Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 545. Pubblicazione della sentenza 1. La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Commentari • 109
- 1. novità su presunzione di innocenzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 aprile 2026 · 236.7968
Presentato il disegno di legge A.C. 231, volto alla modifica all'articolo 545 c.p.p. e ad altre disposizioni in materia di garanzie dell'imputato in relazione alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva: vediamo cosa prevede. […] Il disegno di legge sulla presunzione d'innocenza È stato presentato il 14 aprile del corrente anno un disegno di legge finalizzato a modificare l'art. 545 c.p.p. che, com'è noto, […] Modifica all'art. 545 del codice di procedura penale L'art. 3 del disegno di legge A.C. 231 dispone quanto segue: “1. Dopo il comma 1 dell'articolo 545 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «1-bis. […]
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Giurisprudenza • 435
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 897Provvedimento: […] Sez. 2 Num. 897 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 29/11/2023 2.1 Con il primo motivo si eccepisce la violazione della legge processuale in relazione all'art. 545 c.p.p., assumendo che vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa tale da determinare la nullità della sentenza della Corte fiorentina resa all'esito della trattazione cartolare ex art. 23-bis, d.l. n.137/2020. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- giurisdizione penale·
- prova indiziaria·
- violazione legge processuale·
- obbligatorietà azione penale·
- improcedibilità azione penale·
- art. 23-bis D.L. 137/2020·
- archiviazione procedimento·
- art. 545 c.p.p.