Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 18725
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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In tema di riparto delle "attribuzioni" in relazione alla composizione del giudice, il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa è attribuito alla cognizione del giudice in composizione monocratica, giacché la disposizione dell'art.21 legge 8 febbraio 1948, n.47 - che indicava il "tribunale" quale organo pluripersonale competente a giudicare il reato in questione - risulta oramai superata dalla nuove norme di ordinamento giudiziario e da quelle processuali che enunciano la regola generale della composizione monocratica del tribunale salvo tassative deroghe espressamente stabilite dalla legge e non è consentita una interpretazione estensiva che prefiguri ulteriori riserve di collegialità per fattispecie di reato, in origine attribuite da leggi speciali al tribunale o al pretore, in relazione alla particolare rilevanza della materia o del bene giuridico tutelato. (Nella specie, la Corte ha osservato che l'art. 48 ord. Giud., nel testo sostituito dall'art.14 d.lgs.19 febbraio 1998, n.51 prescrive che il tribunale giudica in composizione monocratica salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e l'art.33 bis cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art.10 della legge 16 febbraio 1999, n.479, prevede che il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti le ipotesi non previste dall'art.33 bis cod. proc. pen. e da altre disposizioni di legge che indichino la composizione del giudice in relazione alla specifica funzione da svolgere ovvero alla specifica figura di reato alla sua cognizione attribuita.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 18725
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18725
    Data del deposito : 21 marzo 2001

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