Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In tema di riparto delle "attribuzioni" in relazione alla composizione del giudice, il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa è attribuito alla cognizione del giudice in composizione monocratica, giacché la disposizione dell'art.21 legge 8 febbraio 1948, n.47 - che indicava il "tribunale" quale organo pluripersonale competente a giudicare il reato in questione - risulta oramai superata dalla nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge e non è consentita una interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato. (Nella specie, la Corte ha osservato che l'art. 48 ord. Giud., nel testo sostituito dall'art.14 d.lgs.19 febbraio 1998, n.51 prescrive che il tribunale giudica in composizione monocratica salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e l'art.33 bis cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art.10 della legge 16 febbraio 1999, n.479, prevede che il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti le ipotesi non previste dall'art.33 bis cod. proc. pen. e da altre disposizioni di legge che indichino la composizione del giudice in relazione alla specifica funzione da svolgere ovvero alla specifica figura di reato alla sua cognizione attribuita.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 18725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18725 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 03/05/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - N. 3294
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 045605/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER TO N. IL 27/06/1969
avverso ORDINANZA del 04/09/2000 TRIBUNALE di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 10/2/1999 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, tra l'altro, l'istanza avanzata da ES NA diretta alla declaratoria di nullità della sentenza contumaciale dello stesso Tribunale del 19/3/1997, dichiarata esecutiva il 19/12/1997, per omessa notifica dell'estratto di sentenza all'avv. Gaetano Sassanelli, nominato difensore di fiducia, giusta nomina depositata in atti. In particolare il Tribunale motivava il rigetto sul rilievo che l'avv. Sassanelli, sin dall'udienza preliminare, svoltasi anche alla presenza del ES, non risultava essere più difensore di fiducia del predetto imputato.
A seguito di ricorso dell'interessato, con sentenza n. 5185 del 5/11/1999 la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza con rinvio sul rilievo che l'avv. Sassanelli, difensore di fiducia del ES, "non risulta mai essere stato revocato per cui aveva diritto alle notifiche di legge".
Con ordinanza 4/9/2000 il Tribunale di Bari, giudicando a seguito di rinvio, rigettava la richiesta di incidente di esecuzione, osservando che - poiché ne' all'udienza preliminare, ne' nel corso del dibattimento l'avv. Sassanelli aveva svolto attività difensiva a favore del ES - la sua nomina doveva ritenersi implicitamente revocata.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 24 disp. att. c.p.p. e 161 co. 4 c.p.p. sul rilievo che il Tribunale, riesaminando gli atti relativi ai verbali dell'udienza preliminare e del dibattimento, aveva rivalutato autonomamente ed arbitrariamente un argomento già delibato ed annullato dalla Suprema Corte.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che l'inerzia del difensore di fiducia non assume alcuna rilevanza giusta il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza 11/11/1994 proc. Nicoletti), secondo cui, fino alla eventuale dispensa dall'incarico, l'ufficio del difensore resta immutabile. Ne consegue che - poiché la revoca tacita del difensore nominato di fiducia non è prevista da alcuna norma processuale - il difensore, una volta nominato, ha diritto di ricevere tutte le notifiche previste dalla legge.
Orbene nel caso di specie risulta dagli atti (vedi fl. 8 fascicolo P.M. dichiarazione nomina dell'8/11/1993, depositata il 10/11/1993) che l'avv. Gaetano Sassanelli fu ritualmente nominato difensore di fiducia dal ES. Pertanto lo stesso, anche se nel corso dell'udienza preliminare e nel corso del dibattimento non svolse alcuna attività difensiva a favore del ES, deve ritenersi a tutti gli effetti difensore di fiducia e, come tale, ha diritto di ricevere tutte le notifiche previste dalla legge, a meno che dall'esame degli atti non risulti una revoca esplicita del mandato da parte dell'imputato.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari, che nel nuovo giudizio si adeguerà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo all'espletamento degli eventuali adempimenti consequenziali.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 611 - 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001