Articolo 465 del Codice di procedura penale
Articolo 401Articolo 420 ter
Versione
24 ottobre 1989
Art. 465. Atti del presidente del tribunale o della corte di assise 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta.
2. Il provvedimento e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento e' comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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