Sentenza 13 dicembre 1993
Massime • 4
L'attestazione circa la sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 81 cod. strad. abrog., costituisce atto pubblico e non certificato, poiché il sanitario pubblico ufficiale vi documenta l'attività personalmente svolta ai fini dell'accertamento dei suddetti requisiti. Conseguentemente, il falso riguardante il suddetto documento, nel quale viene trasfuso il risultato dell'indagine clinica, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. e non quello di falso in certificati o in autorizzazioni amministrative, previsto dall'art. 480 cod. pen..
Il delitto di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) è reato istantaneo, il cui momento consumativo coincide con ciascuna dazione, sicché a ogni remunerazione, accettata in esecuzione di un patto corruttivo, costituisce un fatto - reato ed una pluralità di remunerazioni ottenute in esecuzione di un unico patto corruttivo configura un delitto continuato. Allo stesso modo, una pluralità di patti corruttivi posti in essere dal pubblico ufficiale con soggetti diversi, può configurare un'ipotesi di reato continuato.
La contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio non costituisce elemento materiale della fattispecie di corruzione propria antecedente (art. 319 cod. proc. pen.), ma ne qualifica il dolo, caratterizzando la finalità della condotta. (Fattispecie relativa alla dazione di denaro da parte di titolari di autoscuole ad esaminatori e collaudatori, funzionari dell'Ispettorato della motorizzazione per la facilitazione degli esami, in ordine alla quale è stata stabilita l'irrilevanza della prova che gli esami fossero stati in concreto condizionati dai suddetti versamenti).
Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata (art. 477 cod. proc. pen. 1930) non è violato nell'ipotesi in cui venga ritenuto il delitto di corruzione propria invece di quello di corruzione impropria, dal momento che entrambi i delitti postulano la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità e l'esistenza di un accordo illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato corruttore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/1993, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1993 |
Testo completo
S_2Ż૧૧/૧૩ PU del 13/12/93
MALI MARL Sint n. 1854
9
AL MASSIAR 9
:
REPUBBLICA ITALIANA 8
IN NOME DE POPOLO ITALIANO 1
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE
V
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Raffaele.... Вытаць. ... CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Presidente
1. Dott. Vulcus uchidiacque Consigliere Rilasciata copia studio que sepper. !. Pandolfo.. POR CARO al SIG.
2. Dott. per diritt L. 26000 بسببها من
3. Dott.
3 MAR. 1994 FR Marrone.
4. Dott. IL C. LIRE 1000
CANCELLERIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
C711133 sul ricorso proposto da:
LIRE 000
CANCELLERIA n. 26.9.1931 Fulvio OS
n. 13.6.1949 IO AM
n. 14.11.1936 GI CC
n. 11.9.1939 BA Silvio
C711134 n. 11.2.1925 BATTISTELLI NÉ
BELLI UC n. 26.4.1936 LIRE 1000 TO IO n. 20.3.1943 CANCELLERIA
CO AU n. 11.10.1945
CO NN n. 1.5.1938
n. 28.7.1950 RU Carmelo
n. 27.3.1944 SI Gualtiero C711135
1
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTO SUPLERS CASSAZIONE UFFICIO COPE 1
1
OCPIE LIRE 1000 Rilasciata Scopia dioDal SIG. Fi g $6000
✓ studioPilip CANCELLERIA
per dirit.i L.$20000 al SIC. per diritti L.
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& CANCELLIERE IL CANCELLIERE C711130
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Rilasciata copia studio al R. RAMADORI
26020 per inizi L.
|| 12 MAG. 1994
IL CANCELLIERE n. 29.11. 1948 CE
n. 20.6.1920 CE
AR n. 11.11.19 LIRE 2000 IT n.
2.11.195 CANCELLERIA
n. 22.10.19 UM
n. 10.2.194 CO
CL n. 15.4.194
n.
4.11.194 PA P435752
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2.4.1952 GI
LIRE 3000 IT n. 30.1.1947
CANCELLERIA n. 16.11.1940 ER
n. 19.4.1945 Mario
n. 21.10.1936 Amerigo
n. 29.1.1947 VA
A0108186 n. 14.11.1941 IO
n. 14.4.1939UCno LIRE 3000
CANCELLERIA n.
1.5.1936 Giorgio
n. 21.12.1947 OL
n. 14.1.1940 EN
n.
9.10.1956 UCno
n. 27.11.1947 OG A0108187
n. 16.6.1934 Ermes
LIRE 3000 n. 15.10.1938 CANCELLERIAGiorgio
n.
2.12.1947 GI
n. 21.2.1933 IO
n. 11.10.1934 GI
n. 26.8.1946 MA Rosa A0108188 n. 18.2.1926 AU LIRE 3000 n.
7.4.1939 MA Francesca CANCELLER
n. 27.12.1934 Ubaldo
2
A0108189
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A CORTE SUPREMA DI CASSA
UFFICIO COPIE
Richiesta Cu studio dis, Fasser per dirita 26000
n. 10.2.1941 ZZ ER
IL CANCELLIERE NC Raffaele n. 26.9.1942, OPPO
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6.11.1932 PA VA FR
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9.12.1940 AN OL
n. 18.4.1942 TT CO
CE n.
8.5.1951 LI
VA n. 10.11.1952 PRINCIPATO LIRE 3000 ER n.
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NC n. 29.8.1936 ER
FA n. 23.5.1945 TI
n. 19.12.1934Rocco SISCI
2.4.1926 TI TE IV n. AN047328 n. 20.10.1941TO CE
n.
8.12.1926 LE NO AN047327
10.4.1945 Domenico AN n.
1.10.1943 AN047325 Santino n. ZANONI
n.
6.4.1942 FR NN AN047324 n.
1.11.1938 GI NN
n.
1.4.1946 PA NN AN047323 n. 28.2.1935 TU BALCONI
GI n. 1.12.1938 AN047322 INTELLIGENTE
n.
6.3.1941 Raffaele PISANELLI
AN047321 n. 21.7.1931 LE POZZI
LAN047320 n.
3.12.1944 AR SEMINARA
PROVINCIA DI MILANO C/ ON
AN047326
- Parte civile AN
avverso la sentenza della Corte di Appello di AN in data
22.10.1992
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPE CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Rilasciata (copia studio jur al SIG. MENGHINI 300
Sole ishthan P 76000per diritti L. 36,000 il P- IL CANCELLERE
+
!! EL CANCELLIERE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere
Marrone.
Udito, per la parte civile, CI di AN, è interve- nuto l'avv. Cosimo Maglie, del Foro di AN che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel capo in cui ha assolto AR AN e il rigetto dei ri- corsi degli imputati indicati nelle conclusioni con il favo- re delle spese come da nota allegata.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procu- ratore Generale dott. CL Di Zenzo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di LL UC, NT
GI, NE Raffaele, OZ LE, NA Mar- tino e della parte civile CI di AN
contro
RO LL AN;
l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di CA CE perché i reati a lui ascritti sono estinti per prescrizione e nei confronti di taglienti IG IV limitatamente al reato di corruzione propria continuata, perché il reato è estinto per prescri- zione;
la correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza eliminando dei reati per i quali è stata pro- nunciata condanna al capo 362 quanto a De CA ER, il capo 572 quanto ad AO OG, il capo 576 quanto a
AN OL, i capi 283, 623 e 660 quanto a TO CE
e rigetto nel resto dei detti ricorsi;
prevista declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità prospettate;
rigetto di tutti gli altri ricorsi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 4
Richlecta Studiu Queeip 5
dal Gly per di 34000
11 3-5-87
IL CANCELLIERE Uditi i difensori avv. Mancini Tommaso, del Foro di Roma per
AN OL, che chiede l'accoglimento del ricorso;
l'avvo- cato GI Colaleo, del Foro di AN, che interviene nell'interesse di IN FA;
l'avv. Corso Pier MA, del Foro di AN, nell'interesse di AL IC;
l'avv.
Giampiero IAlella del Foro di AN, nell'interesse di
IA AU;
l'avv. Gaito, del Foro di Roma, nell'inte- resse di NO LE;
l'avv. Carmelo Atonna, del Foro di
AN, nell'interesse di TO CE, PO CE e
NC VA;
l'avv. Lanzi del Foro di AN, nell'interesse di AT IT e AO OG;
l'avv. Spe- randeo del Foro di AN per FE IO e IN P- pe;
l'avv. Saponara Michele del Foro di AN nell'interes- se di AR, EI, OP, SU;
l'avv. Salva- deo di AN nell'interesse di PA VA FR e
OC GI;
l'avv. Viviani di AN, unitamente all'avv. Bacchetta nell'interesse di UN Carmelo;
l'avv.
EN Mazzei, del Foro di AN, nell'interesse di PO
NC e su delega L'avv. Annino nell'interesse di Ie-
tri UCno, TT NÉ, RO GI, LO
IO.
5 M O T I V I
CAP. I
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. Il procedimento penale ha preso l'avvio dal rap- porto di P.G. n. 1774/213 del 16.6.1986 della Polizia Stra-
dale di Alessandria.
Da tale atto di Polizia (già) emergeva il (forte) so- spetto che attraverso Scuole di Guida milanesi e faccendieri ad esse collegati, e con l'aiuto di funzionari ed impiegati corrotti L'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Mi- lano e di altri pubblici ufficiali (notai, segretari comuna- li, ufficiale sanitari) era possibile ottenere con estrema facilità patenti di guida e collaudi di automezzi, obiettivo già raggiunto da tantissimi candidati provenienti anche da fuori AN.
A seguito di una ponderosissima attività istruttoria fatta di perquisizioni, intercettazioni telefoniche, indagi- ni bancarie, audizioni da parte del P.M. di numerosissi-
- -
mi candidati che avevano superato esami di guida nel terri- torio di AN, ed altri atti istruttori la Pubblica Accusa ritenne di individuare negli imputati di questo procedimento gli autori dei molti reati contestati con i capi di imputa- zione:
associazione per delinquere (art. 416 C.P.) concussione (art. 317 C.P.)
-
- corruzione (art. 318 e 319 C.P.)
- falso ideologico (artt.479 in relazione all'art. 476 C.P.) reati tributari. Sui fatti sono intervenute tre sentenze del Tribunale
di AN in data 19.2.1988, 22.6.1989 e 22.6.1989. Il Tri- bunale ha escluso i delitti di associazione per delinquere e di concussione quando contestati ed ha ritenuto configurabi- le il delitto di corruzione propria o impropria. Allorché le risultanze processuali avevano fornito esclusivamente la prova di dazioni di denaro in occasione ed in relazione alle attività di ufficio esami di guida, col- laudi, ecc. e non anche altri elementi che portassero a
-
ritenere che il P.U. avesse in concreto agito contrariamente ai propri doveri di ufficio, ha ritenuto sussistente la sola corruzione "impropria", più in particolare la corruzione
"impropria antecedente" di cui al primo comma L'art. 318
C.P., perché le somme di danaro pur consegnate successiva- mente al compimento L'atto di ufficio (l'esame di guida), rappresentavano comunque l'adempimento di un accordo prece- dente implicito o espresso tra P.U. e corruttore.
Hamme, invece, ritenuta sussistente la corruzione "pro- pria" quando, attraverso le deposizioni dei candidati agli esami o da altri elementi, era emerso:
- - avevanoa) che gli esaminatori incriminati di corruzione comunicato l'esito degli esami ai candidati non subito dopo l'espletamento di essi, come è precisa regola, ma dopo qual- che tempo e solo attraverso i titolari delle autoscuole che quei candidati avevano presentato.
b) che gli esami, attraverso tecniche varie erano stati estremamente facilitati mettendo i candidati in condizione di conoscere prima le domande e i quiz oggetto d'esame.
In questi casi era evidente, per i primi giudici, che i pubblici ufficiali avessero ritardato dolosamente la comuni-
7 iamछु cazione L'esito degli esami per patteggiarlo con il cor- ruttore, о che avessero in qualche modo contribuito alla prematura conoscenza della materia degli esami in cui essi avrebbero rivestito il ruolo di esaminatori, così violando pesantemente i propri doveri di ufficio e rendendosi respon- sabili della più grave corruzione "propria".
Il Tribunale ha ritenuto inoltre configurabile il de- litto di falso ideologico in atti pubblici fidefacienti nei verbali redatti dai funzionari L'Ispettorato della Moto- rizzazione civile, riguardanti gli esami di guida dei soli candidati in relazione ai quali era stata configurata la corruzione propria.
Le sentenze del Tribunale sono state appellate sia da- gli imputati condannati che dal P.M.
Le impugnazioni sono state decise dalla Corte di Appel- lo di AN con due sentenze, la prima in data 22.5.1992 nei confronti di ET GI GN + 13 (gravata da ri- corso per Cassazione dal Beretta e dal Zanicotti) emessa ai sensi L'art. 599, 1^ p. e 602, 2° co. c.p.p. su concorde richiesta delle parti, e la seconda in data 22.10.1992 gra- vata dai numerosi ricorsi in esame.
Con ordinanza in data 9.6.1992 la Corte di Appello, in- vece, disponeva la formazione di un separato fascicolo per le contestazioni di carattere tributario, e ne sospendeva la trattazione ai sensi del decreto di amnistia del 20.1.1992
n. 23 e succ. mod.
Nella motivazione la Corte di merito ha premesso: che l'appello del P.M. era ammissibile solo in relazione a
-
due punti, la censura relativa alla misura delle pene e quella relativa alla valenza probatoria delle numerose chia-
8 mate in correità operate da più titolari di autoscuole. che in ordine ai delitti di falso ideologico e di corru- zione (propria ed impropria), la Corte, ai sensi L'art. 515 c.p.p. e 930 aveva la facoltà di dare una diversa defi-
nizione giuridica anche più grave.
2. La Corte di merito ha ritenuto provato in fatto: che tra i titolari di molte scuole di guida e di agenzie di pratiche automobilistiche da una parte ed un buon numero di funzionari L'Ispettorato della Motorizzazione Civile di AN dall'altra si era negli anni creato un tacito ac- cordo perché quelle scuole e quelle agenzie beneficiassero di una corsia preferenziale: i candidati da esse presentati, gli automezzi da esse proposti godevano di un esame o di un collaudo facilitato.
Il prezzo da pagare: una somma (circa lire 50.000) per ogni candidato presentato alla seduta di esame, una somma diversa per ogni automezzo da collaudare.
- che il vantaggio di entrambe le parti era evidente. Gli esaminatori e i collaudatori da un canto si assicuravano un sicuro vantaggio economico immediato per ogni seduta di esa- me senza nemmeno la necessità di rinnovare l'illecito patto;
gli altri godevano del vantaggio di un'alta percentuale di candidati promossi o di collaudi facilitati, con il conse- guente ed ulteriore vantaggio di allargare il proprio giro di affari aumentando il numero delle iscrizioni di candidati nelle proprie autoscuole o di richieste di collaudi di auto- mezzi attraverso le proprie Agenzie.
Il successo L'operazione era tale che in alcune di quelle autoscuole vi si iscrivevano non solo un gran numero
9 di candidati milanesi ma addirittura era un accorrere di candidati da ogni parte L'Italia; si rese finanche oppor- tuno avere dei procacciatori di affari anche fuori AN che agevolassero detta vantaggiosa immigrazione. che tutto ciò si verificava a danno delle altre autoscuole più timorate e che non si erano adeguate al "salto di quali-
tà".
- che tale criminosa prassi è chiaramente emersa:
a) dalle separate ma concordanti dichiarazioni dei titolari delle autoscuole e delle agenzie automobilistiche che hanno ammesso di aver pagato per anni a singoli funzionari somme di danaro in occasione ed in relazione a sedute di esami;
b) dalle ammissioni di non pochi funzionari;
c) dalle dichiarazioni di moltissimi candidati che avevano ammesso di essersi iscritti in una di quelle autoscuole perché avevano saputo che così facendo avrebbero incontrato un esame con minori difficoltà.
- La Corte di merito ha precisato ai sensi L'art. 3.
192 n. 1 c.p.p. i criteri adottati nella valutazione delle prove ed ha indicato i risultati acquisiti, evidenziando l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle numerose
chiamate in correità provenienti dai titolari delle auto- scuole.
4. La Corte, aderendo alla tesi del Tribunale, ha escluso che nei fatti sottoposti al suo esame fosse configu- rabile il delitto di concussione;
ma, a differenza dei primi giudici, ha ritenuto che in tutti i casi fosse da ravvisare il delitto di corruzione propria anticipata.
10
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3 CAP. II I RICORSI E LA LORO AMMISSIBILITA'.
5.- Per quanto riguarda la posizione dei singoli impu- tati ricorrenti va precisato che la gran parte dei funziona- ri L'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei tito- lari delle autoscuole risultano condannati per il solo de- litto di corruzione propria antecedente continuata ex artt.
81 e 319, 1° co. cod. pen.
Solo tre imputati TU BA, OL SC e O- PO NO sono stati ritenuti responsabili L'unico reato di falso ideologico continuato in atti pubblici ex artt. 479 e 81 C.P.
Altri: NN IA, Gualtiero US, FR LL ri, GI NT, IO AS, NC PO,
LE OZ, AR NA ed IV TA IG so- no stati dichiarati responsabili di corruzione propria e falso ideologico.
Hanno ricorso anche IT OL, CE PO e
VA NC, nei confronti dei quali la Corte ha di- chiarato non doversi procedere per i reati di corruzione lo- ro addebitati perché estinti per prescrizione .
Ha ricorso infine la Parte Civile CI AN av-
verso l'assoluzione L'imputato AR.
- Va preliminarmente rilevato che: 6.
A) non hanno depositato i motivi i ricorrenti BA, In- LL, OZ, NE e NA;
B) è inammissibile il ricorso proposto da UC LI perché fuori termine. EI, presente al dibattimento come risulta dal verbale di udienza del 16.9.1992, ha presentato la di-
11
он М chiarazione di ricorso il 28.10.1992 e cioé oltre il termine perentorio di giorni tre dalla data della sentenza della
Corte di Appello emessa il 22.10.1992. Col "ricorso aggiun- tivo" depositato il 14.4.1993 il difensore chiede venga di- chiarato giustificato il ritardo della dichiarazione del ri- corso e di deposito dei motivi di tale ricorso, perché cau- sato da forza maggiore e impossibilità materiale. Ma anche tale richiesta appare inammissibile perché proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 183 bis cpp 1930;
C) pure inammissibile appare il ricorso proposto dalla parte civile nei confronti del AR.
OS è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dalle accuse di corruzione e di concorso in falso ideologico in atti pubblici.
Ha ritenuto la Corte:
che in definitiva l'accusa di corruzione degli esaminatori
-
a carico L'imputato si fonda sulle dichiarazioni di DO
LL, istruttore presso l'autoscuola L'appellante fino al 1983 (i fatti sarebbero comunque prescritti), dichiara- zioni che potrebbero essere state determinate in tutto o in parte da astio nei confronti del AR che lo aveva licenziato;
che l'accusa di falso e corruzione di cui ai capi 238 e
239 si fonda sulle sospette dichiarazioni del LL e su quelle L'impiegata RN che, però, da sole, non accom- pagnate dalle dichiarazioni di neppure un candidato che ab- bia ammesso di avere ricevuto un certificato medico senza la preventiva visita, non possono condurre ad una serena sen- tenza di condanna.
Col ricorso avverso l'assoluzione dai delitti di falso
12
Win e di corruzione del AR, la parte civile ovincia di AN, deduce:
1) l'errata applicazione L'art. 479 c.p.p. 1930 per avere la Corte di merito:
a) determinato la valenza probatoria delle deposizioni te- stimoniali di DO LL e MA CO RN con gli stessi criteri adottati per la valutazione della chiamata in correità
b) dichiarato l'inattendibilità della deposizione del teste
LL in base ad un immotivato sospetto di astio coll'im- putato conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra i due c) omesso di tenere conto per i reati di falso nelle certi- ficazioni mediche e relative ipotesi di corruzione, dei ri- scontri costituiti dalle dichiarazioni della RN e dalle confessioni dello stesso NO, nonché dal fatto che le di- chiarazioni del LL riguardavano non solo il AR ma anche gli altri responsabili di autoscuole, persone non legate al LL da alcun rapporto.
Chiede, perciò, l'annullamento del capo relativo alla assoluzione del AR con rinvio ad una sezione civile della Corte di Appello di AN.
Coi motivi di ricorso viene in realtà messa in discus-
sione la valutazione effettuata dai giudici di appello delle testimonianze rese dal LL e dalla RN;
si espongono inoltre censure attinenti questioni di fatto.
Si tratta perciò di motivi non valutabili in sede di legittimità.
Conseguentemente tutti i ricorsi indicati nel presente
13
ibn capo vanno dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- Passando all'esame dei ricorsi degli altri imputa- 7.
ti va subito osservato che essi vertono quasi tutti su alcu- ne questioni che possono essere definite di ordine generale in quanto, se accolte, avrebbero effetti positivi sui ricor- renti che le hanno sollevate e su quelli che versano nella stesa situazione.
Occorre, pertanto, affrontare dapprima ciascuna di tali questioni e poi i singoli ricorsi per la parte residua, in cui i motivi sono costituiti da censure diverse da quelle in ordine generale.
Nell'ordine logico, la prima di tali questioni è quella riguardante la valutazione delle prove.
14 M
CAP. III LA VALUTAZIONE DELLE PROVE.
―
8. In ordine ai criteri adottati nella valutazione delle prove, ai sensi L'art. 192 c.p.p., la Corte di me- rito ha precisato che quando un titolare di autoscuola aveva dichiarato di aver versato più volte somme di danaro ad un funzionario in occasione ed in relazione a sedute di esame, tale atto di accusa aveva ed ha una sua intrinseca credibi-
lità.
Se poi altro titolare, o addirittura diversi altri ti- tolari, separatamente ma concordemente, individuando lo stesso funzionario, avevano affermato di avergli dato danaro per le stesse ragioni, non v'è dubbio che la credibilità in- trinseca del primo "chiamante" avesse trovato un riscontro estrinseco nelle successive "chiamate", ed ognuna di queste ultime avesse trovato conforto nella prima e in ciascuna delle altre "chiamate". eDi qui l'accordo con il rappresentante L'accusa con la sua tesi "della convergenza del molteplice": "quando contro un imputato sono state avanzate più chiamate" le 11
spiegazioni possibili sono solamente due;
o i chiamanti, avendo percepito lo stesso fatto, lo riferiscono secondo ve- rità, oppure si sono accordati per esporre la stessa menzo- gna.
Quest'ultima possibilità diventa tanto più remota quan- ti più sono i soggetti 'chiamanti". 11
In tale caso l'unico serio compito del giudice è quello di verificare con scrupolo se nel caso concreto si possa es- sere verificato un vero e proprio "complotto" in danno del
"chiamato".
15
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3 Escluso tale accordo menzognero, secondo la Corte di merito si devono ritenere provati i fatti emersi dalle con- cordi dichiarazioni dei chiamanti.
I difensori hanno criticato tale impostazione, so- 9.
-
stenendo:
la contraddittorietà della motivazione sul punto in cui attribuisce credibilità intrinseca alle chiamate di correo dei titolari di autoscuole, nonostante fossero state valuta- te come non veritiere le dichiarazioni degli stessi quando avevano detto di essere stati vittima del metus autoritatis dei funzionari
- l'esistenza di un interesse comune dai titolati delle au- toscuole ad addossare responsabilità ai funzionari
- la non validità della singola chiamata di correo che non può diventare valida per la presenza di altra chiamata di correo dato che più insufficienze sommate non possono dare una sufficienza la non sovrapponibilità delle singole chiamate di correo, dato che ciascuna di esse si riferisce a rapporti corruttivi diversi fra loro;
ha, acutamente osservato in proposito in difensore di OL, PO, NC e CA che la
Corte di merito non ha valutato "il tenore delle chiamate in correità, costituite da dichiarazioni non convergenti".
-10. Nessuna di tali critiche appare idonea ad infi- ciare la correttezza delle valutazioni e delle argomentazio- ni della Corte sull'applicazione dei criteri indicati dall'art. 192 c.p.p.
La valutazione sulla credibilità intrinseca della chia-
16
лест mata in correità di ciascuno dei titolari delle autoscuole è
compito del giudice di merito, onde è sottratta al sindacato di legittimità, quando non sia manifestamente illogica;
e non può certo essere definita tale quando si concretizza nell'esame della personalità del chiamante effettuato dalla
Corte di merito con riferimento alla posizione sociale dei titolari delle autoscuole e alla loro posizione non pregiu- dizialmente ostile a quella dei funzionari.
Né incrina la correttezza di tale valutazione, la cir- costanza che il giudizio di attendibilità venga attribuito solo ad una parte delle dichiarazioni del chiamante e non a tutte, quando tale limitazione venga correttamente motivata, come nel caso in esame, anche con riferimento ad elementi intrinseci (i giudici di appello hanno ritenuto attendibili quelle parti delle dichiarazioni relative alle dazioni di danaro che avevano trovato riscontro anche nelle ammissioni di alcuni funzionari i quali avevano però negato il ricorso al metus publicae potestatis). Ciò in quanto credibilità in- trinseca e credibilità estrinseca sono di norma inscindibil- mente connesse, essendo in realtà aspetti diversi di un uni- co complessivo giudizio.
Quanto alla credibilità estrinseca, va detto che la tesi sulla inidoneità di una chiamata in correità a fungere da riscontro esterno rispetto ad un'altra chiamata è stata di- sattesa dalle Sezioni Unite di questa Corte che con la sen- tenza n. 2477 del 20.2.1990, imp. LI hanno specificato che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsiasi tipo e natura, idoneo a con- fermare l'attendibilità; e, tra tali elementi di prova sono
17 lus da ricomprendere anche altre chiamate in correità. Ciò in quanto con l'art. 192, 3 e 4 c.p.p. il legislatore ha rico- nosciuto alle dichiarazioni del coimputato valore di prova.
In ordine all'ultima argomentazione difensiva va osser- vato: è pur vero quanto sostiene la difesa e cioé che cia- scuna delle chiamate in correità ha ad oggetto un rapporto corruttivo diverso, onde i riscontri costituiti dalle altre chiamate non hanno ad oggetto lo stesso rapporto o lo stesso episodio di corruzione;
ma è pur vero che per l'orientamento prevalente di questa Corte gli elementi esterni di prova ri- chiesti dall'art. 192, 3° co. c.p.p. per suffragare il valo- re probatorio della chiamata di correo devono attenere es- senzialmente alla conferma della attendibilità della stessa e non devono necessariamente concernere il "thema probandi"
(v: in tal senso da ultimo Cass. Sez. II, 26 aprile 1993, ric. Fedele ed altri). Tale principio trova solenne conferma nelle vicende in esame: il numero, la serietà ed il contenu-
to dettagliato delle chiamate in correità, riguardanti cia- scun funzionario accrescono l'attendibilità di ogni chiamata e danno prova piena degli episodi di corruzione ritenuti sussistenti dalla Corte di merito.
18 ΣM.
- LA CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI CORRUZIONE CAP. IV
PROPRIA ANTECEDENTE EX ART. 319 C.P.
- Quanto alla configurazione giuridica del rapporto 11.
tra i pubblici ufficiali esaminatori o collaudatori ed i privati, la Corte di merito ha escluso il delitto di concus- sione per carenza del requisito del "metus autoritatis",
"essendo emerso in maniera chiara che i titolari delle auto-
scuole o delle Agenzie automobilistiche ed i faccendieri ad essi collegati si determinarono a dare somme di denaro ai pp.uu. in maniera continuata per ottenere esami di guida o collaudi facilitati per i propri clienti e per trarne l'il- lecito vantaggio di allargare la propria clientela in danno delle ditte concorrenti che non intendevano ricorrere
J all'illecita pratica della "bustarella".
Ha precisato, inoltre, che il delitto configurabile, nei casi in esame, è sempre quello di corruzione propria (e non come aveva ritenuto il Tribunale, a volte la corruzione propria ed altre, quando non era stata raggiunta la prova che il singolo esame fosse stato condotto in maniera scor- retta) la corruzione impropria.
E ciò in quanto:
Nel delitto di corruzione l'espressione "atto di ufficio" non è usata nel senso tecnico di atto amministrativo, ma in-
dica una qualsiasi condotta che sia posta in essere dal pub- blico ufficiale nello svolgimento delle sue mansioni.
Correlativamente le espressioni "dovere di ufficio", "atto contrario ai propri doveri di ufficio" di cui si legge nell'art. 319 c.p. non sono concetti astratti ma vanno riem- piti di concreti contenuti in relazione alle specifiche at-
19
M tività che il pubblico ufficiale è chiamato a svolgere in nome e per conto L'ente pubblico.
- La Pubblica Amministrazione mette tanto più in gioco la propria immagine di serietà e di imparzialità quanto più è alta la discrezionalità L'atto. I pubblici esami e i pub- blici collaudi rappresentano senza dubbio atti amministrati- vi in cui la discrezionalità L'esaminatore e dei collau-
datori è veramente alta, muovendosi specialmente i primi nell'insidioso campo L'opinabile.
La Corte ha valutato altresì, che lo Stato ha riservato a sè gli esami di guida e il collaudo degli automezzi per assicurarsi che essi vengano messi in circolazione solo quando abbiano particolari caratteristiche tecniche e da persone veramente in grado di farlo. Ciò a tutela della pub- blica incolumità, donde l'interesse pubblico a che tali esa- mi vengano svolti con la massima serietà.
Ha provveduto perciò ad individuare i doveri di ufficio dei pp.uu. demandati in concreto a svolgere, in nome e per conto della collettività, i collaudi di automezzi e gli esa- mi teorici-pratici per il conseguimento di patente di guida.
Tali esaminatori, a parte quelli generali riguardanti ogni pubblico ufficio, hanno il dovere:
- della fedeltà alla P.A. che rappresentano. Dovere sancito dal secondo comma L'art. 54 della nostra Costituzione e che viene gravemente compromesso quando il pubblico ufficia- le accetta danaro da un soggetto esterno all'Ufficio che egli organicamente rappresenta;
- L'imparzialità (1° co. L'art. 97 Cost.) che è fonda- mentale nei pubblici esami;
di svolgere la propria funzione con serenità di giudizio:
20 la certezza, prima di tutto con se stessi, di agire liberi da condizionamenti di ogni natura, da cui nasce il dovere di portare all'esterno tale certezza sia ai soggetti diretta- mente interessati, sia alla collettività tutta;
- di svolgere il proprio ruolo con particolare professiona- lità e scrupolo in considerazione del fatto che un collaudo effettuato senza la necessaria accortezza, un'abilitazione alla guida concessa con leggerezza rappresentano un vero at- tentato alla pubblica incolumità.
Tutto ciò premesso, ha ritenuto la Corte che se si pro- va che uno di tali esaminatori o collaudatori ha preso somme di denaro in occasione o comunque in relazione a sedute di esame o di collaudi, aderendo al patto anche implicito di facilitare gli uni o gli altri, si scopre al contempo che egli - indipendentemente da come condurrà l'esame ha abdi-
-
cato a suoi specifici doveri di ufficio: intascando somme di denaro, o sapendo che le intascherà - come è avvenuto nei casi che ci riguardano egli ha automaticamente rinunciato
-
con se stesso, prima che all'esterno, al suo dovere di fe- deltà e imparzialità, alla necessaria serenità di giudizio e conseguentemente a quello scrupolo che la sua particolare funzione richiedeva.
Alla prova di quanto sopra consegue la configurazione del delitto di corruzione propria previsto dall'art. 319
C.P. 12. La configurazione della corruzione propria ante- cedente è stata contestata in fatto ed in diritto dai difen-
sori, i quali sostengono:
- che la corruzione propria presuppone il compimento di un
21
ES :
atto contrario ai doveri del proprio ufficio, un atto che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzia- lità che devono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione, mentre nei casi in esame, manca la dimostrazione della esistenza di tali atti. che conseguentemente sono stati ritenuti atti contrari ai doveri di ufficio, anche atti corretti, di tal che la paten- te ottenuta senza visita medica, senza esame teorico o pra- tico, è stata equiparata alla patente ottenuta regolarmente e per la quale è stata data una mancia al funzionario
- che l'entità delle somme versate ai funzionari era talmen- 1
te piccola da escludere ogni nesso causale e cioé ogni rap- porto di mezzo a fine tra la dazione ed il comportamento scorretto degli esaminatori e comunque esclude il dolo non potendosi pensare che i titolari delle autoscuole fossero convinti di corrompere i funzionari e che costoro si faces- sero corrompere con modesti donativi che non risultava provato alcun accordo né espresso, né
tacito tra i corruttori (o loro intermediari) e i corrotti che, in ogni caso, è erronea la tesi per la quale l'accet-
-
tazione della promessa di danaro per un atto discrezionale costituisca sempre corruzione impropria.
13.
- Nessuna di tali censure appare fondata.
L'esistenza di un patto corruttivo tra esaminatori e collaudatori da una parte e titolari delle autoscuole ( o loro intermediari) dall'altra, è stato ritenuto provato dal- la Corte di merito sulla base di fatti sicuramente accerta-
ti: la ricezione del danaro o di altri beni da parte dei
22
y l l A funzionari dopo esami e collaudi, e l'esistenza di una
"prassi criminosa" per la quale ogni pagamento finiva col costituire la rinnovazione tacita del patto per gli esami successivi.
Tale motivazione, corretta sotto il profilo logico, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale ad integrare il reato di corruzione non oc- corre una esplicita pattuizione, onde l'accordo tra i due soggetti può essere desunto dai fatti accertati (v. da ulti- mo Cass., VI sez., ud. p. 25 25.1.1982, Albertini ed al-
tri).
Con analogo accertamento in fatto (non sindacabile quindi in sede di legittimità) la Corte milanese ha ritenuto che lo scambio di utilità, nei casi sub iudice non fosse co- stituito dal danaro da una parte e dall'espletamento L'e- same dall'altro (come qualche difensore ha sostenuto); ma dal versamento del denaro da parte dei privati e dalla bene- volenza o favoritismo (desunti tra l'altro dalle dichiara- zioni dei candidati i quali avevano ammesso di essersi iscritti in quelle autoscuole perché avevano saputo che avrebbero effettuato esami con minori difficoltà) dalla par- te degli esaminatori e dei collaudatori.
Tanto accertato in fatto, la soluzione giuridica data con la configurazione della corruzione propria antecedente prevista dall'art. 319 C.P., appare ineccepibile.
L'art. 319 sanziona il comportamento del pubblico uffi- ciale che riceve danaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.
Requisiti essenziali della fattispecie sono: la condot- ta materiale del p.u. (ricezione di una qualche utilità) ed
23 lles il dolo specifico (e cioé la finalità della condotta, diret- ta al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio).
Entrambi tali requisiti appaiono realizzati nei fatti accertati nei quali la dazione è appunto funzionale agli esami "facilitati" e quindi al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio degli esaminatori i quali hanno obbli- ghi di imparzialità (ex art. 97, 1 della Costituzione) e di fedeltà (sancito dall'art. 54 della Costituzione).
- come giustamente sottolineato dai Obblighi violati giudici di merito quando il pubblico ufficiale accetta da-
-
naro da un soggetto esterno all'ufficio che rappresenta e quindi svolge la sua funzione (qui esamina candidati o col- lauda automezzi) non libero da condizionamenti esterni.
Ed è proprio il dolo specifico che consente di distin- guere la corruzione propria anticipata dalla corruzione im- propria essendo la finalità della condotta nel primo caso
(art. 319 C.P.) diretta al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, mentre nel secondo (art. 318 C.P.) è volta al compimento di un atto di ufficio.
Pertanto, le censure difensive in ordine alla mancanza di prova che, in concreto, gli esami sono stati condiziona- ti dal versamento del danaro appaiono inconferenti, in quan- to la contrarietà L'atto ai doveri di ufficio non è un elemento della fattispecie della corruzione propria antece- dente. Tale fattispecie si concretizza col dolo specifico.
Tant'è che l'altra fattispecie prevista dallo stesso art. 319 c.p., soggetta ad identica sanzione, si realizza addi- rittura con la semplice accettazione della promessa della dazione. E' sufficiente, cioé che il pubblico ufficiale ac- cetti la promessa del danaro per compiere un atto contrario
24
سلا ai suoi doveri di ufficio ed il reato è già consumato, nono- stante il mancato compimento L'atto.
Ciò appare tanto più evidente ove le finalità corrutti- ve riguardino atti ad alto tasso di discrezionalità come quelli che qui interessano (esami di candidati e collaudi di automezzi) nei quali non sempre è possibile stabilire se o fino a che punto il pubblico ufficiale abbia compiuto tali atti senza rispettare i precetti di logica ed imparzialità
Per la configurazione della fattispecie della corruzio- ne propria antecedente quello che conta è l'atto in funzione del quale viene stipulato il patto corruttivo, l'atto cioé richiesto dal corruttore e promesso dal corrotto;
non l'atto poi concretamente posto in essere dal pubblico ufficiale corrotto.
E, poiché, come già rilevato, a costituire il dolo spe- cifico della corruzione per atto contrario ai doveri di uf- ficio è sufficiente lo scopo dichiarato dal p.u., consegue
-
come osservato autorevolmente in dottrina che anche se il p.u. riceve il danaro col segreto proposito di non tenere conto della retribuzione nell'operare le sue scelte, basta che egli abbia fatto intendere, sia pure in modo tacito, che la retribuzione avrebbe influito sulle sue scelte.
Va chiarito, comunque, che tale tesi non coincide con quella a volte affiorata anche in giurisprudenza (cass.
14.2.1970; Cass. 20.3.1968; Cass. 5.7.1967) per cui la cor- ruzione per atto discrezionale è sempre corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, in quanto per la realizza- zione della fattispecie della corruzione propria è pur sem- pre necessario il dolo specifico e cioé la volontà di otte- nere il compimento di un atto contrario ai doveri di uffi-
25 cio.
Va infine evidenziato che i principi sopra affermati corrispondono all'orientamento assolutamente prevalente nel- la giurisprudenza, non solo di questa Corte (v. per tutti
Cass. 25.1.1982, Albertoni ed altri;
e le sentenze in essa citate) ma anche della corte Costituzionale integrata,
(2.8.1979, Tanassi ed altri) la quale ebbe a decidere che
"al reato commesso va riconosciuta la qualificazione di cor- ruzione attiva propria, giacché prescindendo da ogni altro
-
rilievo gli imputati erano ben consapevoli che i corrotti si impegnavano preventivamente, contro i doveri del loro uf- ficio, a non esercitare quel potere di libero apprezzamento dei contrapposti interessi che era inerente alle loro fun- zioni"
26 M.
: CAP. V - L'ECCEZIONE PROCESSUALE EX ART. 412 C.P.P.
1930 RIGUARDANTE LA INCERTEZZA ASSOLUTA SUI FATTI DI CORRU-
ZIONE CONTESTATI.
-14. Disattendendo le numerose censure difensive sulla genericità delle imputazioni, specie per l'omessa indicazio- ne del tempo del commesso reato, i giudici di appello hanno ritenuto che:
- ogni singolo capo di accusa rappresenta in maniera esau- riente i fatti contestati e in particolare le persone che illecitamente avrebbero versato somme di danaro ai pubblici funzionari e, dal verso opposto, i pubblici funzionari che avrebbero ricevuto tali versamenti.
- è indicata anche l'entità delle somme che sarebbero state versate e ricevute più volte nel corso degli anni in occa- sione di sedute di esami o di collaudi, con l'approssimazio- ne che l'ampiezza del fenomeno corruttivo consentiva. nei capi di accusa è specificato che i versamenti erano sempre stati fatti in occasione di sedute di esame: quindi ogni singolo criminoso passaggio di danaro era collocabile temporalmente in data prossima alla seduta di esame a cui si riferiva.
- L'eccezione è stata riproposta dai difensori di 15.
EI, US, SU, OP, AR, SC, Fer- ri, Sisci.
Sostengono i difensori:
che le imputazioni servono al prevenuto per conoscere con
-
esattezza l'accusa da cui difendersi onde non è la stessa essere accusato di avere ricevuto "quella data somma,cosa
27 lle quel dato giorno" piuttosto che "generiche somme in un gene- rico periodo di tempo"
-- che la Corte di merito ha trasformato la materia del con-
tendere; oggetto del processo non è più una serie di esami specifici elencati, ma una generica situazione coinvolgente tutti i candidati e tutti gli esami
- che la contestazione non dice quando le sedute di esame si sarebbero attuate
- che la genericità non consente di stabilire quando e come
e dove il sig. FE avrebbe chiesto ed ottenuto compensi in danaro per prestare la propria opera di esaminatore.
- Questa Corte non può che ribadire la decisione 16.
dei giudici di merito in ordine al rigetto L'eccezione.
La motivazione, infatti, non solo appare corretta sotto il profilo logico, ma è anche immune da errori giuridici.
L'incertezza sul contenuto L'accusa determina la nullità del decreto di citazione a giudizio solo quando sia tale da non consentire all'imputato la conoscenza della condotta materiale di cui è chiamato a rispondere, con pre- giudizio della sua difesa, per l'incertezza sul thema deci- dendum.
Va escluso che possano verificarsi tali effetti nell'i- potesi in cui una condotta (corruttiva nel caso di specie) protrattasi per lungo tempo, venga descritta nell'imputazio- ne non analiticamente ma con riferimento ad elementi tempo- rali certi (date degli esami di guida e dei collaudi) anche se non specificatamente indicati.
Del resto lo stesso difensore del UN dà atto nel ri-
corso dello scrupolo col quale la Corte di merito ha proce-
28
سلام duto all'esame della contestazione scioglimento L'imputato "da ogni testata".
29
ed è pervenuta al pro- residua imputazione con- M
L'ECCEZIONE PROCESSUALE RIGUARDANTE L'APPLI CAP. VI
-
515 C.P.P. 1930 E L'APPELLO DEL P.M. CAZIONE DELL'ART.
17. Tra le numerose censure mosse dal P.M. alla sen-
-
tenza di primo grado, vi era quella di avere applicato pene non corrispondenti ed ingiustificatamente minimali rispetto alla realtà dei fatti: "il processo non si è limitato a rile- vare una occasionale "bustarella" presa da qualche funziona- rio in virtù del fatto che "l'occasione fa l'uomo ladro"
bensì ha disvelato una degradazione morale del ruolo di Pub- blici Ufficiali e titolari di autoscuole portata avanti per anni e decenni in modo sistematico e preordinato in alcu- ne autoscuole milanesi;
per stesse ammissioni dei protagoni- sti non v'era candidato indelle migliaia esaminati
- -
-
ordine al quale non veniva consegnato un "obolo" agli esami- natori, il tutto in ossequio al principio: "chiudi un occhio tu che lo chiudo anch'io". Tutto questo e tutto quanto me- glio descritto nella requisitoria dibattimentale è stato considerato dal Collegio erroneamente quasi una "ragaz-
-
zata" tale da meritare tutto al più uno "scappellotto": ov- vero pochi mesi, al massimo, un paio d'anni di carcere:
(chissà poi perché questa differenza rispetto ai medesimi fatti) il legislatore, invece, nello stabilire dei minimi
-
e dei massimi edittali ha inteso proprio commisurare la san- zione da applicare alla gravità in concreto dei fatti ed al- la pericolosità sociale dimostrata dagli autori.""
La Corte di appello ha ritenuto che solo tale 18. - censura (unitamente a quella sulla "convergenza del molte-
30 plice") fosse specificamente motivata, trattandosi "di una censura precisa che investe la sentenza impugnata nella sua globalità e che obbliga questo collegio ad un'attenta valu- tazione della congruità della pena irrogata in primo grado in relazione ai fatti che questo collegio riterrà provati."
Contestualmente, la Corte ha preso in esame i motivi di appello degli imputati coi quali era stata contestata la sussistenza del delitto di corruzione (nelle due forme rite- nute dal Tribunale, propria ed impropria) e ne ha dedotto la facoltà ai sensi L'art. 515 c.p.p. 1930 di dare una
-
qualificazione giuridica anche più grave ai fatti.
In concreto il giudice di appello ha ritenuto di potere qualificare tutti i fatti di corruzione come reati di corru- zione impropria (sulla base degli appelli degli imputati) e di potere aumentare le pene irrogate dal Tribunale per gli episodi di corruzione impropria (sulla base L'appello del
P.M.); senza però superare i limiti edittali della sanzione prevista per la corruzione impropria.
- Quasi tutti i difensori degli imputati ritenuti 19.
responsabili della corruzione hanno sollevato la questione riguardante la violazione del divieto della reformatio in peius stabilito dall'art. 515 c.p.p. 1930.
Sostengono: che, mancando la specificità dei motivi, l'appello del
-
P.M. doveva essere dichiarato inammissibile che la motivazione della sentenza impugnata sul punto è contraddittoria quando ritiene inammissibile l'appello del P.M. in ordine alla configurazione giuridica del reato perché impersonale, e, ammissibile invece sull'entità della
31
y e l l : pena
- che la Corte di Appello poteva aumentare le pene a seguito L'appello del P.M. sul punto solo in ordine al reato ri- tenuto dal giudice di primo grado
- che è stato violato il divieto della reformatio in peius in quanto è stata ritorta l'impugnazione degli imputati con- tro il loro interesse anche con riguardo alla pena
-- che la condotta incriminatrice prevista dall'art. 319, 1
C.P. è diversa da quella prevista dall'art. 318 C.P. (diver- sità rappresentata dalla natura L'atto di ufficio o con- trario ai doveri di ufficio) di tale che la Corte di merito non poteva qualificare come corruzione propria il fatto di corruzione impropria.
20.
- Nessuna di tali censure appare fondata.
Va subito osservato che non sussiste immutazione del fatto nell'ipotesi in cui venga ritenuto il delitto di cor- ruzione propria, invece di quello di corruzione impropria, posto che entrambi i delitti postulano la dazione o la pro- messa di danaro o di altra utilità e l'esistenza di un ac-
cordo illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato cor- ruttore.
L'elemento distintivo tra le due ipotesi è costituito dalla natura L'atto (contrario oppure no ai doveri di uf- ficio) per ottenere o per avere ottenuto il quale la promes- sa o la dazione illecita vengono ricevute.
Ma l'interpretazione L'atto è operazione squisita- mente giuridica.
Nei casi in discussione, nei quali è certo per entrambi i giudici di merito che le dazioni erano connesse agli esami
32 di guida (come del resto contestato in tutte le imputazio- ni), i giudici di appello si sono limitati a qualificare di- versamente dal punto di vista giuridico gli atti per ottene- re i quali la dazione era stata effettuata.
Infondata è, perciò, l'eccezione riguardante la viola- zione del principio di correlazione tra il fatto ritenuto nella sentenza di primo grado e quello ritenuto dai giudici di appello.
Né d'altra parte può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale i fatti dei quali gli imputati sono stati ritenuti responsabili in appello sono diversi da quelli con- testati nell'imputazione dal P.M. L'avere la Corte di merito evidenziato l'illecito sodalizio creatosi tra le singole au- toscuole ed i singoli funzionari (e cioé un patto corruttivo collocabile temporalmente tra la data del primo esame di guida menzionato nei capi di imputazione e la data della co- municazione giudiziaria o del mandato di cattura) non esclu- de che rilievo siasia pure minore, ma comunque decisivo
- -
stato dato dalla stessa ai singoli pagamenti, eseguiti in esecuzione di quel patto, così come aveva fatto il giudice di primo grado.
21. Quanto alla specificità del motivo di appello sulla pena proposto dal P.M. si tratta di una valutazione rimessa al giudice di merito che come risulta dal brano
-
sopra riportato ha motivato adeguatamente sul punto.
Né è rilevabile alcuna contraddizione tra la valutazio-
ne negativa (per la genericità) data a gran parte dei motivi di appello e la valutazione positiva (per la specificità) data al motivo sulla pena.
Ally 33 Del resto a dimostrazione della specificità del motivo sulla pena è la richiesta avanzata dal P.M. di aumento della pena quantificata per ciascun imputato.
22. Neppure può dirsi essere stato violato dai giudi- ci L'appello il divieto della reformatio in peius.
Dal testo letterale e dall'interpretazione sistematica del 3° co. e del 2° co. n. 1 L'art. 515 c.p.p. 1930 sono desumibili con chiarezza due principi:
1) il giudice, quando appellante è l'imputato può dare al reato una diversa definizione giuridica anche più grave, purché gli sia stata attribuita con l'appello la cognizione sul punto;
2) il divieto della reformatio in peius (che attiene solo alla pena) non vale quando appellante sul punto è il P.M..
Entrambi tali principi sono stati qui correttamente ap- plicati.
La difesa del OC contesta che il giudice di ap- pello potesse riqualificare il reato essendosi l'imputato limitato a chiedere l'assoluzione piena da ogni delitto, la assoluzione sul dolo e la riduzione della pena.
Senonché dall'impugnata sentenza risulta che il Bac- IO ebbe a richiedere col primo motivo di appello l'as- soluzione dei fatti contestati in quanto le piccole somme elargite ai pp.uu. non erano finalizzate alla corruzione.
E' indubbio, perciò, che con tale motivo la Corte di
Appello era stata investita della questione riguardante la configurazione giuridica della dazione delle piccole somme.
Va, concludendo sul punto, affermato il principio che, nell'ipotesi in cui la sentenza venga impugnata dall'imputa-
e 34
M to in ordine alla natura giuridica del fatto contestato e dal P.M. in ordine all'entità della pena, il giudice di ap- pello non viola i principi fissati nell'art. 515 c.p.p. 1930
(in particolare il divieto della reformatio in peius), ove configuri nel fatto ritenuto dal primo giudice un reato più grave (corruzione propria invece di quella impropria) e con- testualmente aumenti la pena inflitta dal primo giudice, ma nei limiti della pena edittale stabilita dal legislatore per il reato meno grave (nel caso in esame, di quella prevista per la corruzione impropria).
5
35
5 - IL FALSO IDEOLOGICO NEI CERTIFICATI MEDICI. CAP. VII
23.
- La Corte di merito ha ritenuto che il medico il quale rilascia un falso certificato medico previsto dall'art. 81 Cod. d. Str., deve rispondere del delitto pre- visto dall'art. 479 Cod. Pen. e non di quello previsto dall'art. 481 Cod. Pen.
Afferma la Corte:
che l'art. 81 CdS evidenzia l'estrema importanza che il
-
legislatore ha voluto attribuire al controllo dei requisiti fisici e psichici dei candidati agli esami per ottenere pa- tenti di guida;
essi devono risultare da un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda per sostenere l'esame, e tale certificato non può rilasciarlo un qualsiasi medico, ma solo il medico pro- vinciale o un ufficiale sanitario titolare di un ufficio co-
munale di igiene o un ispettore medico del lavoro, o un me- dico militare o un medico condotto;
in definitiva, un medico collegato con la Pubblica Amministrazione;
che non v'è dubbio, perciò, che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale uno degli indicati medici che sia inve- stito della pubblica funzione di accertare i requisiti psi- cofisici dei detti candidati e di attestarli con un proprio certificato;
che tale certificato rappresenta un atto pubblico conte- nendo l'attestazione esplicita o implicita di fatti giuridi- ci avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui direttamente compiuti o percepiti, e dei quali esso è desti- nato a [...] la prova;
36 134 - che avendo i sanitari, su sollecitazione dei titolari del- le autoscuole, attestato l'idoneità psico-fisica di più can- didati senza averli preventivamente visitati, si sono resi responsabili del delitto previsto dall'art. 479 Cod. Pen.; che tale responsabilità non è esclusa anche se nel certi- ficato non è fatto alcun cenno alla visita medica effettua-
in quanto la visita deve considerarsi un presupposto ta,
giuridico-naturalistico L'atto previsto dall'art. 81 Cds;
che non può trovare accoglimento la tesi difensiva che il sanitario in effetti, potendo delegare il compito della vi- sita ad un altro medico, aveva di fatto attestato la idonei- tà fisico-psichica del candidato sulla base di documentazio- ne medica dallo stesso prodotta;
in quanto in primo luogo la visita del candidato poteva essere delegata solo ad un sani- tario compreso in una delle categorie menzionate nel citato art. 81; ma quello che più rileva è che di tale delega o dei documenti prodotti dal candidato, non vi è menzione nei cer- tificati incriminati;
che la tesi L'idoneità psico-fisica presunta (sulla ba- se L'appartenenza dei candidati al Corpo di Polizia o ai
Carabinieri) è fragile, posto che il certificato in questio- ne non deve essere anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda.
in I difensori hanno riproposto, in sostanza, 24.
-
questa sede, le stesse censure contenute nei motivi di ap- pello e prese in esame dalla Corte di merito, la quale, pe- raltro, si è attenuta a principi costantemente ribaditi da questa Corte e dai quali non vi è ragione per discostarsi.
Sin dal 1969 questa Corte ha precisato che il rilascio
37 di un certificato medico sulla idoneità fisico-psichica de- gli aspiranti ad ottenere la patente di guida, ai sensi L'art. 81 Cod. Str., senza sottoporre ad alcun esame
l'interessato costituisce falso in atto pubblico (Cass. sez.
V, sent. n. 1945 del 18.2.1970, ud. 10.12.1969, imp. Di Bel-
la).
Ed ha successivamente puntualizzato: che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per la
-
patente di guida costituisce esercizio di una pubblica fun- zione, trattandosi di attività preordinata non alla cura de- gli infermi, ma al rilascio di un'autorizzazione amministra- tiva (Cass. sez. VI, sent. n. 2812 L'11.3.75, ud.
11.12.1974, imp. Gatto) che il certificato richiesto dall'art. 81 Cod. Str. è atto pubblico e non un certificato (la cui falsità ideologica concreta il reato di cui all'art. 479 C.P. e non quello di cui all'art. 480 C.P.) perché in esso il medico nell'eserci- zio di una pubblica funzione, dà atto di quanto da lui ac- certato che, essendo il rilascio della patente di guida esercizio del potere di controllo dello Stato volto alla salvaguardia della pubblica incolumità, l'attività svolta dal sanitario nel redigere il certificato ex art. 81 Cod. Str., deve rite- nersi esercitata nell'interesse pubblico che i conducenti di autoveicoli abbiano i requisiti necessari per circolare sen- za pericolo per la pubblica incolumità (Cass. sez. V, sent.
n. 2833 del 2.4.1983, ud. 17.12.1982, imp. Cortese).
Nessun argomento è stato addotto dai difensori tale da indurre questo collegio a mutare il costante orientamento giurisprudenziale.
38 y ll A In particolare, non esclude la configurabilità del fal- so idoelogico la circostanza che nel certificato non vi è espresso riferimento all'espletamento della visita medica e quindi alla presenza L'interessato.
Dal combinato disposto dagli artt. 81 Cod. Str. e 480 del corrispondente regolamento si desume che il legislatore ha assegnato al medico, avente particolari doti di affidabi- lità per la P.A., il compito di accertare se il candidato ha i necessari requisiti fisici e psichici per la guida di au- toveicoli.
Tale accertamento in quanto non effettuabile da altri medici, non può che essere diretto e quindi frutto di una visita medica.
Di tal che incombe sul medico nell'esercizio della pub- blica funzione attribuitagli, l'obbligo di accertare median- te un controllo diretto se il candidato è in possesso dei requisiti per ottenere la patente.
Perciò, come già precisato da questa Corte (Sez. VI,
16.4.1973, ric. Mattei), il documento nel quale viene versa- to il risultato L'indagine clinica, è destinato a costi- tuire la prova originale e diretta L'attività personal- mente espletata dal medico p.u. che in esso attesta di avere indagato sulle qualità fisiche e psichiche della persona soggetta al suo esame.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, nessuna visita è stata effettuata, l'attestazione in ordine all'ac- certamento dei requisiti fisio-psichici del candidato è ideologicamente falsa, in quanto non corrisponde al vero che vi sia stato un accertamento effettuato personalmente dal medico nell'esercizio della sua pubblica funzione.
Ullen 39 Tale ipotesi è ormai divenuta un caso scolastico di falso ideologico in atto pubblico. In un testo istituzionale di diritto penale ( Fiandaca e Musco, dir. pen. p. speciale,
I, 1993, p.441) è assunto a caso tipo, del reato di cui all'art. 479 C.P. quello L'ufficiale sanitario che accer- ta l'idoneità alla guida di una persona, attestando falsa- mente di averla sottoposta a visita.
Né, ad escludere la configurabilità del delitto, vale come taluno dei difensori che con la riforma Osservare -
del 26.4.1990 n. 86 (art. 17) la qualifica di pubblico uffi- ciale non può essere qui attribuita ai medici, in quanto es- si hanno poteri certificativi, ma non anche autoritativi.
Anche prima della novella introdotta con l'art. 4 legge 7.2.1992 n. 181 (per la quale è sufficiente che il soggetto eserciti anche uno solo di tali poteri) l'interpretazione del tutto prevalente di questa Corte è stata di tipo "cor-
rettivo" (secondo la definizione data in dottrina). E' stato ritenuto, infatti, che la pubblica funzione potesse essere esercitata alternativamente sia per mezzo di poteri autori- tativi che per mezzo di poteri certificativi (v. per tutti
Cass., Sez. I, 5.2.1991). Consegue che la norma contenuta nell'art. 4 legge n. 181/1992 ha natura meramente interpre-
tativa.
Anche, perciò, а volere riconoscere che i medici nell'esercizio L'attività loro demandata dall'art. 81
Cod. Str. abbiano esercitato solo poteri certificativi, non
è possibile escludere che abbiano esercitato una pubblica funzione ai sensi L'art. 357 C.P. M.
LA PRESCRIZIONE DEI REATI DI CORRUZIONE CAP. VIII
-
PROPRIA ANTICIPATA.
La Corte di Appello ha ritenuto sul punto: che ogni pubblico ufficiale ha aderito ad un patto illeci-
-
to e che tale patto è la vera condotta incriminata dall'art. 319 c.p.i
- che la pluralità dei pagamenti susseguitisi nel tempo, rappresentano solo la fase esecutiva L'accordo e, allo stesso tempo la prova della persistenza L'accordo;
-- che se lo stesso P.U. raggiunge più intese con diversi corruttori, sono configurabili più delitti di corruzione propria riuniti ex art. 81 C.P.; che il momento finale di tale reato continuato è da indi-
viduare, ai sensi L'art. 158 cod. pen., caso per caso nel provvedimento giudiziario che ha di fatto interrotto l'ille-
cito patto;
che, perciò, correttamente, le condotte incriminate sono state inquadrate temporalmente fino alla data della comuni- cazione giudiziaria o L'ordine di cattura.
Questa Corte ritiene di non poter condividere tale im- postazione, in quanto, a tacere d'altro, equipara il fatto corruttivo ad un reato permanente, destinato a protrarsi nel tempo, sino all'intervento di qualche fattore interruttivo;
laddove dottrina e giurisprudenza concordi hanno sempre con- siderato il delitto di corruzione come reato istantaneo.
Tenendo presente la costruzione giuridica elaborata da tempo dalla giurisprudenza, per la quale la corruzione pro- pria è reato a duplice schema, principale (quando viene at-
41 tuato mediante due condotte: l'accettazione della promessa e la ricezione L'utilità) e sussidiario (quando si esauri- sce nell'accettazione della promessa), va precisato che nel caso dello schema principale, (che si attaglia alle vicende corruttive oggetto del presente processo) valgono i seguenti principi:
- il momento consumativo del reato coincide con ciascuna da-
zione, come risulta chiaramente dal testo normativo che san- ziona il comportamento del p.u. che "riceve per sé o per un terzo, denaro e altra utilità". Ciò serve ad escludere sia che (come pure, a volte, è stato affermato) il reato si con- sumi con il compimento L'atto contrario ai doveri di uf- ficio sia che una remunerazione ottenuta in esecuzione del patto corruttivo possa essere considerata irrilevante ai fi- ni della fattispecie in esame ogni remunerazione, accettata in esecuzione di un patto corruttivo costituisce un fatto reato, di tal che una plura- lità di remunerazioni ottenute in esecuzione di un unico patto corruttivo, configura un delitto continuato
- l'esistenza di una pluralità di patti corruttivi posti in essere da un pubblico ufficiale con soggetti diversi può ben configurare una ipotesi di reato continuato, ma non esclude la continuazione tra i vari fatti-reato posti eventualmente in essere da ciascuno degli aderenti al patto corruttivo.
Da tali principi consegue che, pur essendo corretta la configurazione, operata dalla Corte di Appello, della conti- nuazione tra i delitti di corruzione consequenti al patto intercorso tra l'esaminatore e ciascun titolare di autoscuo- la, non appare corretta la determinazione della cessazione della continuazione nell'atto interruttivo di ciascun patto
42
W che sarebbe costituito dalla comunicazione giudiziaria o dall'ordine di cattura.
Infatti la continuazione cessa con l'esecuzione
L'ultimo fatto-reato e cioé con l'ultima illecita rice-
zione di denaro e non con l'esaurirsi della possibilità di esecuzione del patto corruttivo.
Pertanto, nei casi in esame, al fine di individuare il termine dal quale inizia a decorrere la prescrizione è ne- cessario fare riferimento, ai sensi L'art. 158 C.P.,
all'ultima ricezione di danaro da parte del funzionario cor- rotto.
lley
43 - LA CONFIGURABILITA' DELLA ATTENUANTE PREVISTA CAP. IX
DALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN.
La Corte di merito ha negato a tutti gli appellanti la concessione L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P. per i delitti di corruzione avendo ritenuto:
- che, in nessun caso è stato dimostrato che il danno arre-
cato alle parti offese è stato di speciale tenuità
- che, al contrario, tutti i prevenuti, nessuno escluso han- no arrecato alla P.A. un notevole nocumento patrimoniale e morale.
Trattando poi dei danni subiti dalle parti civili, ha precisato: che esse hanno sofferto un danno diretto anche per i co- stosi problemi organizzativi causati alla P.A. dai vari epi- sodi di corruzione che danni ancor più ingenti sono stati causati sotto il profilo morale, dai dubbi insorti sulla correttezza profes- sionale e sulla imparzialità degli organi della P.A. nel ri- lascio delle patenti e nei collaudi.
Alcuni difensori hanno sostenuto che la Corte di merito ha omesso di motivare la mancata concessione L'attenuante
-in esame; ma le orgomentazioni sopra riportate peraltro corrette sotto il profilo giuridico dimostrano l'infonda-
-
tezza L'assunto difensivo. Non solo, ma servono anche ad escludere la configurabilità L'attenuante di cui all'art. 323 bis C.P. introdotta con la legge 26.4.1990 n. 86, non ricorrendo il "fatto di particolare tenuità" in ipotesi di corruzione che abbiano indotto la P.A. a ristrutturare la
44 sua organizzazione.
by
45 UL OS
La Corte di merito ha poi preso in esame la posizione dei singoli imputati.
Ha ritenuto l'LL, titolare di un'autoscuola responsabile del solo delitto di corruzione propria antece- dente di cui agli artt. 81, 319, 1 co. C.P. - così riquali- ficati i fatti contestati nel capo 519, in relazione ai rap- porti intrattenuti con i funzionari L'Ispettorato della
Motorizzazione Civile indicati nell'imputazione, ad eccezio- ne di IA LI;
ed ha escluso che i pagamenti effettua- ti dall'imputato possano essere considerati innocenti rega- lie.
Con unico motivo di ricorso l'imputato deduce la caren- za di motivazione, in quanto nella sentenza non si fa cenno alle doglianze da lui mosse;
non si considera che le sponta- nee elargizioni da lui conferite dopo gli esami erano effet- tuate a titolo di omaggio senza che fossero richieste, né si evidenzia la sua mancata presa di coscienza a livello psico- logico e quindi la sua mancata adesione al delitto di corru- zione.
Il ricorso L'LL è infondato, avendo la Cor- te di merito sinteticamente, ma anche adeguatamente motiva- to, sul punto centrale dei motivi di appello addotti dall'imputato: la natura giuridica delle somme da lui versa- te (come da sua ammissione); ed ha precisato che tali somme non possono essere considerate innocenti regalie, ma mezzi di corruzione. Va comunque precisato che anche a voler considerare le somme versate dall'imputato come donativi di pura cortesia, la giurisprudenza costante di questa Corte ha sempre affer- mato che tali donativi possono escludere la sussistenza del reato solo quando si versi nella ipotesi prevista dall'art. 318 C.P. e non in quella prevista dall'art. 319 C.P. (v. per tutti Cass. sez 6, sent. n. 10416 del 17.7.1990, ud.
12.12.1989, imp. Bettinelli).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
lly
47 - IN US
- RM UA - ER ON AM OPPIZZI - ER AR.
Difesi tutti dall'avv. Saponara.
1) L'EI funzionario L'Ispettorato della motoriz- zazione Civile è stato ritenuto dalla Corte di merito re-
sponsabile del delitto di corruzione propria (il Tribunale invece lo aveva dichiarato responsabile di corruzione impro- pria) antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319,
1° co. cod. pen., così riuniti e riqualificati i fatti con- testati nei capo n. 165 e 393: per il criminoso rapporto in- trattenuto con i titolari di autoscuole indicati nei capi di imputazione i quali, secondo la Corte, "separatamente e cre- dibilmente hanno affermato (ad eccezione di RM e
CI) di avergli dato somme di danaro in occasioni di se- dute di esame".
E' stato condannato ad anni 1, mesi 5 e giorni 20 di reclusione mentre in primo grado era stato condannato a mesi
8 di reclusione e lire 200.000 di multa.
2) Con il ricorso il difensore deduce:
I. la nullità dei capi di imputazione per assoluta generi-
cità.
Sostiene, inoltre, che la Corte di Appello ha trasfor- mato la materia del contendere, oggetto del processo essendo non più una specie di esami specificamente elencati, bensì una generica e più ampia situazione coinvolgente tutti i candidati e tutti gli esami
II.- l'erroneità nell'interpretazione L'art. 192 c.p.p.
48 lle vigente e nella motivazione sulla mancata assoluzione con formula piena L'imputato, per avere attribuito credibili- tà intrinseca alla chiamata di correo dei titolari di auto-
scuole, ricorrendo ad una motivazione contraddittoria per avere giudicato prima inveritiere le dichiarazioni degli stessi sulla qualificazione giuridica dei fatti (corruzione e non concussione).
Sostiene inoltre che la molteplicità delle accuse Co- stituisce la prova di un interesse di tutti i titolari di autoscuole ad accusare tutti gli esaminatori con cui hanno avuto a che fare
III.- la violazione L'art. 515 c.p.p. in quanto il divie- to della reformatio in peius non può non riverberare i suoi effetti anche sulla pena inflitta
-IV. la carenza e contraddittorietà della motivazione in or-
dine alla mancata derubricazione del reato di corruzione propria antecedente a quello di corruzione impropria susse- guente o, quantomeno, antecedente, con conseguente riduzione della pena e concessione dei benefici di legge.
Sostiene che la Corte ha omesso di provare che tra le due ipotesi (susseguente ed antecedente) nei fatti si sia realizzata quella più grave per l'imputato: laddove l'in dubbio pro reo imporrebbe in tal caso di optare per quella meno grave;
che non ha assolto all'onere della prova circa la contrarietà L'atto ai doveri di ufficio;
che vi era interesse delle autoscuole acché la M CTC girasse a pieno ritmo onde i pagamenti erano effettuati non per ottenere esami di favore, ma per incentrare la produttività dei fun- zionari dello Stato;
che, infine l'atto amministrativo di- screzionale non è sottratto al giudizio ed al sindacato
49 L'A.G. penale
V. la carenza di motivazione in ordine alla mancata conces-
sione L'attenuante del danno di speciale tenuità ai sensi L'art. 62 n. 4 C.P. per avere la Corte, avendo scelto di guardare al fantomatico "accordo preventivo" omesso l'esame dei singoli atti.
3) Il US, funzionario L'Ispettorato per la Moto- rizzazione Civile addetto all'esame di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te milanese responsabile del solo delitto di corruzione pro- pria antecedente continuata di cui agli artt. 81 e 319 C.P. così riuniti e riqualificati i fatti contestati coi capi nn.
103, 356, 560, 602 e 669 "per il criminoso rapporto intrat- tenuto coi 23 titolari di autoscuole indicati nelle imputa- zioni che, separatamente, credibilmente e senza tentennamen- ti affermarono di avergli dato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
4) Col ricorso, il difensore ha dedotto sei motivi di censura di cui i primi quattro identici a quelli di cui ai numero I, II, IV e V presentati dallo stesso difensore per l'EI (v. sopra).
Con gli altri due motivi la difesa lamenta: 1) la man- cata decisione sull'istanza difensiva di acquisizione dei turni di servizio settimanale, presentata in primo grado ed eccepita nei motivi di appello;
2) la carenza di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione parziale del dibattimen- to.
Wee
50 5) SU, funzionario L'Ispettorato Motorizza- zione Civile di AN, esaminatore di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione numeri 181, 311, 360, 558, 603 e 628 per i rap- porti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indi- cati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'impu- tato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
6) Coi motivi di ricorso il difensore deduce:
I.- la genericità dei capi di imputazione
II. la violazione L'art. 192 c.p.p. e comunque la con- traddittorietà della motivazione sulla mancata assoluzione
L'imputato
-III. la carenza di motivazione sulla mancata derubricazione del reato di corruzione propria in quello di corruzione im- propria
- carenza di motivazione sulla mancata concessione IV. la
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P.
V. la carenza di motivazione in ordine alla mancata rinno-
vazione parziale del dibattimento.
7) L'OP funzionario L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile di AN, esaminatore di candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione numeri 32, 281, 369, 534, 619 e 655 per i rap- porti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indi- cati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'impu- tato somme di danaro in occasione di sedute di esame, circo- stanza peraltro non negata dal ricorrente.
8) Coi motivi di ricorso la difesa muove alla sentenza impugnata le censure già evidenziate in relazione al ricorso del SU.
9) Il AR, funzionario L'Ispettorato della
Motorizzazione Civile di AN, esaminatore di candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione numeri 54, 307, 387, 537 e 631 per i rapporti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
10) Coi motivi di ricorso, la difesa deduce le stesse censure di cui ai due ricorsi precedenti.
11) Nessuno dei citati ricorsi appare fondato.
Le questioni attinenti la genericità delle imputazioni,
l'applicazione L'art. 192 c.p.p., la violazione L'art. 52 515 c.p.p., la configurazione del delitto di corruzione pro- pria antecedente e la motivazione attinente alla mancata concessione L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 C.P. sono già state affrontate nella parte generale ai capitoli
III, IV, V, VI e VII. quinto
Sul prime motivo (del SU e del AR) e sul quinto e sesto motivo del US va osservato che un vizio di attività processuale discrezionale, quale è l'acquisizio- ne probatoria nel giudizio di appello, prevista dall'art. 520 c.p.p. intanto può spiegare rilevanza e dar luogo a sin- dacato di legittimità in quanto si traduce in un vizio della motivazione il cui iter argomentativo risulti illogico o di- fettoso a causa della mancata acquisizione.
Orbene la difesa lamenta la omessa decisione sull'i-
stanza difensiva di acquisizione dei turni di servizio set- timanale e degli originali dei modelli 2112 MEC senza pro- spettare, però, l'incidenza che tale acquisizione avrebbe potuto avere sulla motivazione in relazione al mutamento del quadro probatorio.
Di qui l'inammissibilità della censura.
ми
53 IU CC
Il OC quale titolare di alcune autoscuole è stato ritenuto dalla Corte di merito responsabile del delit- to di corruzione continuata antecedente di cui all'art. 319
C.P. (in Tribunale, invece, era stato dichiarato responsabi- le di corruzione impropria) per i pagamenti effettuati a 33 funzionari della P.A. indicati nel capo di imputazione (ad eccezione di ZO IC e di quelli per i quali era stato assolto) e a cui egli stesso aveva affermato di avere dato somme di danaro in occasione di sedute di esame. E' stato condannato ad anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione (p. base anni 2, ridotta di 1/3 per le generiche e aumentata di 5 giorni per gli ulteriori 32 episodi di cor- ruzione di cui si è reso responsabile).
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) la non configurabilità nel caso in esame del delitto di corruzione propria
2) la violazione L'art. 515 c.p.p. previgente per l'au-
mento della pena
3) l'erronea applicazione della pena per i reati per i quali
è stato assolto (LI, HE e ES) 4) il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena
5) la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello riguardante il numero di autoscuole gestite dall'imputato.
Nessuno dei motivi di ricorso appare fondato.
I primi due sono già stati trattati nella parte genera-
54
114 le (cap. IV e VI).
Col terzo motivo la difesa lamenta che la Corte di me-
rito nel determinare la pena non ha tenuto conto della asso- luzione L'imputato dagli episodi di corruzione relativi a tre ispettori della MTC;
senonché dalla sentenza impugnata risulta, al contrario, che degli originari 36 episodi, la
Corte ne ha considerati solo 33, escludendo perciò, proprio i tre ai quali fa riferimento la difesa.
Quanto poi all'eccezione attinente la prescrizione per l'episodio NO, va rilevato che la dichiarazione di estinzione del reato di corruzione per prescrizione nei con- fronti del coimputato GE NO non si estende auto- maticamente al ricorrente il quale risponde del delitto con- tinuato contestatogli nel capo 518 dal quale risulta che la continuazione ebbe a protrarsi sino al 28.11.1987. Pertanto per il OC, ai sensi L'art. 158 cod. pen., il termine di prescrizione decorre da tale ultima data e non da quella L'episodio di corruzione nel quale era coimputato il NO.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta l'ingiustizia del trattamento sanzionatorio disposto dalla Corte di Appel- lo con criteri uniformi nonostante la tenuità dei fatti a lui contestati e la gravità di quelli invece addebitati a taluni degli altri imputati.
La censura appare generica in quanto non sono indicati i casi in cui vi sarebbe stata disparità di trattamento.
Il quinto motivo di ricorso appare del tutto inconfe- rente rispetto all'imputazione, in quanto il OC ri- sulta condannato non in relazione alla o alle autoscuole da lui gestite, bensì in relazione ai funzionari del Ministero
55
i M 1
coi quali aveva avuto rapporti di natura corruttiva.
Pertanto il ricorso va rigettato.
ещ SI BA
Il BA, funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile, è stato ritenuto dalla Corte di merito respon- sabile di corruzione propria, antecedente continuata di cui agli artt. 81, 319 c.p.p. "per il criminoso rapporto intrat- tenuto con 15 dei titolari di autoscuola indicati nei capi di imputazione 171, 331, 410 e 566 contestatigli;
titolari che separatamente, credibilmente e senza tentennamenti af- fermarono di avergli dato somme di danaro in occasione di sedute di esame, ad eccezione di AT e AR che ritrat- tarono le loro accuse nel primo dibattimento".
Con unico motivo di ricorso, il difensore lamenta: una
"sorta di giudizio collettivo o generale" rispetto al quale le statuizioni di condanna appaiono "mere conseguenze dedut- tive e applicative degli anzidetti predeterminati criteri";
l'assurdità del criterio della "convergenza del molteplice";
l'arbitrarietà della diversa qualificazione giuridica per la quale episodi giudicati dal Tribunale come di corruzione im- propria, sono stati definiti di corruzione propria, così ri- tenendo la responsabilità L'imputato per un fatto nuovo e diverso che non può conseguire al solo appello L'imputa- to;
la carenza di motivazione "che possa comunque riferirsi al BA e agli specifici fatti addebitatigli"; la carenza della valutazione degli elementi probatori costituiti dalle chiamate in correità, l'eventuale riscontro delle quali non ha costituito oggetto di alcun accertamento da parte dei giudici di merito.
C 57 Il ricorso non appare fondato.
Tutte le questioni giuridiche sollevate dalla difesa sono state trattate nella parte generale della presente sen- tenza.
Va solo aggiunto che l'impugnata sentenza non merita di essere qualificata come "una sorta di giudizio collettivo o generale", in quanto contiene l'accertamento che ben 15 titolari di autoscuole hanno credibilmente dichiarato di avere versato danaro, in occasione degli esami di guida, all'imputato che aveva esercitato le funzioni di esaminato- re.
Pertanto il ricorso va rigettato.
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58 RENE' TT ON TO - UC JETRI
-
IU ER.
Difesi tutti dall'avv. Melchiorre Annino.
1) Il TI titolare di autoscuola è stato di- chiarato responsabile del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt. 81 e 319 C.P., così riqualificati i fatti contestati con il capo di imputazione n. 706 e ciò in relazione ai rapporti intrattenuti dall'im- putato con i funzionari L'Ispettorato della Motorizzazio- ne Civile indicati nella imputazione (ad eccezione di LI
e AT).
2) Il LO, titolare L'autoscuola LO è stato ritenuto dalla Corte di Appello, responsabile del de- litto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81, 319, 1° co. - così riqualificati i fatti contestati nel capo di imputazione n. 522 "per il criminoso rapporto di affari intrattenuto con i nove funzionari (indi- cati nell'imputazione) ai quali egli stesso aveva affermato di avere dato somme di danaro in occasione di sedute di esa- me."
3) Lo ET, titolare di autoscuola nella provincia di
AN è stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati
-
nel capo di imputazione n. 521-per i rapporti intrattenuti con funzionari L'Ispettorato ai quali egli stesso aveva
59
les affermato di avere dato somme di danaro in occasione L'e-
spletamento di atti pubblici.
4) Il RO titolare di autoscuola, stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente con- tinuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen.
- così riu-
niti e riqualificati i fatti contestati nel capo d'imputa- zione n. 516 per i rapporti intrattenuti con numerosi fun- zionari L'Ispettorato ai quali egli stesso aveva afferma- to di avere dato somme di danaro in occasione L'espleta- mento di atti pubblici.
5) La difesa contesta la configurabilità del reato in quanto non è provato il nesso causale tra le modeste regalie fatte da ciascuno degli imputati e l'esito favorevole degli esami di guida riportato dagli allievi da loro presentati.
Sostiene perciò, che è pacifica la violazione degli artt.
477, 479 c.p.p. e 319 C.P..
6) Le questioni sollevate dalla difesa sono state af- frontate e risolte, negativamente per i ricorrenti, nel ca- pitolo IV della presente sentenza.
Pertanto, i ricorsi vanno rigettati.
5
60
6
0 AU CO
Il Tribunale lo aveva ritenuto colpevole di corruzione impropria continuata così derubricato il capo d'imputazione n. 704.
La Corte di Appello, invece, lo ha dichiarato colpevole del delitto di corruzione continuata antecedente propria ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. per il criminoso rap- porto intrattenuto con numerosi funzionaţi L'Ispettorato della Motorizzazione Civile da lui stesso credibilmente chiamati in causa.
Coi motivi di ricorso, il difensore deduce:
1) la violazione degli artt. 524 in relazione all'art. 515, 1° co. c.p.p. 1930. Sostiene che, a fronte L'impugnativa del P.M., il
Giudice a quo aveva il potere di aggravare la pena, ma solo nei limiti edittali previsti per il reato ritenuto dalla sentenza di primo grado, e per motivi strettamente attinenti a quello specifico reato.
E che la Corte ha violato il divieto della "reformatio in peius", perché ha ritorto l'impugnazione degli imputati contro il loro interesse (anche) sotto il profilo della pe-
na.
2) La violazione del'art. 524 e 474 C.P. per omessa ○ solo apparente motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto di ritenuta corruzione.
Sostiene che la Corte ha abdicato al proprio dovere di operare una disamina analitica dei comportamenti dei singoli
(la responsabilità penale è personale) per arrivare ad una
61 །
valutazione "di gruppo", suscettibile di essere tradotta in un teorema da premettere al dispositivo della sentenza.
Entrambi i motivi di ricorso sono stati trattati nella parte generale nei capitoli IV, V e VI.
Pertanto essendo il ricorso infondato, va rigettato.
62 AR CO
Il IA è stato dichiarato colpevole dal Tribunale, di concorso in falso ideologico continuato in atti pubblici perché, in concorso con i medici abilitati al rilascio dei certificati ai sensi L'art. 81 Cod. Str., formava atti pubblici consistenti nella inveritiera attestazione che i candidati a patenti di guida erano stati sottoposti a visita medica ovvero che tale visita fosse stata adeguata per ac- certare l'idoneità psico-fisica degli interessati, nonché di vari episodi di corruzione propria continuata e di corruzio- ne impropria continuata.
La Corte di Appello ha, invece, dichiarato l'imputato responsabile di un unico delitto di corruzione propria ante- cedente continuata di cui agli artt. 81 e 319, 1° co. C.P., così riunti e riqualificati i fatti contestati con il capo di imputazione n. 117 per i rapporti criminosi intrattenuti coi funzionari L'Ispettorato della Motorizzazione Civile ed ha confermato la condanna per il delitto di falso ideolo- gico contestato nel capo 112, sulla base della attenta let- tura L'art. 81 Cod. Strad. che delega solo a soggetti pubblici particolarmente qualificati il controllo dei requi- siti psichici e fisici dei candidati agli esami per ottenere la patente di guida.
Col primo motivo di ricorso il difensore lamenta il di- fetto di motivazione in ordine agli elementi dai quali hanno i giudici tratto il loro convincimento e comunque l'erronea applicazione della legge penale.
63 ies Sostiene che "è necessario innanzi tutto distinguere, come fa il IA fin dal suo primo interrogatorio davanti al P.M. (verb. int. 3.12.1987), e sulla lealtà processuale
-
del ricorrente non vi è nulla da obiettare essendo stata ri- conosciuta dagli stessi Giudici di merito i casi in cui i
-
pubblici funzionari "si accontentavano di quello che gli ve- niva dato e non facevano "particolari richieste", da quelli in cui gli stessi "imponevano una vera e propria tangente", pretendendo "con veri e propri atti intimidatori, la conse- gna di danaro". Ora, nella prima delle ipotesi prospettate siamo in presenza di fatti non punibili, trattandosi di re- galie insignificanti o quantomeno di atti di prodigalità e di mera cortesia;
nel secondo caso, invece, si concretizza la fattispecie del reato di concussione in quanto il IA, lungi dall'aver preventivamente predisposto degli accordi con i pubblici funzionari finalizzati alla promozione inde- bita dei candidati, è stato in realtà la vittima di una prassi illecita, ma profondamente radicata."
Aggiunge che la Corte ha omesso di valutare, proprio la prova L'esistenza di un accordo ancorché tacito e preven- tivo tra il titolare L'autoscuola e gli esaminatori, il cui fine fosse quello di promuovere allievi impreparati o comunque di indurre i pubblici ufficiali "ad abbandonare il proprio dovere all'assoluta imparzialità e "correttezza professionale".
Anche col secondo motivo la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al delitto di falso ideologico (imputazione n. 112) non essendo stati considerati elementi di rilevanza decisiva per la configura- zione del reato e soprattutto del dolo: da un lato il fatto
64 llen che i certificati medici furono redatti dal dott. SC sul- la base di altrettanti certificati compilati dai medici cu- ranti dei singoli candidati;
dall'altro il fatto che la mag- gior parte degli allievi L'autoscuola risultava composta da Agenti di Pubblica Sicurezza e cioé da persone certamente dotate di quei requisiti psico-fisici che la visita medica avrebbe dovuto accertare.
Sostiene, inoltre, la difesa che al più sarebbe confi- gurabile il reato di cui all'art. 481 C.P. (in quanto l'at- tività di certificazione è espressione della professione sa- nitaria) oppure il reato di cui all'art. 480 C.P. (trattan- dosi di falso ideologico in certificati).
Il ricorso non è fondato.
Col primo motivo la difesa ripropone questioni di fatto, dando agli elementi di prova acquisiti, una valuta- zione diversa da quella dei giudici di merito.
Col secondo motivo solleva una questione già affrontata dalla Corte di merito e trattata da questa Corte nel capito- lo VII della parte generale della presente sentenza.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Wy
65 LO RU
-Il UN, funzionario del Ministero dei Trasporti Uf- ficio CIle della Motorizzazione Civile di AN, pubblico ufficiale esaminatore di candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto responsabile del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81, 319, 1° co. cod. pen. così riuniti e
-
riqualificati i fatti contestati con i capi di imputazione numeri 20, 472, 528 e 571 limitatamente alle posizioni dei titolari di autoscuole NA, TA e AS i quali
"separatamente, credibilmente e senza tentennamenti afferma- rono di avergli dato somme di danaro tramite il AS in oc- casione di sedute di esame".
Col ricorso la difesa deduce:
Eccezioni processuali: I
a) l'inosservanza della normativa posta dal sistema (codice
Rocco) in relazione alla incertezza assoluta sui fatti de- terminanti l'imputazione (art. 54 C. 1 n. 3 ipotesi prima c.p.p. 1930, in relazione all'art. 412 c.p.p. 1930)
b) l'erronea utilizzazione come prova della lettura di in- terrogatori di imputati di reato connesso non comparsi (art. 524 c. 1 n. 3 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 450 bis e
348 bis c.p.p. 1930)
I I • Motivi di carattere sostanziale:
a) violazione del principio giuridico, logico e morale della immutabilità del fatto contestato, principio previsto anche in ottemperanza ai diritti della difesa dichiarati costitu- zionalmente inviolabili (art. 524, c. 1 n. 1 c.p.p. 1930 in
66
Wee relazione agli artt. 24, 2 Cost., 477 e 475 n. 2 c.p.p.
1930).
Sostiene che la Corte milanese ha completamente cam-
un-per non dire inventando biato il fatto, immaginando
-
"tacito" (sic!) "accordo" tra i titolari di molte scuole di guida e agenzie di pratiche automobilistiche da una parte ed un buon numero di funzionari L'ispettorato della motoriz- zazione civile di AN dall'altro".
b) inosservanza o quanto meno erronea applicazione della legge penale in relazione all'esistenza di valide chiamate di correo (art. 524 C. 1 n. 1 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475 n. 3 c.p.p. 1930).
Sostiene che se una chiamata di correo di per sé non è valida (art. 192 c. 3 c.p.p.), non si comprende per quale ragione mai dovrebbe essere creduta se accompagnata da altre accuse di altri imputati quasi che due insufficienze potes- sero, se sommate, dare una sufficienza. Del resto, proprio questo è condannato dalla citata norma allorché, a proposito della chiamata di correo, afferma che essa è valida solo se valutata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" (art. 192 c. 3 c.p.p.).
c) inosservanza della norma prevista a pena di nullità rela- tiva all'obbligo della motivazione avendo trascurato la cor- te di merito di valutare la parola del AS specialmente in relazione ai dubbi espressi dallo stesso NA (art. 524 C. 1 n. 3 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475 n. 3 c.p.p.
1930, 245, C. 2 lett. D DLgs 28.7.89 n. 271 e 192 C. 1
c.p.p.).
d) inosservanza della norma prevista a pena di nullità, re- lativa all'obbligo della motivazione avendo trascurato la
67 Corte di dare qualsiasi dimostrazione in ordine all'esisten- za di un tacito accordo che avrebbe dato luogo in ogni caso al delitto di corruzione propria antecedente continuata
(art. 524 c. 1 n. 3 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475 n.
3 c.p.p. 1930, 245 c. 2 lett D DLgs 28.7.89 n. 271 e 192 c.
c.p.p. 1930)
e) inosservanza, o quanto meno, erronea applicazione della legge penale per non avere colto quale sarebbe l'atto di uf- ficio compiuto onde avere una retribuzione non dovuta (art. 524 c. 1 n. 1 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 319 C.P.).
Sostiene che se l'atto consistente nella corruzione non
è più nell'avere promosso chi non se lo meritava, ne conse- gue che non esiste un atto del pubblico ufficiale contrario ai suoi doveri di ufficio. Non esiste, quindi, il delitto di corruzione.
f) inosservanza della legge penale in relazione alla mancata applicazione della prescrizione (art. 524 c. 1 n. 1 ipotesi
1^ c.p.p. 1930 in relazione all'art. 157 C.P.).
Sostiene che "siccome la continuazione è una fictio iu-
ris (esprimiamo un concetto pacifico) dobbiamo stabilire
l'epoca di ciascun accordo e cioé di ciascun esame con la relativa dazione di danaro per cogliere i limiti della pre- scrizione".
Il ricorso non è fondato.
- Quanto all'eccezione sub I lett. a), valgono le ar- I
gomentazioni già esposte nella parte generale, al capitolo
V.
L'eccezione processuale sub I lett. b) non è accoglibi- le in quanto i giudici del merito hanno fatto corretto uso
68 èdella norma di cui all'art. 465 c.p.p. 1930 per la quale permessa la lettura degli interrogatori di imputati dello stesso reato o di reato commesso, anche se prosciolti o con- dannati".
I I Le questioni sub II, c), d) ed e), riguardanti il mutamento del fatto contestato, la valutazione delle chiama- te in correità e la prova L'accordo tacito, sono state, già affrontate nei capitoli III, IV e V della parte genera- le della presente sentenza.
Il motivo sub II, c) costituisce censura in fatto della impugnata sentenza, onde non può essere preso in considera- zione in sede di legittimità.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso col quale la difesa eccepisce la prescrizione, è sufficiente prendere atto delle dichiarazioni rese dal coimputato AR NA (p. 803 sent. Trib.) secondo il quale: "il 16.11.1987 furono esami- nati dall'ing. UN 6 candidati. Ho dato la retribuzione ad un certo AS IO".
Poiché, ai sensi L'art. 158 C.P. il termine di pre- scrizione nel reato continuato inizia a decorrere dalla data in cui è cessata la continuazione, è indubbio che nel caso in esame tale termine decorre dal novembre 1987, onde alla data odierna, la durata del termine di prescrizione è lungi dall'avere compiuto i sette anni e mesi sei, previsti dagli artt. 157 n. 4 e 160 u.p. Cod. Pen..
Pertanto, il ricorso va rigettato.
69 UA SI OR FR IU TT.
Difesi tutti dall'avv. Trapani.
1) Il US, titolare L'autoscuola principe, è stato dichiarato responsabile del delitto di corruzione propria antecedente continuata ex artt. 81 e 319, 1° co. cod. pen. così riqualificati i fatti contestati col capo di imputazio- ne n. 707 "per il criminoso rapporto intrattenuto coi fun- zionari L'Ispettorato della Motorizzazione Civile indica- ti nella imputazione (ad eccezione di NN IN e M. Rosa- ria ES); nonché di falso ideologico contestato nel capo n. 348 per concorso col Medico NO nella redazione del certificato medico (redatto per il candidato SI) nel quale veniva falsamente attestato che il SI era stato sottoposto a visita medica.
2) Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
I. la violazione degli artt. 319 e 323 C.P., non essendo configurabile nel caso in esame il delitto di corruzione, non essendovi corrispondenza e rapporto di mezzo a fine tra singole somme corrisposte e numero di pretesi "esami fitti- zi" (la cui esistenza peraltro ripete non è mai stata dimostrata) è escluso che possa farsi ricorso alle fattispe- cie di cui all'art. 319 C.P.
-II. la violazione L'art. 479 C.P., in quanto in nessuna parte de verbale si attesta l'avvenuta sottoposizione del candidato alla visita medica, onde al più sarebbe configura- bile l'ult. p. L'art. 479 C.P., in ordine ai requisiti fisici del candidato che, però, nessuno ha mai messo in dub-
70
Ally bio.
-III. l'illogicità della motivazione, in quanto 11 asserire come fanno i giudici di appello - che è contrario ad ogni
-
logica, già in astratto, che possano sussistere pagamenti per atti dovuti, significa ignorare da un lato la realtà italiana di questi ultimi anni (sfociata nei c.d. "processi di Tangentopoli") e affermare dall'altro l'inutilità e l'ir- razionalità del'esistenza L'art. 318 C.P. nel sistema.
Sostiene, inoltre, che non si riesce a capire in virtù di quale logica deduzione i giudici di merito ritengono che il dott. NO non potesse rilasciare la certificazione di idoneità psico-fisica del SI senza aver stretto un ille- cito accordo con il US.
3) Il CH, amministratore unico L'agenzia
La Grande Srl, specializzata in allestimento di pratiche au- tomobilistiche è stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i
-
fatti contestati nei capi d'imputazione numeri 339 e 705 per i rapporti intrattenuti con numerosi funzionari L'Ispet- torato ai quali egli stesso aveva affermato di avere dato somme di danaro in occasione L'espletamento di atti pub- blici.
4) Coi motivi di ricorso la difesa deduce: la violazione degli artt. 319 e 323 C.P. non essendo I.-
stato dimostrato che i collaudi ai quali venivano sottoposti i veicoli presentati dall'agenzia L'imputato fossero fit-
tizi
71 II.- la illogicità della motivazione
III. la violazione L'art. 515 c.p.p.
5) Il TT, titolare L'autoscuola Venere di Mi- lano, è stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nel capo di imputazione n. 514 per i rapporti intrattenuti con numerosi funzionari L'Ispettorato ai quali egli stes- so aveva affermato di avere dato somme di danaro in occasio-
ne L'espletamento di atti pubblici.
6) Coi motivi di ricorso il difensore (è lo stesso che assiste il US ed il CH) deduce:
I. violazione degli artt. 319 e 323 C.P.
II. la illogicità della motivazione
->III. la violazione L'art. 488 c.p.p. 1930 per avere la
Corte, condannato l'imputato alle spese, nonostante l'acco- glimento del motivo di appello riguardante la riduzione del-
la pena.
I ricorsi non sono fondati.
I moti attinenti la configurabilità del delitto di cor- ruzione propria antecedente, la illogicità della motivazione sul punto e la violazione L'art. 515 c.p.p., sono già stati trattati nella parte generale della presente sentenza, nei capitoli IV e VI.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso del TT va osservato:
l'imputato è stato condannato in 1° grado ad anni 1 e mesi
72
Ally 6 di reclusione e lire 1.500.000 di multa;
pena ridotta, in appello, su sua richiesta ad anni 1, mesi 5 e giorni 5 di reclusione
- né dal dispositivo, né dalla motivazione risulta che la
Corte di Appello abbia condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di secondo grado;
- la Corte ha revocato il vincolo di solidarietà imposto dal
Tribunale ed ha limitato la condanna inflitta dal Tribunale
alle sole spese comuni relative ai reati per i quali l'impu- tato aveva riportato condanna ha condannato l'imputato a rifondere le spese sostenute dalla Parte civile CI di AN.
Pertanto, una condanna alle spese processuali di secon- do grado non c'è, per quanto riguarda la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla Parte civile, va precisato che essa è manifestamente infondata po- sto che il trattamento sanzionatorio (nel caso in esame at- tenuato con la riduzione di pena) attiene al rapporto puni- tivo intercorrente tra Stato e cittadino e non ha alcuna incidenza sul rapporto di natura civilistica intercorrente tra le parti private.
Anche il ricorso del TT come quelli del US e del CH vanno perciò rigettati.
lis
73 RA CA
Il Callipari, qualificato dai giudici di merito "fac- cendiere" collegato con l'autoscuola Forze Armate del Ta- glienti e con quella del NA per le quali procacciava candidati, è stato ritenuto dalla corte di merito responsa- bile del solo delitto di corruzione propria antecedente con- tinuata di cui agli artt. 81 e 319, 1° co. C.P. così riu-
- niti e riqualificati i fatti contestati nelle imputazioni nn. 12 e 215 "per il criminoso rapporto intrattenuto con i funzionari L'Ispettorato della Motorizzazione Civile in- dicati nei capi di imputazione (ad eccezione di NN IN), nonché dei delitti di falso ideologico indicati nei capi nn.
7, 9, 210 e 212 (ad eccezione della posizione Vitale).
Il difensore col ricorso deduce:
1) il difetto di motivazione, in quanto le conclusioni cui perviene la Corte di merito sulla conoscenza "L'illecito giro di quelle autoscuole" poggiano unicamente sulle affer- mazioni fatte dall'imputato in istruttoria e confermate qua- si integralmente a dibattimento, senza che siano esposte le ragioni per le quali fossero di per sé idonee a comprovare la sua partecipazione morale ai reati.
2) travisamento dei fatti, in particolare delle dichiarazio- ni L'imputato il quale si è limitato ad ammettere di ave- re procacciato clienti, ma non ha mai detto di essere a CO- noscenza di versamenti da parte dei titolari delle autoscuo- le ai responsabili della motorizzazione, né di essere a CO- noscenza della formazione di falsi certificati medici
3) omessa valutazione di elementi decisivi come le dichiara-
74 zioni degli altri coimputati
4) violazione di legge, ai sensi L'art. 524 n. 1 c.p.p.
1930, in relaz. all'art. 110 C.P. non avendo la Corte di me- rito indicato il nesso causale tra il comportamento L'im- putato e quello dei titolari delle scuole nel realizzare l'ipotesi tipica, né la sua conoscenza di tale collegamento
5) l'omessa motivazione in ordine al processo logico seguito per affermare la responsabilità L'imputato in base alle sue ammissioni
6) violazione L'art. 5 cod. pen., essendo indubbio che l'imputato ignorava la portata precettiva della norma che, ad integrazione di quella penale, prescrive l'obbligo per il
P. U. di attestare l'autenticità della sottoscrizione solo ove questa risulti apposta in sua presenza;
sia di quella che impone ai medici di avere personalmente visitato i can- quida didati alle patenti di perito;
che tale ignoranza sia scusa- bile e quindi in base alla sentenza n. 364 del 24.3.1988 della Corte Costituzionale, idonea ad escludere la punibili- tà.
7) carenza di motivazione per non essere stati indicati gli elementi in base ai quali, secondo la corte, l'imputato co- nosceva le norme integrative del precetto penale.
8) carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di ap- plicazione L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
Il ricorso non fondato.
Coi primi cinque motivi di ricorso la difesa in sostan- za muove alla sentenza impugnata censure in punto di fatto, non valutabili in sede di legittimità.
Col senso e settimo motivo, sostiene che l'imputato
75 ignorava che il P.M. avesse l'obbligo di attestare l'auten- ticità della sottoscrizione e deduce la violazione L'art. 5 C.P..
Senonché, la Corte Costituzionale nella nota sentenza del 24.3.1988 n. 364, ha precisato che l'ignoranza della legge penale può essere invocata come esimente solo quando sia inevitabile;
laddove nessun argomento è stato addotto dalla difesa a sostegno della inevitabilità della affermata ignoranza L'imputato.
Per quanto riguarda l'ultimo motivo, va precisato che la
Corte non solo ha affrontato la questione, ma l'ha ampiamen- te motivata evidenziando il ruolo L'imputato di procac- ciatore di affari particolarmente attivo;
procurava clienti per le autoscuole milanesi promettendo esami facili e comun- que facilitati. Ne ha dedotto che andavano respinti quei mo- tivi (tra i quali, appunto, la richiesta L'attenuante di cui all'art. 114 C.P.) coi quali era stato prospettato un ruolo secondario rivestito dal prevenuto.
Anche tale censura non può perciò trovare accoglimento.
Il ricorso va pertanto rigettato.
ему
76 RA AR
Il CA è stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione continuata antecedente previsto dagli artt. 81 e 319 C.P. - così riuniti e riqualificati i fati contestati coi capi di imputazione nn. 66, 271, 338, 362, 591, 601 e
627 "per il criminoso rapporto da lui intrattenuto, quale funzionario L'Ispettorato della Motorizzazione Civile, addetto agli esami dei candidati ad ottenere la patente, con i 45 titolari di autoscuole indicati nei capi di accusa, che, separatamente, credibilmente e senza tentennamenti af- fermarono di avergli dato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi sei motivi di ricorso la difesa ha riproposto in sostanza le stesse eccezioni processuali e le stesse que- stioni attinenti al merito che aveva proposto coi motivi di appello in parte accolte. Preliminarmente, va rettificato il dispositivo della sentenza in relazione al capo di imputazione n. 362.
Come ha giustamente osservato la difesa col 4° motivo di ricorso, la Corte di Appello ha ritenuto l'imputato re- sponsabile del delitto di corruzione anche per i fatti con- testati nei capi nn. 66, 271, 358, 362, 531, 601 e 627 in
"relazione ai rapporti intrattenuti con i titolari di auto- scuole indicati nei capi d'imputazione menzionati, ad ecce- zione di AR AN e dei fratelli I".
Senonché il capo n. 362 riguarda solo i rapporti del prevenuto coi fratelli RI. Poiché la Corte, peraltro, nel dispositivo ha espressa- mente disposto l'assoluzione del'imputato con la formula perché il fatto non sussiste in relazione ai rapporti in- trattenuti coi fratelli RI, è evidente che solo per er- rore materiale è stato indicato il capo 362 tra quelli per i quali il CA è stato condannato.
Pertanto, la sentenza impugnata va corretta nel senso sopra indicato.
Va peraltro osservato che, come ha precisato la Corte di merito, la responsabilità del prevenuto non può andare oltre il 30.6.1985 in quanto il CA risulta essere stato collocato in quiescenza il 1°.7.1985.
Pertanto, il reato a lui ascritto è ormai estinto per prescrizione ai sensi degli artt. 157 n. 4 e 160 cod. pen.
Non sussistera alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p. vigente alla luce degli elementi di prova eviden- ziati dalla Corte di merito.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza im-
pugnata nei confronti del DA, in quanto il reato di corruzione ritenuto dalla Corte di Appello estinto per prescrizione.
Il ricorso L'imputato, va però rigettato ai fini ci- vili, in quanto:
1) non sussiste la eccepita nullità della sentenza ex art. 475 n. 3 c.p.p. in relazione all'art. 376 c.p.p. (art. 524
n. 3 c.p.p.)ne carenza assoluta di motivazione sulla eccepi- ta nullità della richiesta di decreto di rinvio a giudizio e del decreto, poiché la continuazione di reato può essere ex art. 445 c.p.p. contestata anche al dibattimento ( e quindi
78
Ми डु a fortiori col decreto di citazione a giudizio)
2) non è configurabile la violazione L'art. 515, 2° e 3° co, Violazione L'art. 515, 2° e 3° co. ap.p. per assolu- ta incertezza sul rispetto del divieto di aumento della pena irrogata in primo grado nonostante la relativa impugnazione del P.M. (art. 524 n. 3 c.p.p.) né nullità della statuizione sulla pena, per le ragioni già esposte nella parte generale, nel capo VI
3) non vi è stata violazione L'art. 201 CO. 7° c.p.p. inammissibilità dei motivi del P.M. non esposti specifica- 022 mente (art. 524, 1 c.p.p.) avendo la Corte di merito con giudizio insindacabile in sede di legittimità, ritenuto i motivi specifici
4) le censure di cui ai motivi V e VI attengono al merito
5
79 RA LI NI PRINCIPATO TO OP -
- DO-
MENICO AN.
Motivi presentati dall'avv. Mucedola.
Nei confronti del OL, funzionario L'Ispettorato della Motorizzazione Civile di AN, la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cor- ruzione perché estinti per prescrizione;
ed ha condannato il prevenuto al risarcimento dei danni a favore della Parte Ci- vile Ministero dei trasporti.
Coi motivi di ricorso, la difesa deduce:
1) nullità del giudizio di appello per omessa notifica L'avviso di deposito della sentenza di primo grado ad uno dei due difensori
2) violazione L'art. 192, 3 c.p.p. non avendo la Corte di merito valutato il "tenore" delle chiamate in correità co-
stituite da dichiarazioni non convergenti nonché l'inatten- dibilità delle dichiarazioni del AS
3) carenza di motivazione in ordine ai singoli fatti.
Il ricorso è infondato.
La nullità sub 1) non può farsi valere in un procedi- mento nel quale il reato è ormai estinto.
Il motivo sub 2) si sostanzia in una censura sulla va- lutazione dei fatti che attiene ai giudici di merito e non al giudice della legittimità.
Il terzo motivo contrasta con la particolareggiata mo- tivazione addotta sui singoli fatti dal giudice di primo
80 grado, motivazione che integra quella della sentenza di se-
condo grado.
Pertanto il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del procedimento.
Nei confronti del PO e del NC, funzionari L'Ispettorato della Motorizzazione Civile, è stata di- chiarata improcedibile l'azione penale per i reati di corru- zione dei quali erano stati ritenuti responsabili in primo grado, per estinzione per prescrizione.
Entrambi sono stati condannati, però, a risarcire i danni morali e materiali al Ministero dei Trasporti costi- tuitosi parte civile.
Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta la vio- lazione L'art. 192, 3 cpp. 1988.
Il ricorso va rigettato per le motivazioni esposte nel- la parte generale sull'argomento, nel capo III.
Lo CA funzionario L'Ispettorato della Motoriz- zazione Civile di AN, è stato ritenuto responsabile del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt. 81 e 319 C.P. così riuniti e riqualificati
-
i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 145, 277,
391, 536 e 642 per avere intrattenuto rapporti con 37 dei titolari di autoscuola indicati nelle imputazioni, i quali credibilmente e separatamente avevano affermato di avere da- to all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Col primo motivo la difesa lamenta l'erronea applica- zione del'art. 319, 1° CO. cod. pen.. Sostiene che "la più
81
W grave figura della corruzione, quella propria, presuppone sicuramente il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, un atto che sia in contrasto con norme giu- ridiche o con istruzioni di servizio, o che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità che devono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione (così Cass. 21.4.78
e Cass. 4.11.82).
Ne deduce che non essendovi prova che ZA abbia commesso un solo atto contrario ai suoi doveri di ufficio, lo stesso può rispondere solo del reato previsto dall'art. 318 C.P. o, al massimo di corruzione susseguente.
Col secondo deduce la contraddittorietà della motiva-
zione.
Anche tale ricorso non è fondato.
La difesa con entrambi i motivi pone questioni che at- tengono alla configurazione nel caso in esame del delitto di corruzione propria antecedente.
Questioni già affrontate nella parte generale della presente sentenza, nel capitolo IV.
Pertanto il ricorso va rigettato.
ilh
82 TO DE RO
Il De CA, funzionario L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile, esaminatore di candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto responsabile del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt. 81 e 319 C.P. così riuniti e riqualificati
-
i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 153, 291,
361, 362, 533, 645 "per il criminoso rapporto intrattenuto con 46 dei titolari di autoscuola indicati nei capi di accu- sa 153, 291, 361, 362, 533, 645, che separatamente, credi- bilmente e senza tentennamenti affermarono di avergli dato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
La difesa col ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza per erronea interpretazione di ri- sultanze processuali, determinanti ai fini del giudizio, per non avere ritenuto che i titolari delle autoscuole avevano affermato di avere pagato, ma solo perché costrettivi e quindi nell'ambito di una strategia difensiva che aveva una precisa causa: evitare l'accusa di corruzione
2) nullità della sentenza in relazione ai singoli episodi per i quali è stata affermata la responsabilità del prevenu- to, prescindendo da ogni esame sugli stessi.
Sostiene che, a conferma del superficiale esame è l'er- rore in cui è incorsa la Corte di merito, riconoscendo il De
CA responsabile del delitto di corruzione indicato nel
362 mai a lui contestato ed addebitato, invece, al coim- n.
putato CE CA.
3) la nullità della sentenza in relazione alla configurazio-
83
We ne del reato, dato che "la retribuzione" non era per nulla legata ad una distorta valutazione del potere discrezionale del Pubblico Ufficiale.
Coi motivi aggiunti in data 29.11.1993, il De CA chiede il riesame del capo n. 362 che riguarda il coimputato Francesco Camardo, nonché degli episodi di corruzione ad opera di CE GO (titolare L'autoscuola Licitra di cui al capo 361) nei cui confronti non si è proceduto e cita in proposito numerosi casi analoghi.
Chiede, inoltre, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Preliminarmente, in accoglimento della censura difensi- va corretto il dispositivo, con l'eliminazione del capo va,
n. 362, in quanto in effetti il capo n. 362 - come già os- servato a proposito del CA è stato addebitato a co-
-
stui e non al De CA.
Quanto alla prescrizione, va rilevato che dalle dichia- razioni (a pag. 1187 della sentenza del Tribunale) di Ta- glienti IG IV, CA NO e DO GI risulta che il De CA ebbe a ricevere denaro dai titolari delle autoscuole ancora nel novembre 1987, onde il termine di pre- scrizione di sette anni e mezzo non è ancora decorso.
Cogli altri motivi di ricorso la difesa muove, in so- stanza, censure in punto di fatto alla sentenza impugnata;
onde non sono ammissibili in sede di legittimità. Va comun- que osservato che è irrilevante, ai fini della responsabili- tà L'imputato, che non si sia proceduto nei confronti di alcuni coimputati.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
84 ON DI LE
La Di Lernia, funzionaria L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile, esaminatrice dei candidati al consegui- mento della patente di guida, è stata ritenuta dalla Corte milanese responsabile del delitto di corruzione propria an- tecedente continuata ex artt. 81 e 319 C.P. così riuniti e 1
riqualificati i fatti contestati con i capi di imputazione n. 209, 379, 564 e 613 "per il criminoso rapporto intratte- nuto coi titolari di autoscuole indicati nelle imputazioni, che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno affermato di averle dato somme di danaro in occasione di se-
" dute di esame;
fatti peraltro non negati dall'imputata.
Col ricorso, il difensore deduce:
1) violazione della normativa penale in tema di delitti dei pp. uu. contro la P.A., in quanto le dazioni consistono in
"munuscola" inidonei a compromettere l'immagine della P.A. e non è quindi configurabile il reato p.p. dall'art. 319, ben- sì quello L'art. 319 C.P.
2) l'assenza di motivazione sul rigetto della richiesta di concessione L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P.
Il ricorso non è fondato.
La questione sollevata col primo motivo è stata tratta- ta nella parte generale della presente sentenza, nel capito- lo IV;
e quella sollevata col secondo, nel capitolo IX.
Pertanto il ricorso va rigettato.
85 DI OM
- LO OM
- IA OS MI SAN-
TINO ZANONI.
Difesi tutti dall'avv. Argento Pezzi
1) CL IN, funzionario L'Ispettorato della
Motorizzazione civile, è stato ritenuto dalla Corte di meri- to responsabile del delitto di corruzione continuata antece- dente ex artt. 81 e 319 C.P. per il criminoso rapporto tenu- to con i 42 titolari di autoscuole (indicati nelle imputa- zioni nn. 40, 295, 385, 532, 586, 633 e 664) i quali separa- tamente, credibilmente e senza tentennamenti affermarono di avergli dato somme di danaro in occasione di sedute di esa- me. L'imputato, d'altra parte, non ha negato di avere rice- vuto somme di danaro in occasione di sedute di esame.
2) Col ricorso il difensore deduce:
I. in relazione all'appello del P.M., la contraddizione lo- gica evidente tra la parte della sentenza che ritiene inam- missibile la impugnazione proprio perché assolutamente im- personale e la parte in cui si ritiene ammissibile l'impu- gnazione proprio nel punto in cui (entità della pena) si personalizza in capo ad un singolo individuo.
II.- quanto alla corruzione propria la non configurabilità nel caso in esame, in quanto ritenere la corruzione propria solo perché si ragiona su parametri teorici è cosa non con- sentita dal nostro diritto;
il reato di corruzione propria in tanto esiste in quanto venga dimostrato che quegli speci- fici esami avevano un particolare significato. Nel processo, invece, la patente ottenuta senza visita medica, senza esame
86 1
né teorico né pratico, è stata equiparata alla patente otte- nuta regolarmente, per la quale si è data una mancia ad un funzionario che altrimenti non si sarebbe presentato per contestazioni con l'Ispettorato.
III.- la mancata disamina delle argomentazioni difensive, in quanto, tra l'altro, l'imputato per un lungo periodo di tem- po ricompreso nel capo di imputazione, non era neanche a Mi- lano, in quanto aveva chiesto e ottenuto il trasferimento a
Pavia ed esiste la prova che lo stesso aveva chiesto ed ot- tenuto la esenzione dal fare gli esami;
e al "caso Seregni" non era neppure presente.
-IV. il difetto assoluto di motivazione, in quanto la moti- vazione della personale responsabilità del singolo imputato non esiste perché è sempre fatto riferimento a categorie ge- nerali
V. - la carenza di motivazione in ordine al trattamento san-
zionatorio: "il trattamento sanzionatorio ha sciolto la so-
lidarietà tra gli imputati solo per le questioni monetarie ma non per le pene, che sono state quantificate in maniera tanto generica quanto uguale per tutti, senza indicazione dei criteri".
3) PA IN, funzionario L'Ispettorato della
Motorizzazione Civile, addetto agli esami dei canditati a patenti di categoria inferiore, è stato ritenuto dalla Corte di Appello colpevole del delitto di corruzione propria ante- cedente continuata (artt. 81 e 319 C.P.) così riuniti e ri- qualificati i fatti contestati nei capi 105, 2997, 384, 541
e 630 per il criminoso rapporto intrattenuto coi 35 titolari di autoscuola (indicati nelle imputazioni) che separatamen-
87
ir te, credibilmente e senza tentennamenti affermarono di aver- gli dato somme di danaro in occasione di sedute di esame, fatto lealmente ammesso anche dall'imputato.
4) Col ricorso il difensore ha proposto gli stessi mo- tivi indicati a sostegno del gravame di CL IN, con l'unica precisazione che PA IN si è visto at- tribuire, tra l'altro, candidati e fatti che riguardavano il fratello CL.
5) La LA, funzionario L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile di AN, esaminatrice di candidati al conseguimento della patente di guida, è stata ritenuta dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 52, 394, 614 e 650 per i rapporti intratte- nuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'impu- tazione che separatamente, credibilmente e senza ritratta- zioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
6) Coi motivi di ricorso il difensore deduce: le stesse violazioni di legge dedotte per gli altri due imputati, con l'unica variante riguardante il 5° motivo, col quale sono evidenziate circostanze personalissime che attengono alla caratteristica del ruolo di impiegata L'imputata.
7) Lo NI funzionario L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile di AN, esaminatore di candidati al
88
Dr conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 95, 263, 412, 547 e 641 per i rapporti in- trattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
8) Coi motivi di ricorso la difesa espone le stesse censure presentate per i coimputati IN e per la Mila- ni.
9) I ricorsi non sono fondati.
I primi due motivi riguardanti l'appello del P.M. e la configurazione della corruzione propria antecedente, sono già stati trattati nella parte generale, nei capitoli IV e
VI.
Col terzo motivo, riguardante la mancata disamina di argomentazioni difensive, la difesa propone: per CL IN questioni di fatto che non risulta siano stati sottoposti all'attenzione del giudice di appello e che, comunque, contrastano con la tesi sostenuta dalla stessa difesa nei motivi di appello secondo la quale le ri- sultanze dibattimentali avevano fornito esclusivamente la prova che l'appellante "prese dei contributi volontari ad esami compiuti"; per PA IN una censura generica posto che non vie- ne specificato quali sarebbero i candidati ed i fatti attri-
89 ми buiti al ricorrente che, invece, riguardavano il fratello
CL
- per la LA, una censura generica in quanto si fa rife- rimento a "circostanze personalissime che attengono alla ca- ratteristica del suo ruolo di impiegata ed alla regolamenta- zione più generale prevista quanto ad esami, per il persona- le femminile" circostanze non altrimenti specificate per lo NI, una censura parimenti generica, nella quale tra l'altro, si fa riferimento ad una "fascicoletto" da pro- durre e non prodotto.
-Inaccettabile è, inoltre, la tesi sostenuta col quar- to motivo di ricorso dal difensore sul "difetto assoluto di motivazione" della sentenza impugnata.
La motivazione riguardante la personale responsabilità di ciascuno degli imputati, non può dirsi inesistente, dato che la Corte ha indicato i 42 titolari di autoscuole i quali avevano affermato di avere versato danaro, in occasione de- gli esami al CL IN;
i 35 che avevano detto di averlo versato a PA IN;
i 19 che avevano dichiarato di averne versato alla LA ed i numerosi altri che aveva-
no affermato di averne versato allo NI, sempre in occa- sione delle sedute di esame.
Per quanto riguarda il quinto motivo attinente la moti- vazione sulla quantificazione della pena, va rilevato che in tale materia grande è la discrezionalità del giudice di me- rito il quale ben può, dovendo determinare la sanzione per più imputati, accusati di fatti analoghi, fissare dei crite- ri generali, in presenza di elementi oggettivi riguardanti tutti i condannati. Il diritto è anche proporzione, onde è insindacabile la decisione della Corte di merito di evitare
90 llen disparità di trattamento nella valutazione di posizioni pro- cessuali sostanzialmente identiche.
Pertanto, i ricorsi dei IN CL e PA, della
LA e dello NI, vanno rigettati.
91 GI TI - NI AR
- ON AS.
Difensore avv.to IO Pinto.
Il AR, contitolare e gestore di fatto L'Autoscuo- la Colombano di G. Colombano al Lambro e ET Lodigiano
e L'Autoscuola Mirandola di Mirandola Terme, è stato di-
chiarato responsabile dalla Corte di merito del delitto di cui agli artt. 81 e 319 C.P. così riuniti e riqualificati
-
i fatti contestati nei capi 205 e 709.
Il AS, titolare di tre autoscuole nella provincia di AN è stato ritenuto responsabile dei giudici di meri- to: del delitto di corruzione propria antecedente continuata
(artt. 81 e 319 C.P.) - così riqualificati i fatti contesta- ti nel capo n. 125; nonché dei reati di falso contestati nei capi 126 e 130.
Il AT, contitolare L'Autoscuola Sud, è stato in- vece dichiarato responsabile del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata (artt. 81 e 319 C.P.) così riqualificati i fatti contestati nel capo n. 207.
Il difensore lamenta per il primo:
I. la nullità della sentenza per violazione del divieto della reformatio in peius, perché l'appello del P.M. non svolge motivi specifici con riferimento al AR.
Per tutti e tre:
II.- l'errata più grave definizione giuridica di corruzione propria con violazione degli artt. 318 e 319 C.P. e L'art. 475 C.P., nonché mancanza e contraddittorietà del-
la motivazione. I ricorsi non sono fondati.
Sul primo motivo è sufficiente osservare che l'impugna- zione del P.M. nei confronti del AR è specifica al punto da contenere la richiesta al giudice di appello di infligge- re all'imputato la pena di anni 3 di reclusione e lire un milione di multa.
Il secondo ed il terzo motivo sono stati già trattati nella parte generale della presente sentenza nel capitol
IV, nel quale è stata chiarita anche la differenza tra la corruzione propria antecedente ex art. 319 C.P. e la corru- zione impropria antecedente ex art. 318 C.P. (secondo il di- fensore configurabile nei fatti addebitati ai tre ricorrenti suoi assistiti).
Pertanto, i ricorsi vanno rigettati.
Our
93 - CALOGERO INGRAO. RITA TI
Difesi dall'avv. Alessio Lanzi.
1) La AT, funzionario L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile, è stata dichiarata colpevole dalla Corte di merito del delitto di corruzione propria antecedente con- tinuata (artt. 81 e 319 C.P.), così riuniti e qualificati i fatti contestati nei capi n. 402 e 559 per il rapporto in- trattenuto con 13 dei titolari di autoscuole indicati nelle citate imputazioni (escluso SA ed altri 5 titolari di scuole), i quali separatamente e credibilmente hanno af- fermato di avere dato all'imputata somme di danaro in occa- sione di sedute di esame.
2) Col ricorso la difesa lamenta:
I.- la violazione L'art. 192 c.p.p. che avrebbe richiesto un ben diverso sforzo di motivazione cui invece la corte ha rinunciato per adagiarsi sull'adozione di comode ma inammis- sibili clausole di stile e petizioni di principio;
onde sul punto pertanto la sentenza va cassata, per un evidente vizio di motivazione;
e peraltro, la mancanza di valida prova sul- la commissione del fatto contestato potrà fare ricorrere la possibilità di immediata declaratoria di insussistenza del fatto, ai sensi L'art. 152 c.p.p. 1930.
-II. l'erronea applicazione L'art. 357 C.P. in relazione all'art. 2 C.P. comma 3°, ed alla legge 26.4.1990 n. 86 e
7.2.1992 181 con riferimento agli artt. 318, 319, 320 n.
C.P.. Il tutto con riferimento all'art. 524 n. 1 c.p.p.
1930.
94 Sostiene che la sig.ra AT dovrà essere considerata solo incaricato di pubblico servizio e non pubblico ufficia-
le.
Ne discende che la Corte d'Appello è incorsa in una viola- zione di legge, rilevante non foss'altro in termini di pena, dovendosi applicare la diversa ipotesi L'art. 320 C.P.
III. la violazione L'art. 319 C.P., non avendo i munu-
scula ricevuti dalla sig.ra AT l'idoneità ad integrare il concetto di utilità e quindi di realizzare il delitto di corruzione.
IV. la violazione L'art. 319, non potendosi presumere in modo assoluto come fa la Corte che la ricorrente abbia
- - accettato la dazione per violare i precetti di logica e d'imparzialità nell'esercizio del potere discrezionale di esaminatore, e quindi per compiere un atto contrario ai do- veri d'ufficio.
3) L'AO, funzionario L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile di AN, esaminatore dei candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 93, 476 e 572 per i rapporti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazio- ne che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
4) Coi motivi di ricorso il difensore deduce:
95 I.
- la violazione L'art. 192 c.p.p.
II. la violazione L'art. 157 C.P.. Sostiene che il reato
-
è estinto per prescrizione in quanto l'unico evento storico cui è possibile ancorare in termini di logica e di prova
-
il termine finale della continuata corruzione addebitata all'Ing. OG AO non può che essere quello L'ul- timo esame contestato (10.9.1984). Così come momento inizia- le viene ritenuto quello del primo esame contestato.
III. violazione L'art. 357 C.P.
IV.- l'erronea applicazione L'art. 319 C.P.
V.- la contraddittorietà della sentenza in quanto è stata ritenuta la responsabilità L'imputato in ordine al capo
572 nonostante ne sia stata esclusa l'esistenza della corru-
zione ad opera de titolare di autoscuola (OC) in es- so indicato.
5) Entrambi i ricorsi sono infondati.
Il primo motivo, comune ai due ricorrenti, riguardanti la violazione L'art. 192 c.p.p. è già stato trattato nel capitolo III della presente sentenza.
L'erronea applicazione L'art. 357 C.P., addotta col secondo motivo per la AT e col terzo per l'AO, non vi è, dato che questa Corte come già rilevato anche su-
-
bito dopo l'entrata in vigore della prima novella (legge n.
86 del 1990) e quindi prima della correzione interpretativa apportata dalla seconda (legge n. 181 del 1992) aveva avuto modo di precisare che per configurare l'esercizio di una pubblica funzione è sufficiente l'attribuzione dei soli po- teri certificativi o dei soli poteri autoritativi.
La questione riguardante la violazione L'art. 319
96 C.P., sollevata dalla difesa coi motivi terzo e quarto (per la donati) e quarto (per l'AO) è già stata affrontata nel capitolo IV avente ad oggetto proprio la configurabilità del delitto di corruzione propria antecedente nei fatti con- testati.
Restano, perciò, da esaminare il secondo ed il quinto motivo di ricorso L'AO.
L'eccezione di prescrizione sollevata col secondo moti- vo non è fondata.
La tesi difensiva per la quale il termine decorrerebbe dall'ultimo esame contestato (10.9.1984) non è, infatti, ac- coglibile, in quanto gli episodi di corruzione si protrasse- ro ben oltre quel termine, come risulta dalle dichiarazioni rese dal TA IG IV il quale ha precisato "che io ho dato i soldi ad AO sino al momento in cui ho ricevuto la comunicazione giudiziaria" (cioé nel settembre 1986) data rispetto alla quale il termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 previsti per il caso in esame dagli artt. 157 n. 4 e
160 u.p. C.P. non ancora trascorso.
E'fondata, invece, la censura di cui al quinto motivo, ma trattasi di mero errore materiale in quanto nel disposi- tivo risulta che l'AO è stato assolto dal delitto di corruzione in relazione ai rapporti intrattenuti con il Bac- IO con la formula "perché il fatto non sussiste".
Pertanto motivazione e dispositivo sul punto vanno cor- retti, eliminando il capo n. 572.
In conclusione, va rigettato il ricorso della AT
mentre, va accolto l'ultimo motivo di ricorso L'AO
(nei limiti sopra indicati) ricorso che va, però, rigettato nel resto.
97 ER TI
Il AT, funzionario L'Ispettorato della Motoriz- zazione civile è stato ritenuto dalla Corte di Appello di
AN responsabile del delitto di corruzione propria conti- nuata ed antecedente (artt. 81 e 319 C.P.) così riuniti e
-
riqualificati i fatti contestati nei capi 68, 273, 401, 540,
607, 639 e 673 per il rapporto intrattenuto con 40 dei tito- lari di autoscuola indicati nelle imputazioni citate che, separatamente e credibilmente avevano affermato di avergli dato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Il difensore lamenta che la sentenza non è assolutamen-
te motivata in diritto, avendo "generalizzato attribuendo un comportamento di molti a singoli senza il sostegno della benché minima prova."
Sostiene che:
il AT non ha partecipato, mai, ad alcuna intesa o pat- to inveterato con i titolari delle autoscuole le dichiarazioni di questi ultimi non consentono alcun dubbio in proposito
- le somme ricevute dal ricorrente non erano mai finalizzate alla singola pratica o al singolo candidato avendo il AT accettato la "mancia" dopo lo svolgimento del proprio compito e senza precedenti intese, è stata rea- lizzata la fattispecie prevista dall'art. 318 C.P..
Il ricorso non è fondato.
Quella parte del motivo riguardante la configurabilità
98 ber nel caso in esame del delitto di corruzione propria antece- dente è già stata esaminata nella parte generale della pre- sente sentenza, nel capo IV, nel quale è stata anche eviden- ziata la differenza tra la corruzione antecedente ex art. 319 C.P. e la corruzione ex art. 318 C.P.
La parte residua del ricorso contiene censure in punto di fatto non valutabili in sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
lie
99 AR DO
Il ON, titolare di autoscuola è stato ritenuto dalla
Corte di merito responsabile del delitto di corruzione pro- pria antecedente continuata (artt. 81 e 319 C.P.) così ri- qualificati i fatti contestati nel capo 515 per il rapporto intrattenuto con 22 dei funzionari indicati nell'imputazio- ne, ai quali lo stesso imputato ha affermato di avere dato somme di danaro in occasione di sedute di esame;
e condanna-
to, tra l'altro, a risarcire i danni morali e materiali ca- gionati al Ministero di trasporti, liquidati equitativamente in 10 milioni di lire.
Il difensore deduce la violazione L'art. 524 n. 1
c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 40, 42 C.P. perché il fatto punito ex art. 319, 1° co. C.P. non costituisce reato, non sussiste, ovvero non è stato commesso.
11 Mancanza di prova del reato violazione art. 524 n. 3
-
c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 474, 475 c.p.p. 1930.
Errata, diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte
d'Appello dei fatti contestati."
" Mancanza di motivazione e di prova".
Sostiene che l'imputato ha ammesso di avere dato picco- lissime somme, mai in occasione di tutti gli esami;
che la modicità dei donativi vale dunque non solo ad escludere la volontà in capo al sig. ON di corrompere l'esaminatore, ma anche ad escludere il fatto stesso. Da qui la mancanza di dolo nella commissione dei fatti contestati. Perché è la lo- gica a dirci che il ON non può avere pensato di corrompe- re un esaminatore con due latte d'olio o con cinquantamila
100
ш lire. E che la Corte ha peccato di genericità omettendo di valutare il comportamento di ogni singolo e in particolare di ON.
Propone inoltre impugnazione dei capi civili della sen- tenza per carenza di prova ed insufficiente motivazione.
Sostiene, inoltre, che non risultano provati i danni materiali sofferti dal Ministero dei trasporti e dalla Pro- vincia di AN e quelli morali appaiono spropositati.
Il ricorso non è fondato. Con motivazione corretta sotto il profilo logico (e quindi incensurabile in sede di legittimità) il giudice di appello ha ritenuto che i versamenti di somme di danaro, nel corso degli anni effettuati dall'imputato a favore di nume-
-- come risulta rosi funzionari esaminatori (e ammontanti
- a qualche centi- dalle dichiarazioni dello stesso imputato naio di mila lire) fossero consapevolmente destinati ad ot- tenere la benevolenza degli esaminatori.
D'altra parte, la motivazione della sentenza impugnata non può essere censurata per genericità, dato che la Corte di merito ha indicato espressamente anche il numero (ben 22) dei funzionari ai quali, per sua stessa ammissione, l'impu- tato ebbe a versare il denaro in occasione delle sedute di esame.
Quanto al secondo motivo riguardante i capi civili del- la sentenza, va osservato: un danno civilisticamente apprezzabile è stato subito dal
Ministero dei Trasporti sia a causa della lesione dell'inte- resse di essa Ministero ad un operare legittimo dei suoi or- gani, sia a causa delle spese sopportate in conseguenza
101
Щ L'illegittimo comportamento dei suoi funzionari (indivi- duate dai giudici di merito, p.es. in quelle riguardanti la sostituzione dei funzionari coinvolti nel processo penale) sia a causa della lesione della sua immagine prodotta dal discredito conseguente all'attività criminosa dei funzionari e dei loro concorrenti
- parimenti, un danno (patrimoniale e morale) apprezzabile è
-
stato subito dalla CI di AN (costituitasi parte civile solo nei confronti dei titolari delle autoscuole e dei c.d. faccendieri), sia a causa L'incidenza L'atti- vità criminosa degli imputati sui problemi di gestione dei poteri di controllo spettanti alla CI nei confronti delle autoscuole sia a causa della lesione L'immagine su- bita dalla CI apparsa incapace di un controllo effi- ciente sulle autoscuole.
Per quanto riguarda la CI, il danno patrimoniale non è stato quantificato dai giudici di merito, onde il pro- blema della prova si porrà nella sede civile ed il danno mo- rale è stato quantificato in base a criteri equitativi, data la impossibilità della prova.
Pertanto, le censure difensive in ordine alla carenza di prova dei danni patrimoniali subiti dalla provincia sono inconferenti, mentre quelle in ordine alla entità dei danni non patrimoniali (definita spropositata) appaiono generiche.
Nessuno dei motivi essendo accoglibile, il ricorso va rigettato.
102 ER CO.
Il AL, funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile, esaminato di candidati al conseguimento della patente di guida è stato ritenuto dalla Corte di Ap- pello "responsabile esclusivamente del delitto di corruzione continuata antecedente di cui agli artt. 81 e 319 C.P., per il criminoso rapporto intrattenuto con 32 titolari di auto- scuola indicati nei capi di imputazione 89, 299, 382, 551,
616, 651 e 676 a lui contestati che, separatamente e credi- bilmente, e senza tentennamenti affermarono di avergli dato somme di danaro in occasione di sedute di esame, ad eccezio- ne dei rapporti intrattenuti con IA AU e BA GO che nel dibattimento ritrattarono le originarie accuse mosse contro l'appellante".
Col ricorso la difesa deduce:
1) l'erronea applicazione L'art. 192 cpp 1988. Sostiene n che le dichiarazioni dei chiamati in correità devono essere controllate con elementi di riscontro;
che contro il AL non vi è una pluralità di persone che lo accusa dello stesso fatto, ma tante persone che lo accusano di fatti diversi.
Qui la difesa riesamina le dichiarazioni di ciascuno M dei chiamati in correità (trentadue titolari di autoscuole)
e conclude affermando che il dato quantitativo è irrilevante in quanto 32 menzogne non fanno una verità
2) la prescrizione del reato di corruzione, in quanto l'ul- timo esame in ordine di tempo contestato all'imputato risale al 15.6.1985
3) l'erronea applicazione L'art. 319 C.P. in quanto, dopo
103 la assoluzione dal delitto di falso ideologico in relazione ai verbali degli esami di guida, è ormai definitivamente ac- certato che la corruzione è avvenuta per "atto di ufficio" e non per "atto contrario ai doveri di ufficio".
Il ricorso non è fondato.
Non è accoglibile l'eccezione sulla prescrizione.
I vari episodi di corruzione risultano essersi protrat- ti ben oltre la data del 15.6.1985, tant'è che il TT interrogato al dibattimento ha dichiarato di avere consegna- to denaro al AL, l'ultima volta sette mesi prima.
Di tal che il termine di prescrizione di sette anni e mesi 6 previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160 u.p. C.P. non è ancora decorso.
Quanto, poi, ai motivi riguardanti l'erronea applica- zione degli artt. 192 c.p.p. e 319 c.p.p., essi sono già stati trattati nella parte generale della presente sentenza nei capitoli III e IV.
Pertanto, il ricorso va rigettato. leur
104 ON ER
Il FE, funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione civile, è stato dichiarato colpevole del delitto di corruzione propria antecedente continuata ex artt. 81 e 319 C.P. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi 72, 315, 443, 569 e 661, per i rapporti intrattenuti con dieci dei titolari di autostrada che separatamente e credibilmente avevano affermato di avergli dato somme di da- naro in occasione di sedute di esame.
Col ricorso la difesa deduce:
1) la violazione L'art. 192 c.p.p., in quanto ogni chia- mata di correo di ciascuno dei titolari di autoscuola, fa riferimento all'esperienza singola di chi la formula;
la chiamata è quindi unica ed ha bisogno di riscontri.
2) la violazione L'art. 515 c.p.p. 1930 e 597 e 201 vi- gente.
Sostiene tra l'altro che l'appello del P.M. avverso la sentenza di primo grado è generico anche sul punto riguar- dante la congruità della pena.
3) la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui con ordinanza dibattimentale, respinge l'eccezione di gene- ricità indeterminatezza del capo di imputazione
4) la non configurabilità della corruzione propria
5) doversi applicare la prescrizione ai sensi L'art. 157
e segg. C.P.
Ultimo punto: mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione del AT dagli episodi di corruzione. Il ricorso non è fondato.
Le questioni sollevate coi primi quattro motivi riguar- danti la violazione L'art. 192 c.p.p., L'art. 515
c.p.p., la genericità della contestazione e la non configu- rabilità della corruzione propria sono già state esaminate nella parte generale della presente sentenza nei capitoli
III, IV, V e VI.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 157 C.P. sollevata col quinto motivo di ricorso, va rilevata la sua genericità, specie ove si consideri che la contestazione in- dica come data finale della continuazione, il 28.11.1987.
In ogni caso va osservato che le dichiarazioni del A-
TT (di avere versato danaro al FE sino ad un anno prima (v. p. 1363 sent. trib.) valgono a dimostrare che
-
gli episodi di corruzione si protrassero ben oltre il termi- ne di prescrizione.
Con l'ultimo punto la difesa sottopone alla Corte una questione di fatto riguardante i rapporti intercorsi tra l'imputato ed il AT GI. La Corte di Appello ha indub- biamente riesaminato ciascuno dei rapporti intercorsi tra il
FE ed i titolari di autoscuole tant'è che ha assolto il ricorrente dagli episodi riguardanti i rapporti con Ta- glienti, NA, NE, AR, PO, Di TE e An- tonucci.
Ha invece, evidentemente ritenuto attendibili le di-
chiarazioni del AT sui suoi rapporti col FE.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
14
106 1
UC ERNI
Il FEni, funzionario L' Ispettorato della Moto- rizzazione Civile di AN, esaminatore di candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 91, 313, 405, 548, 609, per i rapporti in- trattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso, la difesa deduce:
1) violazione L'art. 475 n. 3 in relazione agli artt. 524
n. 3, 201, settimo comma, 515, terzo comma, c.p.p.: inosser- vanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissi- bilità perché, mancando la specificità dei motivi di appello del P.M. l'impugnazione del medesimo doveva essere dichiara- ta inammissibile, con la conseguenza che la Corte non poteva mutare la qualificazione giuridica del reato di corruzione da impropria in propria, e quindi dall'art. 318, primo comma
(configurazione ritenuta dalla sentenza di primo grado) all'art. 319, primo comma, C.P. (qualificazione giuridica adottata dalla Corte d'Appello. incriminatrice previstaSostiene che la condotta nell'art. 319, primo comma, C.P., è diversa dall'altra con- dotta prevista dall'art. 318, primo comma, C.P. e la diver- sità è rappresentata da un atto d'ufficio o da un atto con-
107 trario ai doveri d'ufficio, in funzione dei quali avviene la che consegna o la promessa di danaro al pubblico ufficiale;
non può certo condividersi l'opinione, sebbene autorevole, se- condo la quale l'intervento della Corte sarebbe consentito anche "in peius" con la scusante di una diversa erronea qua- lificazione giuridica dei fatti.
2) inosservanza o erronea applicazione delle norme proces- suali, stabilite a pena di nullità dall'art. 475 n. 3, in relazione all'art. 524 c.p.p. e con riferimento all'art. 192, terzo comma, c.p.p. e 245 delle disposizioni di attua- zione di coordinamento e transitorie del nuovo codice.
Sostiene che i titolari di autoscuole hanno fatto di-
chiarazioni configuranti chiamate in correità generiche e non circostanziate, nella parte in cui le dichiarazioni dei coimputati riferiscono di una prassi generalizzata circa il versamento di somme di danaro quasi a tutti i funzionari della Motorizzazione Civile.
Ne deduce che gli elementi di carico non sono "precisi e concordanti" come imporrebbero i criteri di valutazione della prova, ai quali doveva dare osservanza la Corte, in stretta aderenza con la disposizione L'art. 192, secondo comma, c.p.p..
3) l'inosservanza e la erronea applicazione L'art. 319
C. P. in relazione all'art. 524 n. 1 c.p.p.
Il ricorso non è fondato per le ragioni esposte nella parte generale della presente sentenza nei capitoli III, IV
e VI. Perciò, va rigettato.
lily 108 IC SC
Il SC, colonnello medico L'Areonautica militare, abilitato al rilascio di certificati medici attestanti l'i-
doneità psicofisica dei candidati a patenti di guida, è sta- to ritenuto responsabile del delitto di falso ideologico continuato nei certificati rilasciati ai sensi L'art. 81
Cod. Strad. specificato nel capo 114.
Ha ritenuto la Corte di merito che dalle risultanze probatorie è emerso che l'imputato ha attestato l'idoneità fisico-psichica di più candidati senza averli preventivamen- te visitati.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) l'erronea applicazione L'art. 357 C.P. in quanto il medico militare che attesti la idoneità di un candidato, esercita un incarico per conto di un privato ed è da lui re- tribuito: la qualifica professionale (medico militare) è ri- chiesta non in relazione ad un rapporto funzionale con la
Pubblica Amministrazione, bensì come garanzia che il con- trollore abbia capacità tecniche già valutate dalla stessa
Pubblica Amministrazione.
2) l'erronea interpretazione degli artt. 479 e 481 C.P., in quanto l'art. 481 prevedendo una ipotesi specifica di falsi- tà ideologica nei certificati, prevale ex art. 15 C.P. sul disposto di cui all'art. 479 C.P.
L'art. 481 C.P., infatti, ha per oggetto proprio l'al- terazione, in un certificato, dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità: soggetto agente è l'esercente un servizio di pubblica necessità ed in particolare l'eser-
109 cente una professione sanitaria.
Il ricorso non è fondato.
Come già rilevato nella parte generale della presente sentenza, nel capitolo VII, il medico militare, nello eser- cizio L'attività prevista dall'art. 81 C.Str., esercita una pubblica funzione, onde non è configurabile nel caso in esame la fattispecie prevista dall'art. 481 C.P.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
110 EN IO.
Il DA, funzionario L'Ispettorato della Moto- rizzazione Civile di AN, esaminatore di candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen.
-
così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 133, 406 e 574, per i rapporti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazio- ne che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) l'erronea applicazione L'art. 357 C.P.. Sostiene che la legge n. 181/92 afferma il principio L'alternatività dei poteri per cui poteva bastare anche uno solo di questi per determinare in un soggetto la qualifica di pubblico uf- ficiale.
Ma è ovvio che tale ultimo testo normativo, per il fondamen- tale principio L'irretroattività della norma penale di disfavore, non può regolare il caso di DA EN.
2) l'erronea applicazione L'art. 319 C.P. non avendo la
Corte tenuto conto che si trattava di modesti regali offerti senza alcun nesso con gli esami
3) l'erronea applicazione L'art. 319 C.P. in quanto non può infatti presumersi in modo assoluto come fa la Corte
-
che il ricorrente abbia accettato la dazione per violare i precetti di logica e di imparzialità nell'esercizio del po-
111
Alis tere discrezionale di esaminatore, e quindi per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.
4) mancato esame dei motivi di appello con riferimento alla posizione del candidato AL TE esaminato da altro funzionario.
Il ricorso non è fondato.
Sia la questione riguardante la violazione L'art. 357 C.P. (1° motivo) che quella riguardante la configurabi- lità della corruzione propria antecedente (motivi 2° e 3°) sono già state trattate nella parte generale della presente sentenza, nei capitoli V e VII.
Il quarto motivo riguarda una questione di fatto, co- munque irrilevante in questa sede dato che la posizione dei singoli candidati non ha avuto alcuna incidenza né sulla configurazione del reato, né sulla entità della pena, avendo la Corte di merito individuato ogni delitto di corruzione in base al rapporto intercorso tra esaminatore e ciascun tito- lare di autoscuola, senza tenere conto del numero dei candi-
dati presentati da ogni autoscuola.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
W
112 OR US
Il Macaluso, funzionario L'Ispettorato della moto- rizzazione civile di AN, esaminatore di candidati al conseguimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla
Corte di Appello colpevole del solo delitto di corruzione propria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 107, 301, 388, 552, 621 e 658 per i rapporti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) la errata configurazione L'art. 319 C.P. essendo inac- cettabile la tesi per cui l'accettazione della promessa di danaro per un atto discrezionale costituisce sempre corru-
zione propria
2) la mancanza di motivazione intorno alla "intesa tacita" tra l'imputato e i gestori delle autoscuole, dato che è ri- sultato solo l'esistenza di una prassi consolidata
3) l'omessa valutazione della congruità delle somme
4 ) l'omessa considerazione, ai fini della determinazione della pena, L'avere l'imputato risarcito il danno.
Il ricorso non appare fondato per le ragioni già indi- cate nel capitolo IV della presente sentenza nel quale sono state esaminate le obbiezioni difensive alla configurazione della corruzione propria antecedente sollevate coi primi due 1
motivi della difesa.
Il terzo ed il quarto motivo, inoltre, riguardano que- stioni di merito onde non sono ammissibili in sede di legit-
timità.. Pertanto, il ricorso va rigettato. lus
114 1
MONTELEONE AU
Il Monteleone, titolare L'autoscuola Cervino di Mi- lano è stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati
-
nel capo di imputazione n. 517, per i rapporti intrattenuti con numerosi funzionari L'Ispettorato ai quali egli stes- so aveva affermato di avere dato somme di danaro in occasio-
ne L'espletamento di atti pubblici.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43
C.P. in relazione anche all'art. 192 c.p.p..
Sostiene che manca la prova rigorosa del dolo e cioé di volere corrompere il pubblico funzionario facendogli compie- re atti contrari ai propri doveri di ufficio
2) violazione e falsa applicazione L'art. 319 C.P.
Il ricorso non è fondato.
Dagli elementi di fatto acquisiti attraverso le numero- se chiamate in correità, la Corte di merito ha dedotto che i titolari delle autoscuole e quindi anche il Monteleone ver- savano danaro agli esaminatori per ottenerne la benevolenza e quindi i favori.
Trattasi di una motivazione corretta sotto il profilo logico e quindi incensurabile in sede di legittimità.
La configurabilità del delitto di cui all'art. 319 C.P.
è stata trattata nel cap. IV della presente sentenza.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
115 IA FRANCESCA MONTI
La Monti, funzionaria L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile di AN, esaminatrice di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stata ritenuta dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 26, 400, 573 e 674 per i rapporti intratte- nuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'impu- tazione che separatamente, credibilmente e senza ritratta- zioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame, circostanza lealmen- te ammessa dalla stessa prevenuta.
Con unico motivo di ricorso la difesa deduce la nullità
della sentenza per contraddittorietà e carenza della motiva- zione;
in quanto, eliminato l'unico fatto che poteva confi- gurare l'atto contrario ai doveri d'ufficio, cioé la falsità del verbale d'esame, ha creduto di ravvisare la violazione dei doveri di ufficio in un generico atteggiamento di bene- volenza da parte dei funzionari L'Ispettorato della Moto- rizzazione di AN.
Il ricorso non è fondato per le ragioni già esposte nel capitolo IV della presente sentenza nel quale è stata esami- nata la questione della configurabilità, nel caso in esame, del delitto di corruzione propria antecedente.
Pertanto il ricorso va rigettato. BA VA.
Il VA funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile di AN, esaminatore di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 42, 275, 383, 530, 604 e 629 per i rapporti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) Nullità della sentenza ex art. 475 n. 3 c.p.p. in rela- 7
zione all'art. 376 c.p.p. (art. 524 n. 3 c.p.p.). Carenza assoluta di motivazione sulla eccepita nullità della richie- sta di decreto di rinvio a giudizio e del decreto per l'e- stensione della imputazione ad episodi sui quali l'imputato non era stato ascoltato.
2) Violazione L'art. 515, 2° e 3° co. c.p.p. per assoluta incertezza sul rispetto del divieto di aumento della pena irrogata in primo grado nonostante la relativa impugnazione del P.M. (art. 524 n. 2 c.p.p.). Nullità della statuizione sulla pena salva rideterminazione ex art. 538 c.p.p.
3) Violazione L'art. 201 co. 7 c.p.p. Inammissibilità dei motivi del P.M. non esposti specificatamente (art. 524, 1
c.p.p.)
4) Violazione L'art. 158, 1° co. c.p.p. (art. 524 n. 1
117
114 c.p.p.). Rilevanza ai fini della consumazione e prescrizione di ogni singolo episodio. Nullità della sentenza ex art. 475
n. 3 c.p.p. per carenza assoluta di motivazione in ordine al momento di decorrenza della prescrizione e carenza di indi- viduazione di tali momento (art. 524 n. 3 c.p.p.).
5) Violazione L'art. 475 c.p.p. nn. 2 e 3 (art. 524 n. 3
C.P.). Nullità della sentenza in punto di determinazione della pena per carenza di motivazione e di specificazione dei fatti o rapporti. nul-6) Violazione L'art. 396 n. 2 c.p.p. e conseguente lità ex art. 412 c.p.p. della contestazione relativa all'im- putazione di cui all'art. 319 C.P. (524 n. 1 C.P.). Viola- zione L'art. 479 C.P. in relazione all'art. 319 C.P. (524
3 c.p.p.). Motivazione errata, contraddittoria e carente n.
anche per omessa considerazione di elementi decisivi in pun- to di valutazione della credibilità corruttori e sussistenza del reato.
Nessuno dei motivi di ricorso appare fondato.
La nullità eccepita col primo motivo non sussiste in quanto i nuovi episodi contestati all'imputato col decreto di citazione a giudizio erano in continuazione con quelli contestati nell'istruttoria. E, poiché la continuazione può essere ex art. 445 c.p.p. 1930 contestata al dibattimento, a fortiori può essere contestata col decreto di citazione a giudizio, dato che consente un più oculato esercizio del di- ritto di difesa.
Il secondo ed il terzo motivo sono già stati esaminati nel capo VI, riguardante l'impugnazione del P.M. avverso la sentenza del Tribunale.
118 Sull' 'eccezione di prescrizione sollevata col quarto mo- tivo di ricorso, va osservato che pur essendo corretta in diritto la tesi del ricorrente non è fondata in fatto, in quanto dalle dichiarazioni di gennaro IA, riportate nel- la sentenza di primo grado, risulta che il VA alla fine L'estate 1987 aveva ricevuto la somma di lire 100.000 do-
po avere effettuato alcuni esami di teoria. Perciò, il ter- mine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 degli artt. 157 n. 4
e 160 u.p. C.P. non è ancora trascorso.
Inammissibili appaiono, invece le ultime due censure in quanto riguardano questioni di merito attinenti alla determi- nazione della pena (nella quale ampio è il potere discrezio- nale del giudice di merito) e la valutazione degli elementi di prova effettuata dalla Corte di Appello.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
119 1
NC OPPO
L'PO titolare della Autoscuola "PO Sport's" di Mi- lano, è stato ritenuto colpevole:
1) del delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e ri- qualificati i fatti contestati nel capo di imputazione n.
508, per i rapporti intrattenuti con numerosi funzionari L'Ispettorato ai quali egli stesso aveva affermato di avere dato somme di danaro in occasione L'espletamento di atti pubblici, nonché per quelli indicati dallo stesso impu- tato nel dibattimento di primo grado: De DI, TO,
IN C., IN P., AR, AT ER, De Ca- stro, NO, IN, AL, OP e Macaluso;
2) del delitto di falso ideologico in concorso col medico dott. Simoni (capo 196) in base alle precise dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate in istruttoria dal prevenuto ri- scontrate da quelle di alcuni candidati.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) violazione L'art. 515 c.p.p. 1930
2) violazione e falsa applicazione L'art. 319 cod. pen.; inosservanza L'art. 318, 2 C.P.; insufficienza e contrad- dittorietà della motivazione
3) violazione L'art. 319, in relazione all'art. 157 C.P. in quanto l'ultimo degli esami di guida oggetto della conte- stazione risale al 10.7.1985
4) il vizio della sentenza per avere condannato lo PO per un episodio di corruzione non verificatosi, nei confronti di un funzionario della Motorizzazione di cognome TO che non
120
معلا !
esiste
5) violazione degli artt. 479, 476, 357 C.P., 481 C.P. e art. 1 lett a) DPR 16.12.1986, in quanto il fatto di cui al- la imputazione 196, non è configurabile come falso in atto pubblico bensì falso in certificazione ex art. 481 C.P. (ci- to Cass. Sez V 29.3/5.10.82 n. 8569).
Il ricorso non è fondato.
I motivi riguardanti la violazione L'art. 515 c.p.p.
1930 (primo), la violazione L'art. 319 C.P. (secondo) e la violazione degli artt. 479, 476, 357 e 481 C.P. (quinto), sono già stati esaminati rispettivamente nei capitoli VI, IV
e VII della presente sentenza.
L'eccezione di prescrizione sollevata col 3° motivo di ricorso non può essere accolta. Infatti l'imputato ha di- chiarato lui stesso (v. p. 1658 sent. trib.) di avere conse- gnato danaro agli esaminatori della MCTC fino alla data del suo arresto e quindi ben oltre il 10.7.1985 (data secondo la difesa L'ultimo esame) non solo, ma anche dopo il settem- bre 1986, (quando ebbe a ricevere la comunicazione giudizia- ria).
Perciò, dovendosi ritenere quella L'ultimo versamen- to la data della cessazione della continuazione secondo quanto evidenziato nel cap. VIII della presente sentenza, il termine di prescrizione di 7 anni e mesi 6 previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160 u.p. C.P. non è ancora decorso.
Parimenti inaccoglibile è anche il 4° motivo in quanto un funzionario L'Ispettorato della Motorizzazione a nome
DO TO non solo esiste, ma è anche stato condannato dal Tribunale di AN per il delitto di corruzione conti-
121 nuata e tra i ruttori, vi è do).
Pertanto,
vari gestori di autoscuola indicati come cor- anche il ricorrente (v. p. 1376 sent. 1° gra-
il ricorso va rigettato.
122 NI PA
Il PA, contitolare L'agenzia di pratiche automo- bilistiche "PA Tecnocamions s.n.c." è stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente con- tinuata ai sensi L'art. 81 e 319 cod. pen. così riuniti riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione e n. 343 e 423 per i rapporti intrattenuti con numerosi fun- zionari L'Ispettorato ai quali egli stesso aveva afferma- to di avere dato somme di danaro in occasione L'espleta- mento di atti pubblici.
Coi motivi di ricorso il difensore deduce:
1) la prescrizione del reato per gli episodi riguardanti gli ing. IT OL, VA NC, AR AN e
EN Pandolfo nei confronti dei quali la stessa Corte ha riconosciuto la intervenuta prescrizione
2) il difetto di motivazione della sentenza in ordine agli episodi residui riguardanti l'ing. ZZ e CL Domini- ci in quanto non è comparabile la continuità della dazione
(ritenuta dalla Corte nella parte generale) ad un unico epi- sodio, quello del ZZ, posto che per l'altro riguar-
-
dante il IN, il PA è caduto in errore dicendo che gli aveva dato del danaro in occasione di collaudi, non es- sendo il IN ingegnere e quindi legittimato a collauda- re camion.
Il ricorso non è fondato.
La censura mossa col primo motivo parte dal presupposto che l'estinzione del reato per prescrizione nei confronti
123 llen del coimputato in un episodio di corruzione, comporta l'e- stinzione anche per il ricorrente. Il presupposto è giuridi- camente errato in quanto, ai sensi L'art. 158 C.P. nell'ipotesi di reato continuato la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Perciò, per stabilire il termine di prescrizione per il ricorrente, ritenuto colpevole di corruzione continuata, è necessario accertare la data in cui è cessata la sua condot- ta criminosa (v. sul punto cap. VIII, parte generale presen- te sentenza).
Orbene, lo stesso PA ebbe a dichiarare (come risul- ta dalla sentenza di primo grado) di avere, ancora nel corso del 1987 offerto un blocchetto di buoni di benzina per un valore di circa lire 200.000 all'ing. ZZ;
onde il ter- mine di prescrizione di sette anni e mezzo previsto dagli artt. 157 n. 4 e 160 u.p. C.P. non è ancora decorso.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto ripropone in sede di legittimità una questione di fatto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ully
124 小
IC AN
Il AN, funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile di AN, esaminatore di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 169, 335, 441 e 576, per i rapporti intrat- tenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'im-
putazione che separatamente, credibilmente e senza ritratta- zioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) la violazione L'art. 157 C.P. in relazione al capo n.
169, in quanto gli episodi relativi a DE RU, a Gior- gio IS e a LE GG sono prescritti essendosi verificati nella prima metà del 1985
2) il difetto di motivazione sulla responsabilità penale L'imputato per il reato di cui al capo 169, non essendo state chiarite le circostanze che hanno dato luogo a questa imputazione
3) difetto di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità L'imputato per il capo 335, nonostante l'as- soluzione dello stesso dall'episodio Ruggieri, l'unico al quale si riferisce l'imputazione n. 335
4) analoga censura per il capo 576
5) il difetto di motivazione in ordine al capo 441.
125 Sostiene la difesa che "per quanto riguarda tale capo di imputazione l'impugnata sentenza ha escluso la responsa- bilità del AN per gli episodi relativi a AT GI e
AS IO avendo costoro ritrattato nella fase dibatti-
mentale le accuse in precedenza formulate nei confronti
L'imputato.
La stessa logica doveva condurre i Giudici della Corte di Appello di AN ad escludere la responsabilità L'im- putato anche per gli altri episodi contestati nel capo 441".
E qui riporta o sintetizza le deposizioni del Di Stefa- no, di IA, di NA del TA e della MaccaFE.
Chiede, perciò, l'annullamento della sentenza impugna- ta.
Con memoria in data 2.9.93, il difensore ha depositato i seguenti documenti:
- lettera 4.8.88 all'Uff. Prov. MCTC di AN a firma di
AN OL,
- lettera 21.3.89 al Coordinatore Regionale degli uffici
MCTC della Lombardia a firma di AN OL,
- lettera 23 febbraio 93 al direttore L'Uff. CIle
MCTC di AN a firma di panza OL,
- lettera di risposta 17.4.93 del Ministero dei Trasporti al dott. AN OL in riscontro delle missive suindicate.
Il primo motivo di ricorso non è fondato. La Corte di merito ha correttamente applicato l'art. 158 C.P. per il quale il termine della prescrizione decorre per il reato continuato dal giorno in cui è cessata la continuazione. Nel caso in esame, essendo stato l'imputato condannato per un unico reato continuato (comprendente anche gli episo-
126
lle di indicati nel capo n. 169) il termine decorre dal novembre
1987, data di cessazione del reato continuato sub 441.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Infatti, la
Corte di Appello non solo ha dato atto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata nei motivi di appello dalla difesa, ma ne ha anche motivato il rigetto affermando che era "superata per il fatto che questa Corte ha già spiegato i motivi per cui non è entrata nel merito dei singoli esami".
Nessuna censura, è stata peraltro mossa dalla difesa a tale motivazione.
Il terzo e quarto motivo sono fondati. Per evidente er- rore materiale la Corte di merito ha affermato la responsa- bilità L'imputato per i reati di cui ai capi nn. 335 e
576, nonostante si riferissero all'episodio di corruzione riguardante il Ruggieri dal quale il AN è stato assolto perché il fatto non sussiste.
Pertanto, la sentenza impugnata va rettificata in moti- vazione e nel dispositivo, mediante la cancellazione dei ca- pi 335 e 576, sicché laddove nel dispositivo leggesi: "Di- chiara lo stesso responsabile del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt. 81, 319 primo comma C.P. così riuniti e riqualificati i fatti con-
-
testati con i capi di imputazione nn. 169, 335, 441 e 576" deve invece leggersi: "Dichiara lo stesso responsabile del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt. 81, 319 primo comma C.P. così riuniti e ri-
-
qualificati i fatti contestati con i capi di imputazione nn.
169 e 441".
Il quinto motivo di ricorso è invece, anch'esso inam-
127
Ally missibile perché ripropone questioni di fatto.
Va comunque osservato che neppure dalle citazioni della difesa risulta che il Di TE e gli altri abbiano ritrat- tato le accuse mosse al AN.
Pertanto, salve le rettificazioni sopra specificate, il ricorso va rigettato.
M
128 AR TT
Il OT, funzionario L'Ispettorato della Motoriz- zazione Civile di AN, esaminatore di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi d'imputazione nn. 56, 317, 399, 538, 605 e 635 per i rappor- ti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) mancanza e contraddittorietà della motivazione in quanto si è adottato un criterio di valorizzazione delle chiamate di correo plurime senza effettuare il necessario riscontro con gli altri elementi indiziari e addirittura probatori in senso contrario, a termine L'art. 192, 3° co. e 546
c.p.p., e in tal modo configurandosi il vizio di difetto di motivazione.
2) la violazione degli artt. 319 e 318 C.P., avendo la Cor- te, con evidente contraddittorietà, non avendo potuto rite- nere la falsità degli esami condotti dal OT per ragioni di diritto e per ragioni di fatto, ritenuta tuttavia la sussistenza della corruzione propria antecedente.
3) violazione L'art. 157 C.P., in quanto gli episodi con- testati al Basotto in relazione ad esami di teoria o di gui- da e precisamente identificati nelle richieste di citazione
129
lle a giudizio di primo grado sarebbero comunque coperti da prescrizione essendo trascorsi più di sette anni e mezzo dalla data dei fatti stessi, tutti risalenti agli anni dal
1982 al 1985, al più tardi.
Il ricorso non è fondato.
Le questioni relative alla valorizzazione delle chiama- te in correità ed alla configurabilità del delitto di corru- zione propria antecedente sono già state esaminate nella parte generale della presente sentenza, nei capitoli III e
IV.
Sull'eccezione di prescrizione dedotta col terzo motivo di ricorso, va osservato che l'imputato è stato ritenuto re- sponsabile per atti corruttivi commessi non solo in connes- sione cogli esami specificati nei capi 55 e 56, ma anche con quelli più genericamente indicati nelle altre imputazioni nelle quali la data di cessazione della continuazione (pe- raltro non contestata) è del novembre 1987.
Del resto dalla sentenza di primo grado risultano le dichiarazioni del SI (v. p. 1059) il quale ha affermato Радаб di avere percepito bustarelle sino all'ottobre 1987 e tra i funzioni esaminatori ai quali aveva dato danaro indica anche
CO OT.
Perciò il termine di prescrizione di anni 7 mesi 6 pre- visto dagli artt. 157 n. 4 e 160 u.p. C.P. non è ancora de-
corso.
130 NC ER.
Il GG, è stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nel capo di imputazione n. 512, per i rap- porti intrattenuti con numerosi funzionari L'Ispettorato ai quali egli stesso aveva affermato di avere dato somme di danaro in occasione L'espletamento di atti pubblici.
Coi motivi di ricorso l'imputato deduce:
1) la mancanza di motivazione, non essendo stata esaminata la sua mancanza di presa di coscienza a livello psicologico, considerando che le regalie erano state consegnate dopo lo svolgimento delle prove di esame
2) la stessa carenza in ordine alla determinazione della pe-
na.
Il ricorso non è fondato.
Come risulta dall'apposito capitolo sull'argomento, la
Corte ha preso in considerazione la circostanza che il paga- mento delle "regalie" veniva effettuato dopo gli esami, ed ha ritenuto che ciò avveniva in esecuzione di un patto taci- to antecedente lo svolgimento delle prove.
Quanto, poi, alla pena essa è stata inflitta sulla base di corretti criteri ai sensi L'art. 133 C.P., onde non è possibile configurare carenza di motivazione sul punto.
Pertanto, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese. FA TI
Il IN funzionario L'Ispettorato della Motoriz- zazione Civile di AN, esaminatore di candidati al conse-
guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 97, 327, 377, 550, 648 e 672 per i rapporti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni hanno dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1)la carenza di motivazione del rigetto L'impugnazione avverso l'ordinanza 28.4.1989 del Tribunale nella parte ri- guardante la notifica del decreto di citazione ritenuto dal- la difesa "incompleto di una parte essenziale"
2) inosservanza di norme stabilite a pena di nullità dal co- dice di rito (art. 524 n. 3 c.p.p.) in relazione alla manca- ta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 408 con le conseguenze di cui all'art. 412 c.p.p..
Si lamenta, da parte del ricorrente, con eccezione spe- cifica, proposta nei termini e nei modi di legge, la nullità del decreto di citazione ai sensi L'art. 412 c.p.p., per essere stata omessa la notificazione, in uno con il decreto di citazione a giudizio, della richiesta di rinvio a giudi- zio relativa a tutti i coimputati sia negli stessi reati, sia nei reati connessi, essendo sussistente una strettissima
132
ملل connessione ex art. 45 c.p.p. in tutte le sue manifestazio- ni.
3) la carenza di motivazione sulla responsabilità, in parti- colare sulla esistenza del patto illecito puntualmente con- testato dall'imputato in relazione alle singole chiamate in correità ritenute attendibili dalla Corte senza spiegare le ragioni per le quali nel contrasto, veniva negato credito alle proposizioni difensive;
carenza ancor più evidente per la mancata individuazione della controprestazione alla quale il ricorrente sarebbe stato tenuto a fronte della presunta accettazione del danaro%; tanto più che in relazione ai po-
-
chi casi specifici - l'imputato è stato assolto dal reato di falso ideologico
4) l'erronea applicazione L'art. 319 C.p:, in quanto la generica corresponsione di danaro non riferibile a specifica attività contraria ai doveri di ufficio non può integrare il reato
5) violazione degli artt. 515 e 477 c.p.p. 1930, in quanto il fatto corruttivo oggi ritenuto unitario dalla Corte di
AN, risulta ontologicamente e processualmente del tutto diverso da quelli originariamente contestati onde l'imputato ha subito una lesione del diritto di difesa 16) l'erronea applicazione di norma penale (art. 524 n.
c.p.p.) e inosservanza di norme stabilite a pena di nullità
(art. 524 n. 3 c.p.p.) in relazione ai criteri di determina- zione della pena con riferimento anche all'aumento della stessa ex art. 81 C.P.
Nessuno dei motivi di ricorso appare fondato.
Coi primi due la difesa lamenta "l'omessa notificazione
133 in uno con il decreto di citazione a giudizio, della richie- sta di rinvio a giudizio relativa a tutti i coimputati". Senonché nessuna norma del codice di rito previgente impone quanto richiesto dalla difesa. L'art. 408 c.p.p. trattando della richiesta del P.M. (che deve essere notifi- cata alle parti private) non contiene alcun riferimento alla posizione dei coimputati.
Conseguentemente non è configurabile alcuna nullità nell'omissione sopra indicata.
Il terzo motivo riguarda le valutazioni sulla attendi- bilità delle chiamate in correità che spettano ai giudici di merito.
La questione sollevata col quarto motivo è già stata trattata nella parte generale della presente sentenza nel capitolo IV, riguardante la configurabilità della corruzione propria;
così come quella attinente la diversità tra fatti contestati e fatti ritenuti nella sentenza di appello, è stata trattata nel cap. V.
Quanto ai criteri adottati dalla Corte di merito in or- dine alla determinazione della pena, essi appaiono conformi a quelli indicati nell'art. 133 C.P..
Pertanto il ricorso va rigettato.
er
134 ROCCO SISCI
Lo Sisci funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile di AN, esaminatore di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 c.p. -così. riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di impu- tazione nn. 121,333,444,557 e 662-per i rapporti intrattenu- ti con numerosi titolari di autoscuole indicati nell'imputa- zione che separatamente e credibilmente hanno dichiarato di aver dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedu- te di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) nullità L'istruzione, dei decreti di citazione, dei giudizi e delle sentenze di I e II grado dipendenti dalla violazione L'art. 304 c.p.p.
2) lesioni del diritto di difesa ( art. 24 Cost.) e viola- zione di legge (art. 412 c.p.p.)
3) compressione della difesa e limiti della stessa funzione giurisdizionale nell'ambito del maxi processo. Illegittimità
Costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 Cost. della legge 11.3.53 n. 87; degli artt. 14 n. 1 e 2 RD 30.12.38 n.
3282; L'art. 165 1° comma c.p.p.; degli artt. 45 n. 4 e
46 c.p.p.
4) vizio logico di motivazione carente e/o contraddittoria su punti decisivi;
omesso esame delle risultanze processuali e di alcuni specifici motivi di appello. Erronea interpreta- zione e falsa applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 319 c.p. 4.
1 -I molteplici vizi della impugnata sentenza. 4.2 Critica della regola della cosiddetta "convergenza del
-
molteplice" quale criterio di verificazione delle chiamate in correità assunto come "fondamentale" nel "teorema accusa- torio". Le chiamate in correità ex art. 368 c.p.p. sono meri stimoli alla "investigazione" ed "indispensabili riscontri". 4.3 Le giuste affermazioni di principio della sentenza di primo grado a proposito della valenza probatoria delle chia- mate in correità, illegittimamente censurate dalla ricorsa sentenza.
4.4 - Vizio logico di omessa valutazione dei punti decisivi quali i molteplici riscontri favorevoli non considerati dal primo giudice e neppure dalla Corte di Appello. Vizio di mo- tivazione carente e/o contraddittoria.
5) Violazione o falsa applicazione degli artt. 201 e 515
c.p.p. 1930 (ripreso nell'art. 597 cpp vigente).
Vizio di motivazione contraddittoria in ordine alla ritenuta ammissibilità L'appello del P.M. concernente la misura della pena in concreto irrogata dal Tribunale. Mancata ap- plicazione L'art. 133 c.p.
"IConclude chiedendo che Piaccia alla Corte Suprema
Ecc.ma, cassare la ricorsa sentenza indicata in epigrafe, senza rinvio e/o, comunque, con rinvio ed emettendo in tal caso ogni opportuna statuizione ai fini del proscioglimento del ricorrente da tutte le imputazioni ascrittegli e, subor- dinatamente, al fine di un trattamento sanzionatorio più fa-
vorevole.
Previa, occorrendo, rimessione alla Corte Costituziona- le della seguente eccezione di illegittimità costituzionale che, ai sensi L'art. 23 L. 11.3.1953 n. 87, il ricorren-
136 llu te, in via subordinata ripropone: in relazione agli artt. 3 e 4 Cost., degli artt. 15 n. 1 e
2 ( anche in relazione all'art. 126 1° comma) del R.D.
30.12.1983 n. 3282, nella parte in cui condizionano l'ammis― sione al gratuito patrocinio al duplice requisito dello
"stato di povertà" e della probabilità L'esito favore- vole della lite" ; L'art. 165, 1° comma c.p.p. nella par- te in cui pone a carico del richiedente le spese di rilascio delle copie degli atti;
degli artt. 45 n. 4 e 46 c.p.p., nella parte in cui consentono, con determinazione discrezio- nale e sostanzialmente incontrollabile L'inquirente, la riunione di più procedimenti, con ingiustificato aggravio tecnico L'inviolabile diritto di difesa, irragionevolmen- te subordinato a mere ragioni di economia processuale.
Il ricorso non è fondato.
1) La Corte di merito ha ritenuto superata la eccezione di nullità ex art. 304 cpp 1930 proposta per gli atti com- piuti dal P.M. senza il previo invio della comunicazione giudiziaria, in quanto per affermare la responsabilità dei singoli appellanti non si era avvaîsa di alcuno degli atti denunciati come illegittimi ( e quindi nè delle intercetta- zioni telefoniche, nè delle indagini bancarie).
La difesa contesta tale affermazione sostenendo che "al contrario, la Corte di Appello ha recepito e fatta propria in ordine alla questione centrale L'affermata responsabi- lità del SISCI, la motivazione della sentenza di I grado, la quale fondava essenzialmente su fatti istruttori illegittimi in quanto viziati dalla denunciata violazione del diritto di difesa del ricorrente." La contestazione difensiva non appare fondata in quanto la motivazione della Corte di merito in ordine alla respon- sabilità L'imputato, non contiene alcun riferimento alla motivazione del Tribunale, nè agli atti istruttori ( peral- tro genericamente indicati), bensì ha ad oggetto le dichia- razioni rese nel dibattimento di primo e secondo grado dai coimputati.
2) La questione riguardante la nullità del decreto di citazione ex art. 412 c.p.p. 1930 per incertezza sui fatti che hanno determinato l'imputazione, è già stata trattata nella parte generale della presente sentenza, nel cap. V.
3) Sulla questione di legittimità costituzionale, va osservato che essa è stata già rigettata dalla Corte di Ap- pello con la seguente motivazione:
"Vanno comunque respinte le sollevate eccezioni di incosti- tuzionalità prospettate con il motivo di appello n. 2 perché manifestamente infondate, in quanto vengono attaccate una serie di regole processuali il gratuito patrocinio previ- sto solo per i poveri, le norme sulle riunioni e separazioni dei procedimenti forse anche non gradite, ma a cui devono
-
sottostare tutti i cittadini. Non si capisce, perciò, il ri- chiamo all'art. 3 della Costituzione, ma non si comprende nemmeno il richiamo all'art. 24 non avendo l'appellante cer- to dimostrato di essere persona non abbiente."
Tale motivazione, pur gratificata dalla difesa di varie qualifiche "succinta, sostanzialmente elusiva e non persua- siva", non è stata oggetto di censure argomentate, onde non può che essere confermata in questa sede.
Alla luce della motivazione addotta dai giudici del me- rito la questione sollevata va perciò ritenuta irrilevante. 4) e 5) Le questioni riguardanti la regola della "con- vergenza dei molteplici", la valutazione delle prove ai sen- si L'art. 192 c.p.p. vigente, la violazione degli artt.
201 e 515 c.p.p. 1930 sono già state trattate nella parte generale della presente sentenza, nei capitoli III e VI.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Мен
139 VO TI TE
Il TA titolare L'autoscuola Forze Armate, nonché titolare di fatto L'autoscuola Forze Armate 2, è
stato ritenuto colpevole del delitto di corruzione propria antecedente continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nel
-
capo d'imputazione n. 6, per i rapporti intrattenuti con nu- merosi funzionari L'Ispettorato ai quali egli stesso ave- va affermato di aver dato somme di danaro in occasione
L'espletamento di atti pubblici;
nonché del delitto di falso ideologico continuato di cui ai capi 1 (ad eccezione della posizione Vitale), 3 (ad eccezione della posizione De
VA) e ai capi nn. 242, 244, 245 e 247.
Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce la vio-
lazione degli artt. 157, 158 C.P. in quanto i reati sono to- talmente estinti per prescrizione.
L'eccezione è fondata, ma solo parzialmente e con rife- rimento al delitto di corruzione continuata i cui ultimi episodi (per i quali vi è stata condanna) risalgono al di- cembre 1985, onde il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, previsto per il caso in esame dagli artt. 157 n. 4 e
160 u.p. C.P. è ormai decorso.
Non è prescritto, invece, il delitto di falso ideologi- co continuato, il cui termine di prescrizione, di quindici anni (ai sensi degli artt. 157 n. 3 e 160 u.p. C.P.) non è ancora decorso. Va
Conseguentemente, (parzialmente annullata senza rinvio la
140 sentenza impugnata per estinzione del delitto di corruzione per prescrizione;
va eliminata la pena inflitta dalla Corte di Appello per tale delitto e va rideterminata la pena (nel minimo secondo i criteri adottati dai giudici di merito) in mesi dieci di reclusione (pena base: anni uno di reclusione ridotta a mesi otto ex art. 62 bis C.P. e aumentata di due mesi per gli episodi satelliti).
Il ricorso va rigettato nel resto.
مسلم
141 RA TO
Il TO, funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile di AN, esaminatore di candidati al conse- guimento della patente di guida, è stato ritenuto dalla Cor- te di Appello colpevole del solo delitto di corruzione pro- pria continuata ai sensi degli artt. 81 e 319 cod. pen. così riuniti e riqualificati i fatti contestati nei capi di imputazione nn. 81, 283, 413, 556, 623, 660, per i rapporti intrattenuti con numerosi titolari di autoscuola indicati nell'imputazione che separatamente, credibilmente e senza ritrattazioni avevano dichiarato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa deduce:
1) la nullità della sentenza per violazione dei termini del- la contestazione suppletiva fatta nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 14.6.1988, e in ordine alla quale era intervenuta condanna L'imputato prevista decla- ratoria di nullità della ordinanza della Corte di Appello reiettiva della proposta eccezione per violazione di legge
(art. 524, n. 3 e 200 c.p.p. in relazione all'art. 545 co. 1
e 3 c.p.p.).
2) la nullità per contraddittorietà di motivazione e in par- ticolare disarmonia fra motivazione e dispositivo in ordine ai fatti contestati sub. 283 e 660 (art. 524 n. 3; 474, 475 n. 3 c.p.p.).
3) la nullità della sentenza in relazione all'imputazione n.
81. Sostiene che "con l'affermazione di responsabilità in
142
. Сц ordine a questo capo di accusa, il ricorrente avrebbe avuto rapporto di tipo corruttivo con il titolare L'Autoscuola
Forze Armate, sig. IV TA Il prevenuto ha sempre "
contestato il fatto addebitatogli;
il sig. IV TA ha escluso di avere dato denaro al TO;
i due allievi, AR
GI e DA TT hanno escluso di essere stati favo- riti;
non sembra che esistano gli elementi di prova per ri- tenere l'imputato ricorrente responsabile del reato attri- buitogli.
4) la nullità della sentenza in relazione alle imputazioni
413 e 556, per difetto di motivazione, ovvero motivazione n.
incongrua per non avere preso in doveroso esame un elemento di decisivo rilievo dedotto dall'imputato fin dai primi mo- menti processuali (art. 524, n. 3; 474, 75 n. 3, c.p.p.)
5) la nullità della sentenza per mancanza e contraddittorie- tà di motivazione in ordine alla ritenuta fattispecie di corruzione propria con reformatio in peius della sentenza di primo grado.
6) la nullità della sentenza per erronea applicazione di legge penale per quanto concerne la esclusione della pre- scrizione per episodi avvenuti oltre il termine prescrizio-
(art. 524 n. 1 c.p.p. in relaz. all'art. 157 n. 4
-nale
C.P. in relaz. all'art. 319 co. 1 C.P. e 62 bis C.P.)
7) la nullità della sentenza per violazione e falsa applica- zione di norme di rito per quanto concerne la reformatio in peius del trattamento sanzionatorio fatto dalla prima sen- tenza, in mancanza di valido gravame sul punto da parte del
P.M. n.(art. 524 relazione all'art. 201 e 515
- in 3
c.p.p.). Il ricorso è parzialmente fondato.
L'eccezione processuale sollevata col primo motivo fondata in fatto, ma non in diritto. Infatti corrisponde al vero quanto sostenuto dal difensore e cioé che dal verbale
L'udienza dibattimentale del 14.6.1988 in Tribunale, ri- sulta la contestazione suppletiva ad opera de P.M.: "Il P.M. contesta i reati di cui al capo d'imputazione", mentre non risulta l'intervento sul punto del presidente del Tribunale richiesto a pena di nullità dall'art. 445 c.p.p. 1930. E' anche vero, però, che nessuna obbiezione risulta sollevata dalla difesa;
non solo, ma che l'imputato ebbe a difendersi anche dalle nuove accuse, negando gli addebiti. Consegue che nessuna lesione dei diritti di difesa è configurabile nel caso in esame e che, ai sensi L'ultimo comma L'art. 187 c.p.p. 1930, la nullità deve ritenersi essere stata sa- nata, avendo l'interessato tacitamente accettato gli effetti
L'atto.
Sono fondate le censure difensive riguardanti i capi di imputazione nn. 283, 623 e 660. Per evidente errore materia- le la Corte di merito ha ricompreso tra i capi d'imputazione dei quali ha dichiarato responsabile il TO, anche quelli sopra citati, nonostante abbia prosciolto l'imputato perché il fatto non sussiste dagli episodi riguardanti il RO LL AN, il Di GI FR ed il IA AU che erano rispettivamente l'unico oggetto di ciascuno dei capi di imputazione sopra indicati.
Conseguentemente la sentenza va corretta con la elimi- nazione di tali imputazioni dalla dichiarazione di condanna.
Col terzo e quarto motivo di ricorso, riguardante le imputazioni di cui ai capi nn. 81, 413 e 556 la difesa pro-
144
Mey pone censure in punto di fatto riguardanti la valutazione, effettuata dai giudici di merito, delle dichiarazioni rese dai titolari di autoscuola. Censure che peraltro dalla sen- tenza impugnata non risultano proposte coi motivi di appel- lo, onde devono essere ritenute inammissibili.
Col quinto e settimo motivo di ricorso vengono ripropo- ste le questioni della configurabilità del delitto di corru- zione propria anticipata, della ammissibilità L'appello del P.M. e della violazione del divieto della reformatio in peius già esaminate nella parte generale della presente sen- tenza nei capitoli IV e VI.
Le argomentazioni critiche del sesto motivo di ricorso avverso le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione al termine di prescrizione, sono già state con- divise da questa Corte quando ha affrontato l'argomento nel capitolo VIII.
Non condivisibili, invece, sono gli argomenti riguar- danti il "dissolvimento" della fictio iuris costituita dalla continuazione ai fini della prescrizione, dato che l'art. 158 C.P. regola espressamente il caso stabilendo che nel reato continuato la prescrizione comincia a decorrere dalla data della cessazione della continuazione (nel caso in esame da fissare in data prossima ed antecedente il novembre 1987 in base alle ammissioni dello stesso imputato V. sent.
-
Trib. p. 1353).
Pertanto il ricorso va accolto per il secondo motivo e rigettato nel resto.
Ши 145
1 OP NO
L'NO, colonnello medico L'Areonautica Militare è stato assolto perché il fatto non sussiste dai delitti di falso ideologico indicati nei capi 129 e 240 e di corruzione indicato nel capo n. 241.
E' stato, invece, ritenuto responsabile del delitto di falso ideologico continuato (artt. 81,110 e 479 c.p.) per aver formato una serie di atti pubblici ideologicamente fal- si consistenti nella inveritiera attestazione nei relativi certificati fidefacienti, che i candidati a patenti di guida erano stati da lui sottoposti a visita medica ovvero che la visita fosse stata effettuata in modo idoneo ad accertare criticamente l'idoneità psicofisica degli intervenuti;
ed è stato condannato a mesi 10 e giorni 15 di reclusione e a ri- sarcire i danni cagionati alla parte civile Ministero dei
Trasporti, liquidati equitativamente in lire 8 milioni.
Con i motivi di ricorso, la difesa deduce:
1) la carenza assoluta di motivazione in ordine alla deter- minazione dei parametri di "raccordo" tra delitto, per il quale è pronunciata la sentenza, e danno che la parte civile afferma di aver subito in modo immediato e diretto a causa
della singola condotta posta in essere dal dott. NO;
2) la nullità della sentenza conseguente alla contradditto- rietà della sua motivazione in ordine alla valutazione della legittimità per il sanitario di utilizzare gli accertamenti compiuti da altri soggetti medici.
Sostiene che:
146 - la sentenza da un lato sembra rigettare la esposta inter- pretazione difensiva della disposizione di cui alla CIRCOLA-
RE MINISTERIALE 19.9.62 ( Serv. II nr. 62/203 VII/C), titolo
III, paragrafo 1, capoverso III circa la delegabilità della visita, mentre dall'altro lato giunge ad affermare la ille- gittimità per la sola ipotesi, in cui la visita NON FOSSE
SVOLTA da un sanitario A SUA VOLTA COMPETENTE ex art. 81 C.
Str..
- che, inoltre, la "convergenza del molteplice" consente in- vece di affermare come dagli atti processuali emerga la con- creta reiterata prova che tutti i candidati di cui al capo
128 avessero sostenuto con esito favorevole la visita presso sanitari competenti per il rilascio del certificato di ido- neità e come proprio quest'ultimo fosse stato concretamente consegnato all'autoscuola per formare il fascicolo del can- didato.
Con memoria depositata in data 30.9.1993, la difesa ri- badisce ed approfondisce i motivi sopra indicati e ne elabo- ra un terzo ( 2° nella memoria) riguardante l'entità della pena, complessivamente più alta di quella commisurata ad al- tro coimputato (il AS) peraltro più gravato.
Il ricorso non è fondato.
I giudici di merito hanno determinato equitativamente l'ammontare del danno patrimoniale (e nonj certamente subito dal Ministero dei trasporti, onde la censura difensiva con- tenuta nel primo motivo di ricorso, si risolve in censura di merito non ammissibile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, nessuna contraddizione è ri-
scontrabile nella motivazione addotta sul punto dalla Corte
147 di Appello la quale ha affermato a chiare lettere che la vi- sita del candidato poteva essere delegata solo ad un sanita- rio compreso in una delle categorie menzionate nell'art. 81
C. Str. e che comunque di tale delega non vi è menzione
-
-
nei certificati esaminati.
Trattasi di una motivazione corretta sotto il profilo logico e giuridicamente corretta in quanto corrispondente alla lettera ed allo spirito della norma contenuta nell'art. 81 C. Str. per la quale il medico incaricato della visita del candidato ad ottenere una patente di guida, deve fornire particolari garanzie nell'accertamento dei requisiti psico- fisici dei candidati ad evitare pericoli per la pubblica in- columità.
Per quanto riguarda l'entità della pena è sufficiente rilevare che la Corte di merito è partita da una pena base
(di un anno) corrispondente al minimo edittale ed ha sot- tratto per la concessione delle attenuanti generiche il mas- simo di pena consentito.
Pertanto il ricorso va rigettato.
My
148 AN NN
Lo IN, funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile di AN è stato ritenuto colpevole del solo delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt. 81, 319, 1° comma c.p. - così riuniti e riquali- ficati i fatti di cui ai capi di imputazione nn. 70, 321,
374, 544, 637, per i rapporti intrattenuti con 32 dei tito- lari di autoscuole indicati nelle imputazioni, quali sepa- ratamente, credibilmente e senza tentennamenti hanno affer- mato di aver dato all'imputato somme di denaro in occasione di sedute di esame, ad eccezione del rapporto intrattenuto con TA MA.
Con l'unico motivo di ricorso il difensore denuncia
"carenza di motivazione, manca in punto di ritenuta respon- sabilità, giacchè la Corte di Appello di AN, non ha de- dicato attenzione alcuna alla documentazione esistente in atti;
nè ai motivi depositati".
Il ricorso non è fondato.
La motivazione sebbene succinta non appare censurabile in sede di legittimità. A fronte delle dichiarazioni di 32 titolari di autoscuole i quali hanno affermato di avere ver- sato somme di danaro in occasione degli esami di guida all'imputato nella sua veste di esaminatore, le osservazioni difensive ( con le quali peraltro si fa generico richiamo alla documentazione esistente e ai motivi di appello) non appaiono idonee a mettere in discussione la correttezza del- la motivazione fornita dalla Corte di merito.
149 jur Pertanto, il ricorso va rigettato.
150 IU NN
Lo IN, funzionario L'Ispettorato della Motorizza- zione Civile è stato ritenuto responsabile del delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt.
81, 319, 1° comma c.p. così riuniti e riqualificati i fat- ti contestati con i capi di imputazione nn. 30, 323, 375,
543, 606 e 638, per i rapporti intrattenuti con 22 dei tito- lari di autoscuole indicati nelle imputazioni, i quali cre- dibilmente, separatamente e senza ritrattazioni hanno affer- mato di aver dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Con i motivi di ricorso la difesa deduce: 1) l'errata applicazione L'art. 192 c.p.p., in quanto
ciascuna delle chiamate in correità è unica e non è raffor-
zata dalla parola degli altri;
2) l'errata applicazione L'art. 515 c.p.p. 1930, avendo la Corte di Appello tenuto conto L'appello del P.M. nono- stante fosse inammissibile per la sua genericità;
3) carenza di motivazione ed inesatta valutazione delle ri-
sultanze processuali con riferimento al reato di corruzione propria, in quanto le "spontanee e sporadiche regalie" ac- cettate dall'imputato sono donativi di pura cortesia. Si chiede inoltre: "dov'è il continuativo passaggio di danaro tra le autoscuole e il funzionario in questione;
dove sono i pagamenti di danaro fatti costantemente ad ogni seduta di esame;
che ne è stato L'imputazione relativa al candida- to OM DI. Nessuna risposta è stata data dalla Corte di
Appello. 4) l'omessa motivazione o la stessa risulta contraddittoria sull'aumento considerevole operato per il sig. IN P- pe e per la non concessione delle attenuanti generiche.
Per concludere la difesa richiama "l'istituto della prescrizione che va applicata agli episodi contrassegnati da una data certa (uno solo, in questo caso) e che, in maniera non condivisibile, si è cercato di riannodare ad un fatto unico continuativo che ha il suo termine alla data della co-
municazione giudiziaria."
Il ricorso non è fondato.
Coi primi tre motivi di ricorso la difesa propone le questioni riguardanti l'errata applicazione L'art. 192
c.p.p., L'art. 515 c.p.p. e L'art. 319 cod. pen., già trattate nella parte generale della presente sentenza nei capitoli III, IV e VI.
Quanto alla censura riguardante l'episodio del candida- to OM la situazione processuale è ben chiara.
Lo IN GI era stato ritenuto dal Tribunale re- sponsabile del delitto di corruzione ex art. 318 co. 1 cod. pen. per l'imputazione n. 30, limitatamente proprio al can- didato OM per il quale il AS, titolare L'autostrada
Tony, aveva versato danaro al prevenuto. E' stato, invece, assolto dal delitto di falso che gli era stato contestato col cap. n. 29.
In appello, pur mutata la configurazione giuridica del reato di corruzione impropria in corruzione propria, è stata confermata la responsabilità dello IN per tale episodio.
Quanto alla diversa soluzione tra corruzione (per la quale vi è stata condanna) e falso (per cui vi è stata asso-
152
Ully luzione) il Tribunale a p. 1066 della sua sentenza, aveva già chiarito che mentre la corruzione era configurabile per avere l'imputato ricevuto danaro in relazione al candidato
OM, non era configurabile il falso non essendo "emerso che egli ebbe ad operare scorrettamente o comunque in violazione della normativa in tema di conseguimento di patente di gui- da".
Inammissibile appare il quarto motivo di ricorso in quanto la censura da una parte attiene ad una questione di merito (la valutazione operata dalla Corte di Appello or-
dine alla determinazione della pena) e, dall'altra, è mani- festamente infondata in quanto le attenuanti generiche ri- sultano essere state concesse (tant'è che la pena base è stata ridotta perciò di un terzo).
Infine, per quanto riguarda la prescrizione, in base ai principi già chiariti nel cap. VIII, per stabilire la decor- renza del termine, va accertata la data L'ultima ricezio- ne di danaro che coincide (come risulta dalle stesse ammis- sioni L'imputato V. p. 1066 sent. Trib.) con quella della contestazione (novembre 1987); onde, non è decorso il termine di sette anni e mezzo richiesto dagli artt. 157 n. 4
e 160 u.p. Cod. Pen.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
153
: LO NN
Lo IN PA, funzionario L'Ispettorato della Mo- torizzazione Civile di AN, è stato ritenuto responsabile del delitto di corruzione propria antecedente continuata di cui agli artt. 81,319 c.p. -così riuniti e riqualificati i fatti contestati ai capi di imputazione nn. 28,267,376,539 e
636 per i criminosi rapporti intrattenuti con 31 dei titola- ri di autoscuole indicati nelle imputazioni, i quali separa- tamente, credibilmente e senza tentennamenti hanno affermato di avere dato all'imputato somme di danaro in occasione di sedute di esame.
Coi motivi di ricorso la difesa eccepisce:
1) vizio di motivazione non essendo stata esaminata la par- ticolare situazione del ricorrente;
non essendo stato moti- vato il mancato accoglimento delle specifiche richieste avanzate nei motivi di appello;
non essendo motivata la qua- lificazione giuridica dei fatti;
2) l'omessa valutazione L'effettiva adesione L'esami- natore al patto -pur sottinteso- di facilitare gli esami;
3) la violazione L'art. 192 c.p.p., non potendo tra l'al- tro essere escluso un accordo tra i coimputati;
4) la violazione L'art. 319 c.p. non avendo il ricorrente compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio e avendo la Corte omesso di valutare che lo stesso è stato assolto dall'adde- bito di falso ideologico.
Chiede perciò l'assoluzione L'imputato ex art. 152
c.p.p.1930 perché il fatto non sussiste o comunque la cassa- zione della sentenza impugnata.
154
Ally Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata non merita la censura L'omesso esame della posizione personale del ricorrente, avendo la
Corte di Appello dato atto che ben 31 titolari di autoscuola hanno dichiarato di avere versato danaro a PA IN.
Quanto ai problemi riguardanti l'applicazione L'art. 192 c.p.p., e la configurabilità L'art. 319 C.P. essi so- no già stati affrontati nella parte generale della presente sentenza, nei capitoli III e IV.
L'adesione L'imputato al patto corruttivo come già
rilevato è stata desunta, dai giudici di merito, dalla
-
circostanza pacifica che l'imputato continuava a ricevere danaro dopo ogni esame da ciascuno dei titolari di autoscuo- la sopra citati.
Pertanto, nessuno dei motivi merita accoglimento, onde il ricorso va rigettato.
5
155 CONCLUS ION I
I ricorsi della Parte civile, CI di AN e de- gli imputati BA, LI, NT, NE, OZ
e NA sono inammissibili.
Va rettificato il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata nei confronti di CA, De CA, In- grao, AN e TO;
e rigettati nel resto i ricorsi di co-
storo.
Vanno dichiarati estinti i delitti di corruzione per il quale il CA ed il TA IG sono stati dichiara- ti colpevoli, per prescrizione e rigettati nel resto anche i loro ricorsi.
Vanno rigettati integralmente tutti gli altri ricorsi.
I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inam-
missibili o rigettati integralmente vanno condannati in so- lido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a ver- sare lire 500.000 alla Cassa della Ammende.
LL, OC, TT, LI, LO to, AU e NN IA, US, GI AT, ON,
AR, TR, NT, TT, AS, RO, Mon- teleone, PO, NE, OZ, GG, NA e Ta- glienti IG, giusta richiesta della Parte civile, vanno condannati, in solido, a rimborsare alla p.c. CI di
AN le spese processuali, che vengono liquidate in lire
5.650.000, di cui lire 5.000.000 per onorari di avvocati.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibili i ricorsi della Parte civile
CI di AN e degli imputati BA, LI, Intel- ligente, NE, OZ e NA.
156
Jer 2) Rettifica la sentenza impugnata, nel dispositivo e nella motivazione, nel senso di eliminare la pronuncia di condanna relativa al capo 362 nei confronti di CA Fran- cesco, allo stesso capo 362 nei confronti di UM De Ca- stro, al capo 572 nei confronti di OG AO, ai capi
335 e 576 nei confronti di OL AN e ai capi 283, 623 e
660 nei confronti di CE TO.
Rigetta nel resto i ricorsi di De CA, AO, AN
e TO.
3) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con- fronti di CE CA relativamente al delitto di cor-
ruzione propria continuata perché estinto per prescrizione e rigetta il ricorso dello stesso ai soli fini civili;
nonché nei confronti di IV TA IG limitatamente al de- litto di corruzione propria continuata, perché estinto per prescrizione;
rigetta per tale reato, il ricorso del Ta- glienti ai soli fini civili e rigetta il ricorso relativa- mente ai delitti di falso, rideterminando la pena residua in mesi dieci di reclusione.
4) Rigetta i ricorsi L'LL, L'EI, del
OC, del BA, del TI, del LO, di
AU IA, di NN IA, del UN, del US, del
Callipari, del US, del OL, della Di Lernia, di
CL e di PA IN, di GI, IT e ER AT, del ON, del AL, dal AR, del FE, del FEni, del
CH, del SC, del DA, dello TR, del Lu- suarghi, del Macaluso, del TT, del AS, del Mero- ni, della LA, del Monteleone, della Monti, del VA, L'OP, L'PO, del PA, del OT, del Poli- ti, del NC, del AR, del GG, del Santi-
157 bey ni, dello Sisci, L'NO, dello CA, dello NI, di FR, GI e PA IN.
e sub5) Condanna tutti i ricorrenti suindicati sub 1)
4) in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di lire 500.000 alla Cassa delle Am-
mende.
6) Condanna altresì LL, OC, Battistel- li, LI, LO, AU e NN IA, US, Do- nati GI, ON, AR, TR, NT, TT,
AS, RO, Monteleone, PO, NE, OZ, GG,
NA e TA IG a rimborsare in solido alla Par- te civile CI di AN le spese processuali, che li- quida in lire 5.650.000 (cinquemilioniseicentocinquantamila) di cui lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorario di avvo- cati.
(1 Presidente Il Consigliere estensore
Raffen Out Marrone
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ala Lanzuise
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 1 6 JB. 1994
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
158 I ND I CE
Intestazione pag.
Parte generale:
Cap. I
- Svolgimento del processo pag. 6
Cap. II
- I ricorsi e la loro ammissibilità pag. 11
Cap. III
- La valutazione delle prove pag. 15
Cap. IV La configurabilità del delitto di cor-
ruzione propria antecedente ex art. 319 C.P. pag. 19
Cap. V - L'eccezione processuale ex art. 412 cpp
1930 riguardante la incertezza assoluta sui fatti di corruzione contestati pag. 27
Cap. VI
- L'eccezione processuale riguardante la applicazione L'art. 515 cpp 1930 e l'ap- pello del P.M. pag. 30
Cap. VII Il falso ideologico nei certificati medici pag.36
-
Cap. VIII La prescrizione dei reati di corruzione
-
pag. 41 propria anticipata
Parte speciale Imputati: pag. 46 OS F.
AM A. - US M. UA E. -
ZZ R. AR R. pag. 48
CC G. pag. 54
BA S. pag. 57
TT R. TO A. IETRI L.
ER G. pag. 59
CO A. pag. 61
CO G. pag. 63
CO C. pag. 66
SI G. FR G. TT G. pag. 70
159 CA F.
AR F.
OP V. - LI F.
AN D.
DE RO U.
DI LE C.
OM C.
- OM
ZANONI S.
AR G. TI R.
-
-
TI R. INGRAO C.
TI R.
DO M.
CO A.
ER A.
ERNI L.
SC N.
IO V.
US G.
MONTELEONE A.
MONTI M. F.
VA U.
OPPO G.
PA G.
AN N.
TT M.
ER G.
TI F.
SISCI R.
TI TE I.
TO F.
pag. 74
pag. 77
- PRINCIPATO G.
-
pag. 80
pag. 83
pag. 85
P. - MI M.R.
pag. 86
AS A. pag. 92
pag. 94
pag. 98
pag. 100
pag. 103
pag. 105
pag. 107
pag. 109
pag. 111
pag. 113
pag. 115
pag. 116
pag. 117
pag. 120
pag. 123
pag. 125
pag. 129
pag. 131
pag. 132
pag. 135
pag. 140
pag. 142
160 NO L.
NN F.
NN G.
NN P.
Conclusioni e dispositivo
161
pag. 146
pag. 149
pag. 151
pag. 154
pag. 156 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 40 lear
46 টে 51 Wr 656
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