Sentenza 30 novembre 2017
Massime • 1
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, anziché decidere nel merito, si era limitata ad annullare con rinvio la sentenza resa dal tribunale, sul presupposto che erroneamente il giudice di primo grado avesse provveduto, mediante la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod.proc.pen., ad integrare l'omessa motivazione su alcuni capi di imputazione).
Commentari • 6
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La massima Integra il delitto di cui all' art. 612 c.p. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, comunque non finisce qui, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa - Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 9392). Fonte: Ced …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2017, n. 58094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58094 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2017 |
Testo completo
58094-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1761 SC Ippolito UP 30/11/2017 Anna Criscuolo R.G.N. 22319/2017 GE Capozzi Alessandra Bassi Relatore - Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento nei confronti di AM SA nato il [...] in [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/10/2016 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
+ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato la nullità della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 5 novembre 2014, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.
1.1. A fondamento della decisione, il Collegio del gravame ha evidenziato diversi profili di nullità, in particolare: - che la mancanza di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alle imputazioni da 1m2) a 24m3) (ascritte agli imputati ON OR, SA IL, DO SI, SA AM, PI NI AM e UA D'GE) non può ritenersi sanata dalla correzione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen. (con provvedimento depositato all'esito dell'udienza camerale celebrata il 16 giugno 2015), atteso che tale procedura correttiva non può essere seguita allorchè occorra "completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'art. 546" stesso codice;
-che la "seconda" sentenza depositata il 16 giugno 2015, recante l'aggiunta delle parti mancanti in quella originariamente depositata, deve ritenersi "nuova" e giuridicamente inesistente, in quanto emessa dopo che la sentenza che definiva il processo era già stata pubblicata, ufficializzata ed impugnata, dunque in un momento nel quale il giudice si era ormai spogliato della potestas iudicandi;
-- che v'è incertezza sui capi d'impugnazione per i quali è stata pronunciata la condanna, là dove il dispositivo reca l'affermazione della penale responsabilità nei confronti degli imputati in ordine ai reati "loro rispettivamente ascritti come contestati in epigrafe", mentre il dispositivo non reca alcuna epigrafe e la sentenza non contiene alcuna indicazione delle imputazioni per le quali è stata resa;
che la motivazione della sentenza è comunque assente, atteso che il Giudice si è limitato a trascrivere il contenuto delle due ordinanze di custodia cautelare del 28 e del 25 ottobre 2013, sostituendo soltanto le espressioni con le quali venivano introdotte le emergenze processuali (ad esempio, in luogo di "quadro indiziario", l'espressione "quadro probatorio" ed, in luogo del termine "indizi", quello di "prove") e che la mancanza di un compendio motivazionale 2 сор autonomo rispetto al provvedimento cautelare ha di fatto privato gli imputati di un grado di giurisdizione;
- che i sopra delineati vizi non possono ritenersi sanati dalla rinuncia di alcuni imputati alle doglianze relative ai profili di responsabilità.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ricorre avverso la sentenza e ne chiede l'annullamento per violazione di legge penale, in relazione all'art. 604 cod. proc. pen. La parte pubblica evidenzia: che il giudice d'appello, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, non ha facoltà di annullare senza rinvio la sentenza di primo grado priva di motivazione e dunque non può determinare la regressione del procedimento, ma deve comunque decidere nel merito;
che, ad ogni modo, la Corte avrebbe potuto dichiarare la nullità della motivazione soltanto con riguardo alle parti oggetto della successiva integrazione;
che la sentenza non può ritenersi nulla per il fatto di essere stato pronunciato il giudizio di colpevolezza in ordine ai reati indicati "in epigrafe", espressione che fa chiaro rinvio alle imputazioni riportate nell'epigrafe della sentenza;
che, secondo il principio generale in tema di nullità codificato all'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., l'atto nullo non può proiettare i propri effetti invalidanti sugli atti precedenti a quello viziato (nella specie la redazione ed il deposito della motivazione), sicchè la dichiarazione di nullità non avrebbe mai potuto invalidare la celebrazione del giudizio di primo grado;
che tutti gli imputati dei reati contestati ai capi 1m2) a 24m3) hanno proposto appello all'esito del deposito della motivazione "integrata" il 16 giugno 2015, dopo avere dunque avuto piena contezza dell'atto, e ne hanno accettato gli effetti, esercitando il diritto all'impugnazione; che ON OR ha comunque rinunciato alla impugnazione salvo che per il profilo concernente la qualificazione giuridica del reato sub capo 2). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per il giudizio.
2. Deve essere rilevato come, a prescindere dalla validità o meno della procedura di correzione/integrazione della motivazione della sentenza impugnata mediante il provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale del 16 giugno 2015, fissata ai sensi del combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (procedura di correzione di errore materiale, a ben vedere, utilizzabile soltanto "fuori dei casi di cui all'art. 546, comma 3" - dunque non nel caso di 3 mancanza assoluta di motivazione previsto dal richiamato art. 125, comma 3, cod. proc. pen. -, che tuttavia questa Corte ha ritenuto idonea a sanare la mancanza assoluta di motivazione qualora compiuta prima della presentazione dell'impugnazione avverso la decisione;
v. Sez. 6, n. 8990 del 04/02/2015, Rizzati, Rv. 262625), costituisce regola di diritto pacifica nel nostro ordinamento giuridico che il giudice d'appello non possa mai annullare la decisione del giudice di primo grado nel caso in cui riscontri un difetto, anche assoluto, di motivazione, essendo di contro tenuto ad integrare il compendio - - argomentativo a sostegno della decisione con i propri poteri di piena cognizione e delibazione del fatto.
2.1. Inequivoca in tale senso è la disciplina codicistica del ricorso in appello, giudizio di secondo grado di merito con piena devoluzione della decisione (sia pure nell'ambito dei confini tracciati dai motivi di ricorso), là dove all'art. 604 cod. proc. pen. prevede i casi tassativi nei quali la Corte può dichiarare la nullità, in tutto o in parte, della sentenza appellata con trasmissione degli atti al giudice di primo grado e stabilisce espressamente - all'art. 605 stesso codice - che, al di fuori dei casi previsti dalla norma precedente, "il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata”. Ne discende che, come anche rimarcato da questa Corte riunita nel suo più ampio consesso, in caso di mancanza assoluta di motivazione della sentenza, non rientrante tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, la Corte d'appello è tenuta a provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (La Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa). (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513).
3. All'evidenza erroneo si appalesa anche il rilievo operato dalla Corte territoriale in relazione alla ritenuta incertezza dei capi d'impugnazione per i quali è stata pronunciata la condanna. Ed invero, nella intestazione della sentenza di primo grado, sono riportati i capi d'imputazione elevati nei confronti di ciascuno degli imputati, sicchè l'espressione "reati loro rispettivamente ascritti come contestati in epigrafe" contenuta nel dispositivo risulta sufficientemente specifica nel definire le incolpazioni in relazione alle quali il giudice ha pronunciato il giudizio di colpevolezza, là dove il termine "epigrafe" - nel linguaggio giuridico - sottintende convenzionalmente alla intestazione della sentenza. 4 4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per il giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso il 30 novembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente SC Ipp Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2.9 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana Di PUCCHIO 5