Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 465. Atti del presidente del tribunale o della corte di assise 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta.
2. Il provvedimento e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento e' comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
2. Il provvedimento e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento e' comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Commentari • 24
- 1. Atti preliminari al dibattimento del presidente del Tribunale o Corte di assiseLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2023 · 267.46268
1. L'art.465 c.p.p.: comunicazione anticipazione o differimento udienza Incominciando a esaminare le norme deputate a regolare questa sub fase processuale, rileva innanzitutto l'art. 465 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 101
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20200Provvedimento: […] Deduce la ricorrente che in questo caso le eccezioni circa l'errata esecuzione della notifica ed il mancato rispetto dei sette giorni liberi prima ex art. 465 c.p.p., erano state sollevate udienza senza che né il giudice di primo grado, nè il giudice di appello, recepissero tali rilievi. 5. […]Leggi di più...
- rappresentanza difensiva·
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