Articolo 368 del Codice di procedura penale
Articolo 329Articolo 321 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 368. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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