Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2010, n. 19051
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Sentenza 19 febbraio 2010

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È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell'appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 del codice dei rito - essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2010, n. 19051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19051
    Data del deposito : 19 febbraio 2010

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