Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2324.
(Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione).
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societa' possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
(Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione).
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della societa' possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
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- 1. L’accomandante risponde dei debiti tributari della s.a.s. estinta nei limiti della quota di liquidazioneAccesso limitatoAnna Maria Zigrino · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2026 · 34.181583
Giurisprudenza • 466
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/02/2024, n. 312Provvedimento: […] deduceva inoltre che di tale credito dovesse essere data prova nel corso del giudizio di opposizione ove l'opposto assumeva la veste di attore sostanziale, evidenziando che l'art. 2324 c.c. limitava la responsabilità dei soci accomandanti “alla quota di liquidazione” e che, tuttavia, nel caso in esame non era stata corrisposto alcunché a fini liquidatori, dal momento che la società aveva cessato la propria attività sociale ed era stata sciolta con una perdita diLeggi di più...
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