Articolo 545 del Codice di procedura penale
Articolo 544Articolo 512
Versione
24 ottobre 1989
Art. 545. Pubblicazione della sentenza 1. La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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