Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. (Fattispecie nella quale è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato, in difetto di elementi concreti per fondare il suo concorso nell'altrui illecita detenzione di droga, desunto dai giudici di merito dal solo fatto che l'imputato viaggiasse, in qualità di passeggero, a bordo di una autovettura sulla quale era nascosta la droga).
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In materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto (guadagno) del reato di immediata derivazione causale dal reato presupposto. Di conseguenza, la confisca rimane preclusa quando il reato per cui si procede sia una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/04/2022) 24/05/2022, n. 20130 SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C., nato a (OMISSIS); difeso di fiducia dall'avvocato S; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2010, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 11/01/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 152
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 37631/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR SC N. IL 16/09/1969;
2) ER BE N. IL 22/08/1961;
avverso la sentenza n. 1810/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 02/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per DD per l'inammissibilità del ricorso, per ER l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Criberi Rosanna del Foro di Cosenza, per DD e l'avv.to Manna del medesimo Foro per ER che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
DD CO e ER AL ricorrono per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, confermando quella di primo grado, li ha condannati per il reato di detenzione illecita, con finalità di cessione a terzi, di 50 gr. di cocaina, pari a circa 250 dosi singole, per un valore commerciale di 20.000,00 Euro. Il giudice di appello ha articolato la prova della "detenzione" della sostanza stupefacente sul rilievo che la sostanza stupefacente venne rinvenuta dalle forze di polizia, a seguito di informazioni trasmesse da fonte confidenziale, in un riposto del cruscotto dell'autovettura condotta dal PO, sulla quale viaggiava quale trasportato il ER. Con riferimento a quest'ultimo, la sentenza impugnata, in risposta al motivo di appello rivolto a sostenere la mancanza di ogni prova sulla consapevolezza dello stesso in merito alla presenza della droga sulla vettura, applica, in sostanza, il canone interpretativo logico secondo il quale corrisponderebbe al comune modo di agire quello di fare partecipare al viaggio solo chi sia in effetti consapevole della presenza della droga.
La prova della "destinazione al mercato della droga", oggetto di contestazione da parte del difensore, è stata invece basata dal giudice di appello, oltre che sul dato ponderale della sostanza stupefacente, sulla circostanza che il PO non ha mai neanche affermato di essere consumatore di sostanza stupefacente, nonché sulla condotta del medesimo, caratterizzata dal tentativo di sottrarsi al controllo di tale veemenza da integrare autonomamente il delitto di resistenza e da proporsi quale incompatibile con l'atteggiamento di chi voglia sottrarsi ad una mera sanzione amministrativa per il consumo personale di stupefacente. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha negato i presupposti dell'attenuante del fatto di "lieve entità" alla luce del quantitativo, ritenuto sufficiente perché se ne traessero 250 dosi, così alimentando il circuito di traffico e delle complessive circostanze dell'azione, caratterizzate da un acquisto "fuori piazza" e quindi dal possesso da parte degli acquirenti di sicuri riferimenti nel circuito del traffico a livelli ben superiori a quelli della mera vendita al dettaglio.
DD articola un unico motivo con il quale lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, laddove il giudicante si sarebbe limitato a fare integrale riferimento alla sentenza di primo grado, senza fornire risposta ai motivi di appello e gravando l'imputato dell'onere di dimostrare la sua innocenza, in assenza di elementi da cui desumere la rilevanza penale della condotta. Con lo stesso motivo censura la valutazione compiuta con riferimento al trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto della occasionala della condotta e dell'assenza di gravità dell'evento realizzato. Lamenta, altresì, il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sul rilevo che l'acquisto "fuori piazza" dello stupefacente non era emerso da alcun elemento probatorio. Sotto tale profilo evidenzia che "i limiti quantitativi massimi" delle sostanze stupefacenti, fissati con decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2006, non si risolvono in un inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato ne' in una sorta di presunzione assoluta circa la destinazione della droga detenuta ad uso non personale, giacché tale elemento deve essere valutato unitamente agli altri, pure elencati dalla norma, al fine di accertare la rilevanza penale della condotta. Nel caso in esame il giudicante non avrebbe tenuto conto del livello reddituale dell'indagato e dell'antieconomicità dell'operazione, in rapporto al quantitativo detenuto.
Il difensore del ER articola quattro motivi, di cui i primi tre strettamente connessi.
Con il primo ed il secondo motivo lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'iter logico-argomentativo utilizzato per sostenere il concorso nel reato del ER, il quale immediatamente dichiarò di non essere a conoscenza delle intenzioni del DD e di avere accompagnato quest'ultimo a titolo meramente amichevole e di essersi trovato per qualche tempo separato dall'altro, scendendo dall'auto per poi essere raccolto.
Si duole, con il terzo motivo, di analogo vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, fondato sul superamento dei limiti ponderali concernenti la sostanza stupefacente, in assenza di significative circostanze dell'azione deponenti per un comportamento illecito del prevenuto.
Con il quarto motivo si duole del trattamento sanzionatorio con riferimento alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso proposto dal DD è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, invero, dimostrato l'illegalità della detenzione con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, confutando le affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi interpretativi costanti, non solo al non modico quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, come sostenuto dal ricorrente, ma anche ad ulteriori argomentazioni: l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato, il quale non ha mai dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti, ed alla condotta posta in essere dal medesimo, all'atto del controllo della P.G., caratterizzata dal tentativo di sottrarsi al controllo di tale veemenza da integrare autonomamente il delitto di resistenza e da proporsi quale incompatibile con l'atteggiamento di chi voglia sottrarsi ad una mera sanzione amministrativa per il consumo personale di stupefacente. La doglianza proposta sull'asserita inversione dell'onere della prova sulla destinazione della droga detenuta, che si sostiene essere stato posto a carico del ricorrente, è, pertanto, destituita di fondamento, giacché la decisione impugnata è in linea con il consolidato orientamento di questa di questa Corte (v. Sezione 4^, 21 maggio 2008, Frazzitta). Secondo tale giurisprudenza, la portata del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), inserito a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, in vero, non ha immutato il sistema precedente quanto alla configurazione della detenzione per uso di terzi come "elemento costitutivo" del reato, onde la finalità illecita della destinazione va dimostrata dall'accusa, limitandosi, piuttosto, ad indicare alcuni "elementi sintomatici" dai quali può trarsi appunto la dimostrazione di tale finalità illecita: e tra questi, viene in considerazione anche quello quantitativo (cfr. il decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2006), che va valutato, così come ha fatto la Corte di merito, unitamente alle "altre circostanze dell'azione" prese in considerazione dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a).
Va anzi evidenziato che, sotto il profilo ricostruttivo della finalità della condotta, pur non potendosi ovviamente attribuire alcun valore presuntivo assoluto all'eventuale superamento dei limiti quantitativi indicati nel decreto ministeriale cit, non può non attribuirsi forte rilievo al dato ponderale ed al numero di dosi ricavabili, giacché, di fronte a quantitativi di rilievo, la destinazione ad uso personale può essere ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale (cfr. Sezione 4^, 15 aprile 2009, Lahshoumi ed altro). Sotto questo profilo, la condanna poggia su argomenti logici non censurabili, attraverso la valorizzazione proprio del parametro quantitativo, che è stato, peraltro, apprezzato anche alla luce della personalità del prevenuto (soggetto di cui non è stato allegata la condizione di tossicodipendente, tale da legittimare, in ipotesi, un accumulo per una "scorta" personale).
Manifestamente infondata è anche la doglianza sulla mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità. In realtà, la decisione appare corretta e in linea con la migliore interpretazione giurisprudenziale.
È pacifico, infatti, che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità". E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente si riveli considerevole, la circostanza è di per sè sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (di recente, Sezione 4^, 21 maggio 2008, Nieddu ed altri). In questa prospettiva, deve ritenersi corretto, oltre che congruamente motivato, il diniego dell'attenuante che il giudicante ha argomentato valorizzando negativamente il quantitativo importante della sostanza stupefacente, sufficiente perché se ne traessero 250 dosi;
cui peraltro è stato aggiunto l'apprezzamento delle altre circostanze dell'azione, tra cui l'acquisto "fuori piazza" della droga, dimostrativi l'uno e le altre di sicuri riferimenti nel circuito del traffico della sostanza.
Non hanno rilievo, pertanto, gli argomenti del ricorrente, nel corpo del medesimo motivo, secondo i quali la Corte di merito avrebbe omesso di valutare la mancanza di una serie di dati tangibili (l'assenza di soldi o di strumenti solitamente destinati ad attività di spaccio, la non suddivisione della sostanza stupefacente), essendo sufficiente, per quanto qui rileva, la valorizzazione anche di un solo elemento, se ed in quanto ritenuto preponderante per dimostrare la "non lievità" del fatto incriminato. A ciò dovendosi comunque soggiungere che l'apprezzamento sviluppato dal giudicante, siccome rispettoso dei suindicati principi, non può essere rivalutato in questa sede, attraverso la considerazione di argomenti e circostanze fattuali che il prevenuto adduce come opinabilmente dimostrativi della pretesa "lievità" del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero della responsabilità.
Va accolto invece il ricorso del coimputato.
In proposito, merita di essere considerato che, sulla configurabilità del concorso di persone nel reato, è costante l'affermazione secondo cui questo, secondo i principi generali, è da ritenere solo in presenza di un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dall'elemento psichico del reato che si commette (qui, la coscienza e volontà di detenere la droga) e dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'illecito.
Pertanto, perché possa escludersi il concorso di persone e ritenere la connivenza non punibile, occorre che l'agente mantenga un comportamento "meramente passivo", privo cioè di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui.
Mentre non potrà che ravvisarsi il concorso nella detenzione laddove il soggetto abbia posto in essere un comportamento tale da avere arrecato un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla realizzazione del delitto anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare.
Tale contributo partecipativo può essere di qualsiasi genere: è certamente ravvisabile, quindi, finanche, nella semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta. Da quanto esposto, discende che deve ritenersi la connivenza non punibile in presenza della semplice consapevolezza della condotta criminosa altrui, non caratterizzata da alcun contributo, morale o materiale, volto a favorirla (Sezione 4^, 10 aprile 2006, Piscopo, Sezione 4^, 16 gennaio 2006, Quattrini;
più di recente, Sezione 6^, 11 novembre 2009, Hammani). Or bene, la sentenza gravata non pare avere spiegato satisfattiva motivazione a supporto del ritenuto concorso del ER. A ben vedere a supporto della affermata responsabilità concorsuale è indicata la mera presenza della droga sull'autovettura ove il ER viaggiava, in qualità di passeggero, in compagnia del DD.
Si tratta di elemento equivoco e non satisfattivo, vuoi in assenza di dimostrate e spiegate circostanze da cui potesse ritenersi provata la conoscenza da parte dell'imputato della presenza della droga a bordo dell'autovettura, vuoi in assenza di dimostrate e spiegate circostanze da cui potesse ritenersi quantomeno dimostrata la presenza del ER al momento dell'acquisto.
Ciò anche in relazione ad una modalità di custodia nascosta nel vano portaoggetti, tale da non indicare in alcun modo la consapevolezza di tale presenza da parte del passeggero. L'argomentare sviluppato in parte motiva in forza del quale corrisponderebbe al comune modo di agire quello di fare partecipare al viaggio solo chi sia in effetti consapevole della presenza della droga è viziato, a tacer d'altro, proprio dalla assenza di una efficace dimostrazione della consapevolezza da parte del passeggero della presenza della droga. E proprio tale carenza dimostrativa rende la presenza probatoriamente non significativa.
È un quadro che non consente di attribuire alla presenza sull'autovettura neppure quel ruolo di ausilio dell'altrui condotta criminosa che, almeno, va preteso per ritenere il concorso (per una fattispecie assimilabile, di recente, Sezione 6^, 10 dicembre 2009, Parisi ed altro, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna evidenziando come mancassero elementi concreti per fondare il concorso dell'imputato nella detenzione della droga, in quella vicenda riconducibile ai coimputati trasportati nel veicolo dal medesimo condotto).
Si impone l'annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto. La trattazione degli altri motivi rimane assorbita dalla decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da DD CO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ER AL per non aver commesso il fatto.
In data 25/01/2010 veniva emessa ordinanza con cui si ordinava l'immediata liberazione del ER AL che si traeva agli arresti domiciliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010