Provvedimento: […] L'art. 534 c.p.p. dispone, come è noto, che, "a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo", dal che si evince che il DO o e il RA hanno avuto tempestivamente notizia che l'appello avrebbe ricostruito o, quanto meno, avrebbe potuto ricostruire, il fatto in determinati termini, diversi rispetto a quelli che avevano portato alla ricostruzione contestata nel capo di imputazione, consentendo, così, agli imputati, specialmente al DO, sin da quel momento la più ampia possibilità di difendersi.
Leggi di più...- configurabilità·
- concorso di cause·
- pluralità di posizioni di garanzia·
- reato·
- causalità (rapporto di)·
- obbligo giuridico di impedire l'evento