Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/1993, n. 1899
CASS
Sentenza 13 dicembre 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

L'attestazione circa la sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 81 cod. strad. abrog., costituisce atto pubblico e non certificato, poiché il sanitario pubblico ufficiale vi documenta l'attività personalmente svolta ai fini dell'accertamento dei suddetti requisiti. Conseguentemente, il falso riguardante il suddetto documento, nel quale viene trasfuso il risultato dell'indagine clinica, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. e non quello di falso in certificati o in autorizzazioni amministrative, previsto dall'art. 480 cod. pen..

Il delitto di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) è reato istantaneo, il cui momento consumativo coincide con ciascuna dazione, sicché a ogni remunerazione, accettata in esecuzione di un patto corruttivo, costituisce un fatto - reato ed una pluralità di remunerazioni ottenute in esecuzione di un unico patto corruttivo configura un delitto continuato. Allo stesso modo, una pluralità di patti corruttivi posti in essere dal pubblico ufficiale con soggetti diversi, può configurare un'ipotesi di reato continuato.

La contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio non costituisce elemento materiale della fattispecie di corruzione propria antecedente (art. 319 cod. proc. pen.), ma ne qualifica il dolo, caratterizzando la finalità della condotta. (Fattispecie relativa alla dazione di denaro da parte di titolari di autoscuole ad esaminatori e collaudatori, funzionari dell'Ispettorato della motorizzazione per la facilitazione degli esami, in ordine alla quale è stata stabilita l'irrilevanza della prova che gli esami fossero stati in concreto condizionati dai suddetti versamenti).

Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata (art. 477 cod. proc. pen. 1930) non è violato nell'ipotesi in cui venga ritenuto il delitto di corruzione propria invece di quello di corruzione impropria, dal momento che entrambi i delitti postulano la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità e l'esistenza di un accordo illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato corruttore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/1993, n. 1899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1899
    Data del deposito : 13 dicembre 1993

    Testo completo