Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 376. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo e' disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
Commentari • 20
- 1. Accompagnamento coattivohttps://www.brocardi.it/ · 150.57935
[…] VI, sentenza n. 7458 del 16 dicembre 2005 «Il provvedimento con il quale il G.i.p. respinge la richiesta del P.M. di autorizzazione all'accompagnamento coattivo ex art. 376 cod. proc. pen., perché spirati i termini delle indagini preliminari, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto...» Cassazione penale, Sez. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7007Provvedimento: […] Si condivide, di poi, il dissenso espresso dal p.m. ricorrente alle censure del Tribunale all'invito a rendere interrogatorio, perché esso conterrebbe, contestualmente l'avviso di cui all'art. 376 c.p.p. e l'avvertimento che gli imputati "avevano facoltà di non presentarsi, inviando idonea comunicazione", in quanto non si può censurare l'inserimento, nell'invito di interrogatorio, della indicazione di una norma di legge (art. 376 c.p.p.), essendo evidente che la possibilità di fare accompagnare coattivamente è una mera facoltà del p.m., che viene meno se l'indagato manifesti, sin da subito, la volontà di non rendere dichiarazioni.Leggi di più...
- notifica contestuale all'avviso di conclusione delle indagini preliminari·
- idoneità·
- invito a presentarsi per rendere interrogatorio·
- interruzione della prescrizione·
- prescrizione·
- reato·
- estinzione (cause di)