Articolo 1872 del Codice civile
Articolo 1871Articolo 1873
Versione
19 aprile 1942
Art. 1872.

(Modi di costituzione).

La rendita vitalizia puo' essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

La rendita vitalizia puo' essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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