Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2306.
(Riduzione di capitale).
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.
(Riduzione di capitale).
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.
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- 1. Liquidazione del socio receduto nelle società di persone e contestuale aumento di capitaleAccesso limitatoCristina Cengia · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2018 · 265.53183
Giurisprudenza • 16
- 1. Trib. Napoli, sentenza 02/08/2022, n. 7623Provvedimento: […] [...] bensì della Parte_5 società della quale aveva cessato di essere socio a seguito di riduzione di capitale ex art. 2306 c.c. intervenuta il 13 luglio 2013 e conseguente cessione della propria quota;Leggi di più...
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- criterio dei netti patrimoniali·
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- deficit fallimentare·
- prescrizione azione di responsabilità·
- art. 2260 c.c.·
- onere della prova