Massima: L'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. La funzione parlamentare, per la rilevanza che la Costituzione gli riconosce nell'ordinamento democratico, è funzione pubblica che deve essere adempiuta «con disciplina ed onore» (art. 54 Cost.) e non tollera manifestazioni che, lungi dall'essere volte a dare rappresentazione ai diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, non sono improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica. […]
Massima: Ove venga in contestazione tra le Camere e l'autorità giudiziaria l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., la Corte costituzionale è chiamata non a giudicare la validità o la congruità delle motivazioni della deliberazione parlamentare d'insindacabilità, ma a verificare se, nella specie, l'insindacabilità sussista, cioè se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione. (Precedenti: S. 11/2000 - mass. 25127; S. 10/2000 - mass. 25123).
Leggi di più...- compito della corte costituzionale·
- valutazione del collegamento tra le opinioni espresse e le attività proprie del mandato parlamentare·
- parlamento·
- esclusione. (classif. 172007).·
- insindacabilità·
- valutazione ulteriore sul carattere diffamatorio delle opinioni espresse