recepita : |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5968 del 23https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5968 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25264/2016 proposto da: Centro Manzoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell'avvocato Rizzo Pierluigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Testa Arturo, giusta procura in calce …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2025, n. 13249Provvedimento: SENTENZA sul ricorso, n. 11012/2020 r.g., proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13249 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 19/05/2025 2 JLM S.R.L. a socio unico (incorporante per fusione di Progetto Grano s.r.l., già Progetto Grano s.p.a.), con sede in Milano, al Viale Emilio Caldara n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita …Leggi di più...
- pubblica amministrazione·
- art. 1219 cod. civ.·
- interessi moratori·
- art. 1282 cod. civ.·
- obbligazioni pecuniarie·
- contabilità pubblica·
- giudicato interno·
- art. 1224 cod. civ.·
- interessi corrispettivi·
- costituzione in mora
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. (( (Ambito di applicazione). )) (( 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. )) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013". - Articolo 2Art. 2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; ((3)) b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all' articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;
c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;
d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "L' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , come sostituito dall' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 , si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ". - Articolo 3Art. 3. Responsabilita' del debitore 1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull'importo dovuto)) , ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".