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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1704.
(Mandato con rappresentanza).
Se al mandatario e' stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
(Mandato con rappresentanza).
Se al mandatario e' stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
Commentari • 61
- 1. dizionario giuridicohttps://www.studiocataldi.it/ · 226.3948
[…] Il mandato si distingue in: - mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), nel quale la presenza di un'apposita procura fa sì che il mandatario possa agire in nome e per conto del mandante; - mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), in cui il mandatario agisce solo per conto del mandante e non sussista alcuna spendita del nome. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14437Provvedimento: […] _1 , quale mandataria con rappresentanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1704 cc; […] Contai sensi e per gli effetti dell'art. 1704 del c.c.; - CP_5 era autorizzata da a stipulare con Parte_1 […] Cont ai sensi dell'art. 1704 c.c.. In data 05.09.2011 è stato sottoscritto, con Parte_1 , il verbale di consistenza e immissione in possesso degli immobili da espropriare e da occupare temporaneamente, mentre in data 14.07.2014 è stata concordata, tra l'altro, l'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione di pagina 6 di 9 mq 420, a fronte della corresponsione di una indennità di euro 8.085,00 per tre anni dalla data di immissione in possesso, termine ulteriormente prorogato (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).Leggi di più...
- interessi legali·
- manleva·
- occupazione abusiva·
- risarcimento danni·
- art. 269 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- rivalutazione monetaria·
- giurisdizione giudice ordinario·
- art. 127 ter c.p.c.·
- art. 1704 c.c.