Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
Nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio. (conf. non massimata n. 42771 del 2017).
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La massima È legittima, in relazione all'art. 10 Cedu, secondo un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie "internet"), ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Cassazione penale sez. V - 17/02/2021, n. 13993). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Errori manovre Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di una pneumologa accusata di aver cagionato colposamente il decesso di un paziente, affetto da empiema pleurico e focolaio bronco pneumonico destro. In particolare, al medico veniva contestato di aver commesso l'errore di praticare la toracentesi sul polmone sano, cagionando in tal modo la morte del paziente per arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia acuta. Il medico, pur non facendo parte dell'equipe, al fine facilitare le manovre operatorie, si sarebbe infatti posto davanti al paziente che era seduto sulla sponda del letto, e lo avrebbe retto facendo …
Leggi di più… - 3. Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021
La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2017, n. 42746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42746 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
42746-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/05/2017 Carlo Zaza Presidente Sent. n. sez. 1305/2017 Caterina Mazzitelli Umberto Luigi Scotti REGISTRO GENERALE N.36784/2016Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI MI nato il [...] avverso la sentenza del 24/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; udito il difensore, Avv. Igor Giostra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 24/04/2015 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Fermo, condannava FA MI per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 476, comma 2, cod. pen., per aver, in qualità di pubblico ufficiale (tecnico della prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASUR Marche n. 11), alterato tre verbali di campionamento redatti nell'ambito di una verifica microbiologica, all'esito del sopralluogo presso l'azienda alimentare Stortoni snc di Altidona, con prelievo di insalata di mare, per la ricerca di un parassita. SR 2. FA MI ricorre per cassazione deducendo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sussistenza del dolo: deduce che la sentenza di 1° grado aveva assolto l'imputato perché aveva ritenuto non provato il dolo del falso, in ragione della grossolanità delle correzioni;
la riforma della sentenza è stata fondata sull'affermazione della sussistenza del dolo, desunta dalla tipicità della condotta, senza una reale motivazione in ordine agli indici fattuali in grado di ritenere soddisfatto l'onere probatorio;
al contrario, proprio le modalità delle alterazioni, la grossolanità e l'immediato intervento correttivo, avrebbero dovuto fondare l'affermazione dell'insussistenza del dolo. Lamenta, inoltre, che la sentenza di appello non soddisfi l'obbligo c.d. di motivazione rafforzata, e, con motivi aggiunti, deduce la violazione dell'obbligo di rinnovazione, allorquando la riforma della pronuncia assolutoria sia basata anche su una prova dichiarativa ritenuta decisiva;
nel caso in esame, doveva essere riassunto il teste Stortoni, dalle cui dichiarazioni è stata desunta la prova del dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.1. Le doglianze concernenti l'asserita innocuità del falso e la mancanza di dolo sono infondate. È pacifico che le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento;
tuttavia ai fini della punibilità occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione (ex multis, Sez. 5, n. 23327 del 02/04/2004, Ferraro, Rv. 228869). Nel caso in esame, tuttavia, la sentenza impugnata ha evidenziato che le "integrazioni" con le quali l'imputato ha modificato il testo dei verbali di campionamento erano di carattere contenutistico, non già formale, essendo consistite nella cancellazione di alcune aliquote del campione, in modo da far risultare la c.d. analisi unica garantita, anziché un campionamento con quattro aliquote;
modifiche, dunque, che hanno determinato una alterazione del significato rappresentativo dell'atto. Esclusa l'innocuità del falso, peraltro, la Corte territoriale ha affermato la sussistenza del dolo di fattispecie, rilevando che la grossolanità e/o frettolosità 2 se delle alterazioni non escludevano l'elemento soggettivo, che era anzi desumibile dalla modifica della procedura di verifica microbiologica e dal ritorno, dopo alcune ore, presso l'azienda oggetto di verifica con la scusa di dover correggere un mero errore sulla data. Al riguardo, va rammentato che il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) è punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno (Sez. 5, n. 2487 del 17/11/1998, dep. 1999, Marino, Rv. 212723; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264: "ai fini dell'integrazione del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.), l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri", non essendo richiesto ""animus nocendi vel decipiendi"; non si tratta, tuttavia, di un dolo "in re ipsa", in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente"). Tanto premesso, nel caso in esame è stato escluso qualsiasi connotato colposo nella condotta dell'agente, che risulta, invece, aver alterato volontariamente i verbali di campionamento.
1.2. Manifestamente infondata è, invece, la doglianza concernente la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di riforma della precedente sentenza assolutoria. Invero, il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489), si riferisce alla diversa valutazione probatoria di una fonte dichiarativa decisiva;
nel caso in esame, al contrario, la riforma della pronuncia assolutoria non è stata basata sul diverso apprezzamento di una fonte dichiarativa - nell'assunto difensivo, il teste Stortoni bensì su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, fondata sulla medesima piattaforma probatoria, e su una valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio. In altri termini, l'obbligo di rinnovazione diviene attuale solo allorquando venga in rilievo un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, non, altresì, quando la valutazione di attendibilità rimanga se 3 inalterata, mutando, come nel caso in esame, la valutazione del compendio probatorio o l'interpretazione della fattispecie incriminatrice. In tal senso, del resto, è la stessa giurisprudenza della Corte EDU che ha delimitato l'obbligo di rinnovazione, affermando che "la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere soddisfatto da una semplice lettura delle sue dichiarazioni" (Corte EDU, Sez. III, 14 giugno 2011, Dan c/ Repubblica di Moldavia). È, dunque, la diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa, strettamente connessa al canone dell'oralità, a fondare l'obbligo di rinnovazione, non già, di per sé, la diversa valutazione del complessivo compendio probatorio, nella sua inalterata dimensione dimostrativa;
chè, altrimenti, si imporrebbe una inutile superfetazione processuale, per l'audizione di una fonte il cui contenuto e la cui attendibilità sono rimasti inalterati nel corso del procedimento, anche allorquando la fallacia risieda non già nel giudizio di attendibilità, ma nel ragionamento probatorio, in quanto contraddittorio o illogico. Conclusione, del resto, che appare riaffermata anche dalle Sezioni Unite infra richiamate, secondo cui "neppure può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, § 10). Non appare, al riguardo, ridondante sottolineare le differenze tra le categorie logiche dell' "interpretazione", quale attività di ricostruzione ed individuazione dei confini astratti della norma applicabile nel rapporto di interazione tra fattispecie astratta e fatto concreto, della "discrezionalità", relativa alla fase di ricostruzione, individuazione e/o concretizzazione dei concetti c.d. elastici della norma applicabile al caso concreto, e della "valutazione" delle prove, relativa alla fase di accertamento del fatto concreto: ebbene, nel caso in esame, l'obbligo 'convenzionale di rinnovazione non ricorre, in quanto l'affermazione di responsabilità penale, in riforma della precedente pronuncia assolutoria, è fondata innanzitutto su una interpretazione diversa, relativa alla idoneità offensiva del falso, e, dunque, sull'estensione applicativa della fattispecie incriminatrice, e, in parte, su una valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio, immune dalle censure di contraddittorietà ed illogicità che calamitava la pronuncia assolutoria, in ragione del ragionamento probatorio atomistico e parcellizzato. Ciò che non viene in rilievo, in altri termini, è un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle fonti dichiarative.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 09/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Carlo Zaza Елгэ Giuseppe Riccard DE CITATA IN CANCILLERA addi 19 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cerhanta Leszube Q4 иж 5