Articolo 2404 del Codice civile
Articolo 2403 bisArticolo 2405
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2404.

(( (Riunioni e deliberazioni del collegio).)) (( Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
La riunione puo' svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalita', anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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