Sentenza 19 febbraio 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell'appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 del codice dei rito - essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2010, n. 19051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19051 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 19/02/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 466
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 38231/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IA GI, N. IL 10/02/1957;
avverso la sentenza n. 2/2008 TRIB. SEZ. DIST. di BARLETTA, del 28/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione Di AN PP avverso la sentenza del Tribunale di Trani - Sez. dist. di Barletta - in data 28 aprile 2009 con la quale è stata annullata ex art. 604 c.p.p. la sentenza di primo grado e gli atti relativi sono stati rimessi al primo giudice.
Il Di AN era stato giudicato, in primo grado, dal Giudice di pace di Barletta il quale aveva emesso dispositivo nel quale risultava la condanna per il reato di minacce e la assoluzione dal reato di lesioni personali volontarie.
Il Tribunale, su richiesta della difesa, annullava però la sentenza gravata prendendo atto della difformità tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione.
Quest'ultima rappresentava, nel senso esattamente contrario a quello del dispositivo, le ragioni del la responsabilità in ordine al reato di lesioni e della assoluzione dal reato di minacce.
Il Tribunale rilevava che il dispositivo doveva reputarsi prevalente e tanto impediva di variarlo alla luce della motivazione che invece era nel senso della insussistenza del reato di minacce. Deduce il difensore:
la violazione dell'art. 604 c.p.p. e la abnormità della decisione assunta (con conseguente stasi e regresso non altrimenti rimediabile).
Il giudice dell'appello aveva dichiarato una ipotesi di nullità della sentenza non previsto dall'art. 604 c.p.p.. Oltre a ciò era venuto meno al principio, elaborato dalla giurisprudenza, della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, con la conseguenza che la già intervenuta assoluzione dal reato di lesioni era stata posta nel nulla per effetto dell'annullamento decretato dal Tribunale e ciò senza nemmeno che fosse stato interposto appello dal PM avverso tale capo. Inoltre, la motivazione con la quale il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistente il reato di minacce, avrebbe dovuto essere ripresa dal giudice dell'appello il quale avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare anche la seconda assoluzione.
In data 19 febbraio 2010 è stata depositata una memoria di replica della parte civile che sostiene che dovrebbe essere rilevata la inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte in modo unanime ha posto in risalto come il contrasto tra dispositivo e motivazione non determini nullità della sentenza, ma si risolva con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Rv. 231886). Il Tribunale quindi, investito dell'appello del solo imputato in ragione della evidenziata discrasia, non avrebbe potuto avvalersi del potere di annullamento della sentenza di primo grado poiché non ricorreva alcuna delle cause espressamente previste dall'art. 604 c.p.p., che attengono essenzialmente al rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate.
Nel caso verificatosi, il giudice dell'appello avrebbe dovuto prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo prodotto dal gravame, di una eccentrica motivazione da parte del primo giudice e avrebbe dovuto quindi procedere alla valutazione dei motivi di appello decidendo, nella pienezza dei poteri, se confermare il dispositivo impugnato o accedere alla soluzione caldeggiata dal difensore dell'imputato.
Al riguardo è bene ricordare che secondo quanto rilevato dalle Sezioni unite della Cassazione, neppure la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientrerebbe tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (SS.UU., Rotunno.Rv. 244118).
A maggior ragione è soggetta al potere di sostituzione della motivazione quella che appaia manifestamente illogica, adottata dal giudice di prime cure.
Al Tribunale, gli atti vanno rinviati perché si pronunci sull'appello a suo tempo proposto dall'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010