Articolo 2004 del Codice civile
Articolo 2003Articolo 2005
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19 aprile 1942
Art. 2004.

(Limitazione della liberta' di emissione).

Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non puo' essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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