Articolo 34 del Codice di procedura civile
Articolo 33Articolo 35
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21 aprile 1942
Art. 34.
(Accertamenti incidentali).

Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e' necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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