Articolo 17 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 maggio 1990
Art. 17. 1. L' articolo 357 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 357. - (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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