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1 luglio 1931
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25 luglio 1953
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15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
Art. 466.
(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati)
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)) ((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.))
(17)
----------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le pene stabilite dall' art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.
(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati)
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, ((con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)) ((Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.))
(17)
----------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "Le pene stabilite dall' art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 agosto 1953.
Commentari • 3
- 1. Art. 19 bis disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penalehttps://www.brocardi.it/ · 250.42618
[…] Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse: a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale; b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale; c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 20/12/2024, n. 47082Provvedimento: […] Considerato che il primo motivo con il quale la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella diversa ipotesi di cui all'art.466 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (p.3) che con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali la condotta in esame non sia sussumibile nella ipotesi di cui all'art.466 cod. pen. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 459 cod. pen.·
- riqualificazione giuridica del fatto·
- art. 466 cod. pen.·
- spese processuali·
- circostanza attenuante art. 62 n.4 cod. pen.·
- vizio di motivazione·
- determinazione della pena·
- condizione di non punibilità art. 131 bis cod. pen.·
- Cassa delle ammende