Provvedimento: […] Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto. Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha provato l'insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti. Come rammentato nell'interesse del Fallimento ricorrente, ai sensi dell'art. 2214 c.c., (richiamato dall'art. 2302 c.c.), la società in nome collettivo deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari; l'inventario, ex art. 2217, comma 2, c.c., si chiude con il bilancio e con il rendiconto;
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