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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Nota redazionale
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Commentari • 16
- 1. Il civilmente obbligato per la pena pecuniariahttps://www.studiocataldi.it/ · 251.4497
[…] Dalla lettura della norma emerge quindi che il civilmente obbligato è il soggetto che è tenuto a pagare la somma equivalente alla pena pecuniaria inflitta all'imputato, se costui è insolvibile, come previsto anche dall'art. 534 c.p.p. […] Art 89 c.p.p Art. 534 c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2021, n. 1592Provvedimento: […] Il provvedimento in esame, intitolato "Riesame sulla misura cautelare reale ex art. 324 cod. pro. pen. avverso ordinanza del Gip di Forlì del 15/5/2020" e col quale si fanno valere vizi di legittimità del provvedimento impugnato, è stato dunque correttamente trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568 comma 5, cod. proc. pen.: è il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro probatorio eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 534 cod. proc. pen. ad essere suscettibile di richiesta di riesame, ai sensi degli artt. 355, comma 3, e 324 cod. proc. pen.. 2 Orbene, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- competenza tribunale del riesame·
- legittimità provvedimento genetico·
- riesame art. 324 cod. proc. pen.·
- sequestro probatorio·
- opposizione ex art. 263 cod. proc. pen.