Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1872.
(Modi di costituzione).
La rendita vitalizia puo' essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia puo' essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
(Modi di costituzione).
La rendita vitalizia puo' essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.
La rendita vitalizia puo' essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.
Commentari • 93
- 1. Il contratto atipico di mantenimento: il fine assistenziale non esclude la patrimonialità della prestazioneAccesso limitatoEmiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 27 marzo 2024 · 245.53047
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 03/03/2021, n. 694Provvedimento: […] ovvero vitto, alloggio, vestiario, spese mediche, spese per attività sportive, ludiche e di viaggio, che morale, ovvero compagnia e assistenza avendo previsto il testatore che gli onerati dovessero provvedere alle “necessità di vita” dell'attore; che la prestazione era assimilabile, nel contenuto e nella portata, al vitalizio alimentare di cui all'articolo 1872 cc, convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario; […] Costituitesi Parte_1 e Parte_1 hanno sostenuto: che l'onere in esame costitutiva un vitalizio alimentare figura diversa dal vitalizio di cui agli articoli 1872 e seguenti cc sotto diversi profili:Leggi di più...
- proporzionalità prestazione·
- art. 660 cc·
- prova inadempimento·
- vitalizio alimentare·
- conversione prestazione assistenziale·
- stato di bisogno·
- art. 647 cc·
- art. 1872 cc·
- onere testamentario·
- legato di alimenti