Art. 376. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo e' disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 20
- 1. Indizi di colpevolezza nell'estradizione convenzionale (Cass, 29014/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2024
[…] Invero, è sufficiente considerare che il nostro ordinamento, da un lato, indica il pericolo di fuga come specifica esigenza idonea a fondare l'applicazione di una misura cautelare, e, dall'altro, prevede espressamente, all'art. 376 c.p.p., che il pubblico ministero possa disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato o indagato per procedere ad interrogatorio, previa autorizzazione del giudice. 4. […]
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Giurisprudenza • 30
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7007Provvedimento: […] Si condivide, di poi, il dissenso espresso dal p.m. ricorrente alle censure del Tribunale all'invito a rendere interrogatorio, perché esso conterrebbe, contestualmente l'avviso di cui all'art. 376 c.p.p. e l'avvertimento che gli imputati "avevano facoltà di non presentarsi, inviando idonea comunicazione", in quanto non si può censurare l'inserimento, nell'invito di interrogatorio, della indicazione di una norma di legge (art. 376 c.p.p.), essendo evidente che la possibilità di fare accompagnare coattivamente è una mera facoltà del p.m., che viene meno se l'indagato manifesti, sin da subito, la volontà di non rendere dichiarazioni.Leggi di più...
- notifica contestuale all'avviso di conclusione delle indagini preliminari·
- idoneità·
- invito a presentarsi per rendere interrogatorio·
- interruzione della prescrizione·
- prescrizione·
- reato·
- estinzione (cause di)