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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2104.
(Diligenza del prestatore di lavoro).
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
(Diligenza del prestatore di lavoro).
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
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Consulenza legale Q201616437 (Articolo 2104 Codice Civile - Diligenza del prestatore di lavoro) «La questione principale riguarda la possibilità/legittimità o meno, da parte di chi usufruisce dei permessi di legge finalizzati all'assistenza al familiare...»
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- 1. Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 346Provvedimento: […] Parte ricorrente ha adito in data 21.12.22 questo tribunale chiedendo accertarsi la violazione da parte convenuta dell'obbligo di diligenza ex art.2104 c.c. e quindi la responsabilità della stessa in relazione ai fatti infra individuati con condanna al risarcimento del danno in relazione al lucro cessante a causa del rallentamento della produzione e da liquidarsi in misura di euro 10000,00 o comunque in via equitativa. […] Recita l'art.2104 cc.: “[I]. […] Gli artt. 2104 e 2105 c.c. , richiamati dalla disposizione dell' art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, […]Leggi di più...
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