Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto il contratto avente ad oggetto un fondo rustico, rilevano la gratuità o onerosità del contratto, che devono valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico - sociale che il contratto medesimo è destinato obiettivamente ad adempiere; in particolare, causa tipica del contratto agrario è quella di costituire una impresa agraria su fondo altrui, e tale causa resta estranea al contratto di comodato avente ad oggetto un fondo rustico, anche nel caso in cui si tratti di comodato modale avente ad oggetto una cosa produttiva, all'interno del quale il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga anche un'attività di gestione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12216 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IP, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Santi Apostoli n. 81, presso l'avv. Massimo Fermanelli, difeso dall'avv. Michele Musei, giusta delega;
- ricorrente -
contro
IA ES;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, sezione specializzata agraria n. 808/01 del 23 maggio - 5 ottobre 2001 (R.G. 145/2001).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Michele Musei, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 24 gennaio 2000 LL IP chiedeva che il tribunale di Trani, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con IA.
ES, condannasse quest'ultimo all'immediato rilascio di un fondo, esteso 25 ettari, in agro di Coratio di proprietà, di esso istante, detenuto a titolo di comodato.
Esponeva l'attore che esso istante con scrittura privata dell'ottobre 1995 aveva concesso al IA la conduzione di tale terreno con la previsione, da un lato, che il IA avrebbe coltivato i terreni, facendo propri i prodotti, dall'altro che esso concludente avrebbe fornito il grano da seme nonché un corrispettivo di 2 milioni di lire, trattenendo, peraltro, il residuo contributo AIMA, che l'operatività di tale contratto era stata prorogata di un anno, con scrittura 4 ottobre 1996, la quale prevedeva, peraltro, un minore corrispettivo di lire 1.500.000. Con scrittura 25 settembre 1997 evidenziava, infine, l'attore, le parti avevano convenuto che il IA avrebbe rilasciato la parte dei terreni seminati a grano, mentre avrebbe continuato a detenere la restante parte, di circa 12 ettari, sempre con l'obbligo, a carico di esso concludente, di versare a controparte un corrispettivo di lire 2.500.000 al momento del pagamento della indennità AIMA, il IA peraltro, assumendo di detenere i terreni in questione a titolo di affitto, aveva omesso di rilasciarli al termine dell'annata agraria 1997-98, da cui l'esigenza del presente giudizio. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa pretesa eccependo che il rapporto inter partes doveva inquadrarsi nella fattispecie della colonia parziaria, con la conseguenza che il contratto in questione, stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, aveva a scadere, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 27 di questa ultima, al termine dei prescritti quindici anni e, quindi, alla fine dell'annata agraria 2009-2010.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 2-27 novembre 2000 accoglieva la domanda attrice e condannava, per l'effetto, il IA a rilasciare al LL i terreni in agro di Cosato della contrada Sansanelli, seminati ad avena, estesi circa 12 ettari nonché al pagamento delle spese di lite.
Gravata tale pronunzia dal soccombente IA la corte di appello di Bari, sezione specializzata agraria, con sentenza 23 maggio - 5 ottobre 2001 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza dei primi giudici rigettava la domanda proposta dal LL nei confronti del IA e condannava il primo a restituire a quest'ultimo il fondo rilasciato in esecuzione della sentenza di prime cure, atteso che il contratto, inter partes, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non poteva definirsi, comodato ma integrava un, vero esproprio contratto, agrario avente, per oggetto la concessione di un fondo rustico, riconducibile alla disciplina dell'affitto di fondo rustico contenuta nella legge n. 203 del 1982 in forza dell'art. 27 della stessa.
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 21 gennaio 2002, ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 marzo 2002, LL IP, affidato a due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede IA ES. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado - andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal tribunale in prime cure (che aveva qualificato il rapporto quale comodato) - sono pervenuti alla conclusione che il rapporto inter partes integri un vero e proprio contratto agrario, avente per oggetto la concessione di un fondo rustico, riconducibile alla disciplina dell'affitto di fondo rustico contenuta nella legge n. 203 del 1982, ai sensi dell'art. 27 di quest'ultima.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la riassunta, pronunzia denunziando, "violazione e falsa applicazione degli artt. 27 della legge n. 203 del 1982, 1361 c.c., 1803 e ss. c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all'art. 360 c.p.c, comma 1, nn. 3 e 5".
Si osserva, infatti:
- da un lato, che l'art. 27, l. 3 maggio 1982, n. 203 (secondo cui "le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici") non trova applicazione, con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, ancorché si tratti di comodato modale;
- dall'altro, che non è possibile ricondurre il rapporto inter partes alla figura dell'affitto di fondo rustico, atteso che il IA non ha versato o dato alcunché, avendo ricevuto un corrispettivo dal LL, il quale ha fatto proprio il contributo erogato dall'AIMA, che noli è un utile della conduzione.
3. La deduzione è infondata, sotto entrambi i profili in cui si articola.
3.1. Quanto, in primis, all'assunto secondo cui, l'art. 27 della l. 3 maggio 1982, n. 203 non è invocabile in caso di comodato di fondi rustici, si osserva come dedotto in ricorso e precisato, altresì, proprio nella giurisprudenza di questa corte regolatrice ivi richiamata che "il processo interpretativo di un negozio giuridico si risolve in due distinte operazioni l'una concernente la ricerca e la determinazione dell'intento pratico perseguito dalle parti, l'altra attinente alla sussunzione di questo dato storico entro lo schema giuridico che ad esso si ritenga adeguato: di tali operazioni solo la seconda è interamente soggetta al sindacato di legittimità, in quanto la prima, concretandosi in indagini e valutazioni di fatto, può essere sindacabile unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione".
Pacifico quanto precede si osserva che Cass. 5 ottobre 1995 n. 10447 ebbe, nella parte motiva, testualmente ad osservare: "nella specie il giudice a quo nel pervenire alla decisione impugnata ha fatto retta applicazione dei predetti principi, con motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici. Ha infatti, proceduto all'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti accertando in fatto, con adeguate argomentazioni, che le prestazioni dovute dal .... consistevano nel riconvertire il fondo da incolto a terra coltivata;
e nell'esecuzione di opere ..... di particolare rilevanza economica (costruzione della recinzione); ha, quindi, provveduto alla qualificazione giuridica dei predetti elementi, rilevando l'esistenza di una fittanza agraria in quanto le accertate prestazioni erano non solo onerose in maniera inconciliabile con la gratuità del comodato, ma comportavano la costituzione di un'impresa agricola, implicando l'attività richiestagli la coltivazione dei terreni dovendo restituire gli stessi in condizione di produzione in atto (coltivati e non semplicemente - secondo quanto erroneamente assume la ricorrente - coltivabili)". "In buona sostanza il giudice a quo - concluse nella specie la propria indagine Cass. 5 ottobre 1995 n. 10447, cit.) sulla base delle accertate finalità pratiche del contratto in questione, lo ha esattamente qualificato come affittanza agraria, avendo esso per oggetto un fondo rustico, sia pure in stato di abbandono (ma non per questo improduttivo), in cui il concessionario doveva impiantare una propria impresa agricola, e consistendo la controprestazione a favore del concedente nel vantaggio economico di vedersi riconsegnare alla scadenza un fondo rustico attivo e funzionale corredato dalle opere necessarie per la sua buona conduzione... In siffatto congegno causale, ove le reciproche prestazioni sono interdipendenti, essendo l'una dazione in godimento del terreno) causa dell'altra (riattivazione della produttività del fondo e opere connesse,) giustamente è stata esclusa la figura giuridica del comodato modale, la cui causa resta l'attribuzione a titolo gratuito del godimento del bene, posto che il previsto onere non può mai integrare un corrispettivo di quel godimento, ma ne delimita solo l'estensione e le modalità (v. Cass. 23 giugno 1990 n. 6358)". Applicando - come sollecitato dallo stesso ricorrente - i principi sopra richiamati al caso di specie è palese, come anticipato, la correttezza della sentenza impugnata.
Come assolutamente pacifico e in alcun modo contestato dalla difesa di parte ricorrente i contributi AIMA costituiscono una rendita o utile riveniente dalla coltivazione del fondo e produzione del grano, spettante per legge al coltivatore produttore e non al proprietario concedente.
Certo che nella specie tali contributi, salvo che per minima parte;
anziché essere fatti propri dal IA, cui spettavano per legge, erano "trattenuti" dal LL, è di palmare evidenza, che nella specie era realizzata, puntualmente, la fattispecie disciplinata dall'art. 27 della legge n, 203 del 1982, come esattamente, rilevato dai giudici del merito.
Infatti:
- da un lato, il LL ha concesso al IA il godimento di un fondo rustico, di sua proprietà, perché lo stesso lo coltivasse e ne facesse propri i frutti (come è tipico di qualsiasi contratto di affittanza agraria);
- dall'altro, il IA, conduttore, "compensava" il LL, per il detto godimento, rinunziando, in favore dello stesso LL, alla maggior parte della integrazione del prezzo del grano e degli altri cereali, altrimenti a lui ex lege spettanti (dette integrazioni, in altri termini, che il IA trasferiva al LL costituivano il corrispettivo per il godimento del fondo).
3.2. In merito, ancora, all'assunto secondo cui il rapporto inter partes non può qualificarsi di affitto in quanto "il IA non si è obbligato e non ha mai eseguita alcuna controprestazione (canoni o altri oneri) anzi ha avuto pure un corrispettivo" e "la circostanza che poi il LL abbia percepito la integrazione sul prezzo del grano e degli altri cereali non si configura come un onere, inserito nel contratto in funzione di un corrispettivo tale da eliminare la essenziale gratuità del negozio, ma come modalità autonoma, sganciata dal sinallagma contrattuale" è sufficiente osserva - che come riferito sopra - per legge beneficiario dei contributi AIMA può essere solo e esclusivamente il coltivatore produttore. Certo che nella specie coltivatore produttore dei terreni per cui è controversia è il IA, e non certamente il LL, è di palmare evidenza che quest'ultimo in tanto percepisce i contributi in questione (in forza di un accordo con il IA) in quanto il IA medesimo provvede alla conduzione dei terreni in parola. Non può per l'effetto negarsi che tali contributi siano in rapporto di sinallagmaticità con l'attività di coltivazione svolta dal IA.
4. Con il secondo motivo il ricorrente, lamenta, ancora, "omesso esame di documenti e risultanze processuali: illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Si osserva, infatti, che dalla documentazione in atti nel fascicolo di ufficio di primo grado il, LL ha percepito, per l'anno 1998, dall'AIMA, per l'avena, unicamente lire 2.104.800, mentre ha versato al IA, lire, 2.500.000 cioè a dire più di quanto percepito a titolo, di contributi, per cui appare ictu oculi che le somme percepite dal LL sono addirittura inferiori a quelle versate al IA.
5. La deduzione è sotto più profili, inammissibili.
5.1. In primis si osserva, in termini opposti rispetto a quanto presuppone la difesa del ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, ON spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove;
controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere: tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato, difformi dalle aspettative è dalle deduzioni idi parte (Sn questo senso, ad esempio,' Cass. 8 agosto 2000, n. 10414 specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che parte ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto i ricordati profili, si limita, dopo avere del tutto apoditticamente affermato che la sentenza gravata presenta una "motivazione illogica ed inadeguata, nonché contraddittoria ed insufficiente" a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa.
5.2. Quanto ancora, all'omesso esame della certificazione rilasciata dall'AIMA nell'anno 1998, nonché della lettera 22 settembre 2000 della stessa AIMA si osserva che la deduzione è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
5.2.1. Sotto il primo profilo si osserva che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le clausole contrattuali non rettamente interpretate, nonché le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass,. 1 giugno 2001 n. 74349), evidenziando, in particolare, in cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass. 13 settembre 2000 n. 12080; Cass. 10 marzo 2000 n. 2802, Cass 25 marzo 1999 n. 2838). Pacifico quanto sopra si osserva che ne' nella parte espositiva, ne' in quella motiva del ricorso la ricorrente ha trascritto neppure per sunto il contenuto del documento 13 delle produzioni di primo grado e della lettera AIMA del 22 settembre 2000, limitandosi a fare riferimento ad alcuni dati a suo soggettivo giudizio emergenti da tali documenti e non ponendo questa Corte - in violazione del puntuale precetto di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. - nelle condizioni di apprezzare se sussistono, o meno, i vizi denunziati della sentenza gravata.
5.2.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, le considerazioni svolte, pur se idonee a dimostrare che nell'anno 1998 il "contratto" inter partes per i più svariati motivi non si è risolto in un vantaggio per il LL, in alcun modo contraddicono le assorbenti e convincenti considerazioni svolte dai giudici del merito, nel ritenere l'esistenza di un vero e proprio contratto di affitto (specie considerato che le deduzioni si riferiscono a un solo anno e non a tutto lo svolgimento del rapporto).
6. Risultato, infondato in ogni sua parte il proposto ricorso in conclusione, deve rigettarsi. Nulla sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità, non adendo svolto il IA attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003