Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2720.
(Efficacia probatoria).
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
(Efficacia probatoria).
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
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- 1. News ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 251.94653
Le scritture prescritte dalle leggi tributarie costituiscono atto ricognitivo sfavorevole al dichiarante con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. Pubblicato il 28/12/18 00:00 [Doc.5690] di Redazione IL CASO.it
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Foggia, sentenza 19/07/2021, n. 1823Provvedimento: […] Più nel dettaglio, deve osservarsi che è principio pacifico in giurisprudenza, quello secondo cui le scritture previste dalle leggi tributarie – quale il registro delle fatture di acquisto oggetto di causa -, pur non rientrando nella disciplina di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., per non rivestire le stesse la natura di “libri” e “scritture contabili” rilevanti ai sensi di dette disposizioni codicistiche, hanno le caratteristiche degli atti ricognitivi di un pregresso rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2720 c.c.Leggi di più...
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