Articolo 1833 del Codice civile
Articolo 1832Articolo 1834
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19 aprile 1942
Art. 1833.

(Recesso dal contratto).

Se il contratto e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non puo' richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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