Articolo 534 del Codice di procedura penale
Articolo 533Articolo 459
Versione
24 ottobre 1989
Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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