Articolo 376 del Codice di procedura penale
Articolo 370Articolo 354
Versione
24 ottobre 1989
Art. 376. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo e' disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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