Articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 maggio 1952
Art. 6.
(Contenuto e documentazione della domanda di concessione)


La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.
La domanda devo essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della localita' e dai disegni particolari degli impianti.
Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.
Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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