Articolo 46 del Codice di procedura penale
Articolo 45Articolo 47
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24 ottobre 1989
Art. 46. Richiesta di rimessione 1. La richiesta e' depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed e' notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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