Art. 368. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.
Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 14
- 1. Indagini difensive, quale controllo da parte della pubblica accusa? (Cass. 14551/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2020
Nel caso in cui l'indagine difensiva necessiti dell'esercizio di un potere impositivo di cui la parte è priva, a fronte della richiesta del soggetto interessato (che peraltro può coincidere anche con la persona offesa), in caso di mancato sequestro il PM ha l'obbligo, sancito dall'art. 368 c.p.p. di rimettere la richiesta, corredata dal parere, al giudice delle indagini preliminari, la cui terzietà consente di valutare la prevalenza della segretezza o del diritto di difesa, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 92
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 5198Provvedimento: […] condividendolo, intende ribadire –, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto a ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 3, […]Leggi di più...
- art. 616, comma 1, cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 90 c.p.p.·
- abnormità provvedimento·
- art. 368 cod. proc. pen.·
- tassatività mezzi impugnazione·
- art. 568 cod. proc. pen.·
- sequestro probatorio·
- art. 585, comma 4, cod. proc. pen.·
- art. 125 cod. proc. pen.