Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
In tema di dichiarazioni indizianti rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità e che suddetti indizi attengano al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese contro l'imputato del reato di estorsione da parte del soggetto passivo, a fronte della astratta possibilità che quest'ultimo, nel corso di una precedente audizione, avesse reso dichiarazioni non fedeli alla realtà dei fatti, evidenziando come rispetto al delitto da cui era offeso, il dichiarante si trovava comunque in una posizione di estraneità ed assumeva la veste di testimone).
Commentari • 4
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitatahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Art. 60 - Assunzione della qualità di imputatohttps://www.filodiritto.com/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2017, n. 20936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20936 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
20936- 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/04/2017 SENTENZA N...... 1070 Composta dagli ill.mi sig.ri: GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - N.47724/2016 GIUSEPPE COSCIONI VINCENZO TUTINELLI SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO RA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Procuratore Generale in persona del dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 1 Uditi i difensori avv.ti Mariano Omarto per IN NC che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e avv.to Marco Muscariello in sostituzione dell'avv.to Abet che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 21 giugno 2016 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 25 giugno 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ciascuno IN NC e IN EB, in quanto ritenuti colpevoli dei delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione aggravata.
1.2 Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. IN NC deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo all'art. 63 cod.proc.pen. e 603 cod.proc.pen.; in particolare esponeva che il vizio della sentenza impugnata doveva essere ravvisato nella mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale tramite l'audizione della parte offesa dell'estorsione, pur richiesta in sede di motivi di appello, e nella omessa dichiarazione di inutilizzabilità per violazione dell'art. 63 cit. della deposizione dello IO, parte offesa del delitto di estorsione. Questi, infatti, era stato sentito senza le garanzie di cui al citato art.63 quando, in una seconda occasione emergevano indizi di reità a suo carico in relazione alle falsità precedentemente affermate nel corso della prima audizione. Doveva ritenersi trattarsi di inutilizzabilità patologica che rendeva del tutto inutilizzabili le dichiarazioni compiacenti;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo all'art. 192 cod. proc.pen. per non essere stata effettuata alcuna adeguata indagine sulla credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia a seguito della mera produzione dei verbali da parte del P.M.; e 629- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento agli art. 416 bis cod.pen., in relazione al parametro dettato dall'art. 533 cod. proc.pen. per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente pur non ricorrendo prove della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio;
al proposito lamentava come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non avevano confermato le accuse dello IO la cui attendibilità era dubbia. Difatti il TT ed il ON avevano escluso il coinvolgimento dei IN in quel fatto estorsivo così come alcun riscontro poteva ricavarsi dalle dichiarazioni di ET e ER. Peraltro non era stato chiarito in qual modo la condotta del IN poteva ricondursi alla fattispecie di concorso esterno;
7 violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. IN EB proponeva ricorso per cassazione tramite i propri difensori. Nel ricorso a firma avv.to Abet si lamentava: violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc.pen., per erronea applicazione degli artt.192 comma terzo cod. proc.pen., 530 cod.proc.pen. in relazione all'accertato concorso esterno in associazione mafiosa pur nella assoluta incertezza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nel difetto di riscontri individualizzanti;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo al ritenuto concorso in estorsione aggravata di cui mancavano gli estremi ed alla contraddittorietà ed insufficienza della prova relativa, anche per inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc.pen.; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Precisava che il IN era stato condannato a pena severa benché la motivazione fosse carente rispetto alla necessaria individuazione degli elementi del concorso esterno tipici della figura dell'imprenditore colluso;
si era fatto generico riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenute riscontrate: dal ritrovamento di una pen-drive contenente i nomi di soggetti estorti ed i nomi degli imputati e dalle stesse ammissioni dell'imputato che aveva ammesso soltanto un ruolo di intermediazione nell'interesse esclusivo delle imprese estorte. Tuttavia, non poteva ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che la Co. Cem, impresa dei IN, avesse raggiunto una posizione di monopolio nelle forniture di calcestruzzo nella provincia di Caserta poiché gli imprenditori escussi avevano negato di avere subito l'imposizione della suddetta ditta per volere del locale clan. Sicchè l'esistenza di tale posizione dominante doveva ritenersi essere stata esclusa dalle emergenze istruttorie delle indagini preliminari posto che mai alcuno aveva riferito di essersi rivolto a Co.Cem per volere della locale cosca mafiosa. Si procedeva poi all'analisi delle singole dichiarazioni degli imprenditori i quali avevano sempre dichiarato che la ragione dell'intervento della Co. Cem era individuabile in motivi puramente commerciali relativi ai migliori prezzi praticati sicchè doveva ritenersi essere stato acquisito un preciso riscontro negativo alle accuse provenienti dai collaboratori. Quanto alle specifiche singole accuse il ON aveva riferito circostanze non chiare e comunque smentite dalle dichiarazioni degli imprenditori che avevano escluso il ruolo dei IN disegnato dal predetto pentito, così come ammesso dalla stessa sentenza di appello. CA e ER avevano reso dichiarazioni di contenuto generico come ammesso dalla stessa pronuncia;
ET aveva confermato che erano i IN a dovere versare denaro al clan ed aveva riferito di un pagamento escluso dallo stesso interessato. Al proposito si evidenziava ancora come la Corte di appello non aveva motivato in ordine ad un episodio 3 raccontato dallo stesso ET e dal quale emergeva come i ricorrenti fossero stati oggetto di un progetto incendiario ai loro danni incompatibile con il loro supposto ruolo di concorrenti. Analogamente doveva ritenersi quanto alle accuse del TT che erano state smentite dalle dichiarazioni di quegli imprenditori che avevano negato di avere pagato somme tramite i IN e di avere scelto la Co.Cem perché imposta. Quanto ai riscontri ricavati dalle conversazioni intercettate, le stesse non avevano contenuto significativo e individuavano soltanto l'astio del NA nei confronti dei ricorrenti;
infine le ammissioni del IN riguardavano soltanto il ruolo di intermediario nell'esclusivo interesse delle vittime. Con riferimento al capo I) si deduceva ancora come IO avesse reso in due distinte occasioni dichiarazioni totalmente contrastanti ed errata era la valutazione dei giudici di merito che avevano utilizzato solamente quelle rese in seconda battuta in violazione della disciplina dettata dall'art. 63 cod. proc.pen.; inoltre le accuse della parte offesa erano non conciliabili con le dichiarazioni del ON sicchè doveva escludersi l'esistenza di un adeguato quadro probatorio. Il secondo difensore di IN EB avv.to Mariano Omarto lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc.pen. con riguardo alla individuazione della convergenza del molteplice ed alla necessaria ricerca di riscontri esterni individualizzanti rispetto alla posizione di IN EB e mancata assunzione di prova decisiva. La sentenza impugnata incorreva nel vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta esistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato ricavati da dichiarazioni di collaboratori di giustizia valutate in assenza di adeguata spiegazione del percorso logico giuridico effettuato. Nessuno dei collaboratori aveva difatti reso dichiarazioni che permettessero di individuare con precisione la condotta del ricorrente e l'attribuibilità allo stesso di specifici fatti. Generiche erano le accuse di ER, ON e CA ed in conflitto con queste quelle successive di ET e TT. Il IN era intervenuto a mediare le estorsioni solo nell'interesse degli estorti da qui doveva escludersi la rilevanza dell'annotazione nella pen-drive sequestrata al TT. Sussisteva pertanto la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alle precise circostanze riferite dal IN in sede di interrogatorio di garanzia circa il proprio ruolo. Inoltre era mancato l'ulteriore riscontro estrinseco della posizione dominante all'interno del sistema di fornitura del calcestruzzo escluso dagli imprenditori escussi sicchè doveva escludersi qualsiasi vantaggio per i fratelli IN nel loro intervento. violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per concorso in estorsione ed inutilizzabilità delle dichiarazioni dello IO per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen. come si ricavava dalle modalità e dal contenuto delle due audizioni che venivano ripercorse, essendo stato risentito come 4 soggetto informato dei fatti dopo che erano stati acquisiti indizi di reità di favoreggiamento o di false dichiarazioni. violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in tema di riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 e di omessa concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere respinti. Quanto al'eccezione di inutilizzabilità delle seconde dichiarazioni dello IO, esposta nel primo motivo del ricorso IN NC, nel secondo motivo ricorso avv.to Abet ed avv.to Omarto, la doglianza è infondata. Deve innanzi tutto osservarsi che l'eccezione è già stata proposta e respinta nel corso del procedimento attivato ex art. 311 cod.proc.pen.; con la sentenza 29 aprile 2015 di questa sezione si è già affermato come la questione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa IO per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 è infondata. Inoltre, secondo l'orientamento di questa Corte, cui si ritiene dovere aderire, poiché l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo, devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese contro l'estorsore dal soggetto passivo del reato di estorsione che sia indiziato di favoreggiamento nei confronti dell'estorsore medesimo, perché rispetto al delitto da cui è offeso, il dichiarante si trova in una posizione di estraneità ed assume la specifica veste di testimone (Sez. 2, n. 2539 del 05/05/2000, Rv. 216299). Inoltre, questa Sezione, al proposito della utilizzabilità di atti e giudizio abbreviato ha recentemente affermato come ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato in fase d'indagini, in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare, poichè di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità (Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2016, Rv. 268378); la validità di tali principi deve essere ribadita anche nel caso in esame al proposito delle dichiarazioni dello IO. Invero, a parte la considerazione che questi al momento della sua seconda audizione quando rendeva dichiarazioni accusatorie nei confronti degli odierni ricorrenti, non poteva ritenersi indagato per alcuno specifico reato essendo soltanto emersa una generica possibilità che avesse reso dichiarazioni non fedeli alla realtà dei fatti, la sua successiva audizione quale persona informata sui fatti precluderebbe eventualmente l'utilizzabilità delle precedenti escussioni nei suoi confronti ai sensi della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 63 cod. proc.pen. ma non anche dei riferimenti 5 operati a terzi. Posto infatti che a quel momento non erano emersi chiari indizi di realità a suo carico, che lo IO non era iscritto nel registro indagati non può ritenersi che a fronte di una astratta possibilità di reato questi dovesse già essere sentito con l'assistenza del difensore e che le sue affermazioni risultino conseguentemente inutilizzabili anche erga alios. Quanto alle ulteriori doglianze proposte con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del predetto IO, parte offesa del delitto di estorsione consumato in concorso dai ricorrenti, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); si è anche affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) nel caso di specie evidentemente non ravvisabili. I giudici di merito con valutazione conforme hanno non soltanto proceduto all'analisi approfondita della attendibilità della IO, ritenendo che le accuse formulate solo nel corso del secondo esame, fossero attendibili e dovute al forte clima intimidatorio nel quale si sono svolti i fatti, ma hanno individuato molteplici riscontri alle accuse dello stesso individuati nelle stesse ammissioni di IN EB e nel contenuto delle conversazioni intercettate che riguardano il NA. Quest'ultimo in particolare, in quelle frasi riportate nella pronuncia di primo grado da pag. 70 in poi, evidenzia chiaramente il ruolo della Co.Cem. e le ragioni del contatto tra i IN e lo IO. Pertanto alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione si ravvisa nel suddetto procedimento poiché ben lungi dall'essere prive di valore specifico le dichiarazioni di IO affermano il pieno coinvolgimento di ricorrenti nei fatti loro contestati. E quanto alla mancata escussione della parte offesa in sede di rinnovazione probatoria, pure richiesta in appello dai difensori, la Corte di Napoli appare avere correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260840). Posto quindi che il diritto alla prova deve ritenersi affievolito in ragione del rito prescelto, la scelta operata dalla Corte adeguatamente motivata a pagina 10 della sentenza 6 impugnata, esclude qualsiasi vizio anche sotto il profilo del difetto di motivazione avuto riguardo alle logiche argomentazioni esposte dal giudice di appello che ha anche rilevato la tardività della richiesta. In conclusione, l'affermazione di responsabilità quanto al capo I) si sottrae ad ogni censura perché svolta sulla base della corretta valutazione, logicamente esposta, delle dichiarazioni della parte offesa della estorsione che ha accuratamente descritto ruolo svolto dagli imputati.
2.2 Quanto all'affermazione di responsabilità per il capo a), pure contestata sotto molteplici profili con i motivi di ricorso, deve al proposito essere ricordato come la valutazione della chiamata di correità quale idoneo elemento di prova presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza un collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero infatti che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che, seppur inidonea ex a se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta. L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro perciò può consistere anche in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò deriva che una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. 6, n. 2775 del 12/1/1995, Rv. 200994). Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito paiono avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi e deve innanzi tutto essere escluso che la natura del rito prescelto, allo stato degli atti ed avente natura essenzialmente cartolare, impedisca ex se il giudizio di attendibilità intrinseca, così come pure prospettato nei motivi di ricorso di IN NC. In caso di rito abbreviato, l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia va valutata alla luce dei criteri di precisione, spontaneità, reiterazione, assenza di motivi di astio o vendetta, ricavabili dagli atti acquisiti legittimamente al fascicolo del P.M. ed utilizzabili per la decisione, non potendo certamente ritenersi che la scelta del rito operata dallo stesso imputato elida la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori. Tanto premesso, deve poi ricordarsi come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè come nel caso in esame di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). E nel caso specifico, con le osservazioni formulate a pagina 14, la pronuncia di appello spiega adeguatamente come le affermazioni di più collaboratori di giustizia concordino sul ruolo svolto dai IN in pieno accordo con i componenti di vertice della cosca Belfiore e precisano che certamente, tale attività di collaborazione nel settore delle estorsioni e nella attività imprenditoriale, abbia costituito un fondamentale contributo per il rafforzamento del gruppo criminale soprattutto nel settore delle costruzioni edili. In questo senso, quindi, la pronuncia di appello motiva adeguatamente circa il presupposto fondamentale del ritenuto concorso esterno, ravvisato proprio nell'apporto fornito dai IN alla cosca Belfiore ed al rafforzamento delle attività operative criminali e di infiltrazione della economia legale. Ed a fronte delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia quanto al capo a), le sentenze di merito, con valutazione conforme, richiamano il contenuto della pen drive sequestrata al TT che contiene proprio riferimento ai IN quali 8 soggetti coinvolti nelle attività intimidatorie ai danni di varie imprese nonché il contenuto di quelle conversazioni intercettate, tra NA ed altro soggetto, ampiamente riportate nella pronuncia di primo grado e nelle quali è chiaro, reiterato e specifico, il riferimento ai ricorrenti ed alla loro impresa quale espressione delle attività della cosca Belfiore. Quanto al contenuto di tali conversazioni, che pure i ricorrenti contestano va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte. In relazione poi alle contestazioni riguardanti lo specifico ruolo ammesso da EB IN nella attività estorsiva della cosca Belfiore, bisogna ricordare come colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n.2833 del 27/9/2012, Rv. 254298); detto principio deve poi essere specificato sottolineando come solidarietà umana ed agire nell'interesse esclusivo della vittima vanno esclusi quando l'autore del fatto solleciti i pagamenti, si rechi a ritirare le somme, ponga in essere condotte finalizzate ad impedire di essere individuato dagli organi di P.G., faciliti il trasferimento del denaro estorto ad altri soggetti, custodisca il prezzo del reato prima e ne permetta poi il godimento agli estorsori. Tali condotte, infatti, sono incompatibili con l'agire nell'esclusivo interesse della vittima perché finalizzate all'esecuzione della fattispecie estorsiva e poste in essere in cooperazione con l'autore dei fatti. Appare evidente infatti che tali condotte, ammesse da uno degli stessi ricorrenti, operate in più occasioni, sempre in concorso con gli esponenti della cosca, ai danni di diversi imprenditori operanti nello stesso settore edilizio, attuano un contributo materiale e morale e ciò sia in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva, sotto il profilo della rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato da cui proviene la richiesta, sia con riguardo alle attività esecutive di definizione dei pagamenti e trasmissione delle somme. Così finendo per attuare proprio il programma delittuoso dell'associazione di cui 9 all'art. 416 bis cod.pen. in connessione con la quale si viene ad operare nell'espressione della figura tipica del concorrente esterno nel delitto associativo a concorso necessario. Né può avere rilievo la mancata dimostrazione della condizione di monopolio esercitata dalla Co.Cem nel settore della fornitura di calcestruzzo;
l'assenza di riscontri provenienti dalle dichiarazioni degli imprenditori alle precise accuse dei collaboratori di giustizia (TT ed altri) circa il ruolo dei IN, la sussistenza di conflitti tra questi ultimi ed altri esponenti della cosca ed i conseguenti progetti criminali ai loro danni come riferiti da altri pentiti (ET), sono aspetti che comunque non rilevano ai fini della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Le sentenze di merito hanno adeguatamente spiegato per quali ragioni ritenere fortemente intimiditi gli altri operatori del settore sentiti nel corso delle indagini sicchè l'utilizzazione per la ricostruzione dei fatti delle dichiarazioni dei collaboratori, unitamente alle conversazioni intercettate che vedono protagonista il NA, è operazione del tutto logica e priva di contraddizioni;
secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Nel caso in esame la mancata dimostrazione della esistenza di una condizione di totale monopolio nelle forniture di calcestruzzo non è elemento decisivo ai fini della contestazione della condotta di concorso esterno che appare comunque adeguatamente ricostruita in ragione dei plurimi elementi di prova richiamati (dichiarazioni collaboratori-dichiarazioni IO-sequestro pen drive- ammissioni IN EB- contenuto conversazioni NA) e che non può essere esclusa da tale smentita che non riguarda appunto un elemento della condotta. La condotta concorsuale nel delitto associativo mafioso è infatti indipendente dalla sussistenza o meno di tale condizioni di prevalenza assoluta nell'ambito del mercato dei fornitori. Così come prive di rilievo decisivo sono quelle dichiarazioni degli imprenditori escussi che hanno negato di essersi sati contattati a nome della cosca dai Belfiore;
i giudici di merito hanno con valutazione conforme negato la valenza decisiva di tale dato non sulla base di un ragionamento assertivo ed apodittico, così come pure denunciato con i ricorsi, bensì in forza di precise ed argomentate emergenze istruttorie, costituite oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori, da elementi di natura documentale (il contenuto della pen drive), dalle stesse ammissioni di IN EB. Il ragionamento seguito appare pertanto e con evidenza privo di illogicità manifesta ma anzi strettamente connesso alla valenza del complessivo materiale probatorio. E così analogamente privo di rilievo decisivo appare la possibilità di attentati, progettati da esponenti della cosca ai danni della Co.Cem. dei IN, essendo stato dimostrato che stante i rapporti di stretto collegamento esistenti, alcuni esponenti della famiglia camorristica avevano progettato un più 10 stabile coinvolgimento di interessi personali in quell'impresa poi non attuato ed a fronte del quale progettavano una reazione, senza che tale dato costituisca comunque elemento decisivo poiché non nega il nucleo fondamentale della condotta di concorso esterno. Alla luce delle predette considerazioni i ricorsi devono essere respinti ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 07 aprile 2017 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE. 2 IL CASSA "CANCELLIERE EMADI, R P Claudia Planelli) U S S E T R O O C All N 11