Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12216
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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Al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto il contratto avente ad oggetto un fondo rustico, rilevano la gratuità o onerosità del contratto, che devono valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico - sociale che il contratto medesimo è destinato obiettivamente ad adempiere; in particolare, causa tipica del contratto agrario è quella di costituire una impresa agraria su fondo altrui, e tale causa resta estranea al contratto di comodato avente ad oggetto un fondo rustico, anche nel caso in cui si tratti di comodato modale avente ad oggetto una cosa produttiva, all'interno del quale il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga anche un'attività di gestione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12216
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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