Articolo 515 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 515.
(Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta)

Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 , convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191 , all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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