Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 ottobre 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 ottobre 1982 |
Commentari • 21
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota a sentenza Tar Campania n. 5036 del 18 settembre 2024- sezione seconda Annullamento in autotutela per intervenuta comunicazione antimafia Di Emanuela Porcelli Abstract L'annullamento in autotutela di un permesso a costruire, per intervenuta comunicazione antimafia, è un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi, che prescinde, dunque, dall'operatività dei presupposti nonché dei limiti applicativi dell'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990. A seguito della comunicazione antimafia, la pubblica amministrazione non può, pertanto, rilasciare alcun titolo legittimante lo …
Leggi di più… - 2. Il diniego di iscrizione nella “White list” per pericolo di infiltrazioni mafioseLudovica Loprieno · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Art. 84 codice antimafiahttps://www.brocardi.it/
1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. 2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. 3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma …
Leggi di più… - 4. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota a Consiglio di Stato, Sez. III n. 552/2024 del 17 gennaio 2024 INTERDITTIVE ANTIMAFIA E MECCANISMI PRESUNTIVI: UN BINOMIO INTOLLERABILE Di Enrico Vetrone Abstract La sentenza annotata analizza i presupposti del diniego di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nelle c.d. “white list” e afferma il principio secondo cui il diniego dell'aggiornamento dell'iscrizione nella predetta lista delle imprese richiedenti deve necessariamente discendere da una valutazione rigorosa del quadro indiziario, che, corroborato da elementi gravi, precisi e concordanti, dimostri l'esistenza del relativo inquinamento mafioso. La pronuncia supera in via del tutto condivisibile il precedente orientamento …
Leggi di più… - 5. Le interdittive antimafia | FilodirittoLeonardo Cavalli · https://www.filodiritto.com/ · 7 ottobre 2022
Giurisprudenza • 345
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 2609Provvedimento: N. 00055/2024 REG.RIC. Pubblicato il 24/11/2025 N. 02609 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00055/2024 REG.RIC. N. 00774/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da -OMISSIS- - OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91; contro Ministero dell'Interno, Prefettura di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello …Leggi di più...
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- art. 11 DPR 252/1998·
- art. 92 d.lgs. 159/2011·
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- 2. Trib. Vicenza, sentenza 23/10/2024, n. 1767Provvedimento: N. R.G. 3749/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA Sezione Seconda Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3749/2020 promossa da: (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Scuglia ATTORE contro c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti Enrico Beccaro e Antonino De Silvestri CONVENUTO Oggetto: appalto pubblico – risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 30.5.2024 Conclusioni parte attrice: “in via …Leggi di più...
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- 3. CGARS, sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 589Provvedimento: Pubblicato il 21/07/2025 N. 00589/2025REG.PROV.COLL. N. 00621/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 621 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Buffa e Marco Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del governo di Palermo, Anac autorità nazionale anticorruzione, in persona dei …Leggi di più...
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- 4. Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2024, n. 2091Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CATANZARO I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catanzaro in persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 100073/2013 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo pendente FRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata AR ncesco Ciriaco; -OPPONENTE- contro (P.I. ), titolare dell'omonima impresa di _1 P.IVA_1 so d Viscomi; - OPPOSTO - Conclusioni: come in atti e verbale di udienza del 28 marzo 2024. FATTO e DIRITTO Con atto di citazione del 29 gennaio 2013, la ET proponeva AR opposizione al D.I. emesso dalla …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4512Provvedimento: Corte D'Appello di Napoli VIII sezione civile Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2519/2021, con ordinanza del 23.06.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 26/09/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”. nelle note depositate in data 23.9.2025, in Controparte_1 sostituzione dell'udienza, concludeva richiamando la comparsa di costituzione, scritto nel quale così concludeva: “ 1) dichiari con ordinanza o, gradatamente, con sentenza, inammissibile e/o infondato l'appello proposto dalla e, comunque, lo rigetti; 2) accolga, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al terzo comma, le parole: "poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati" sono sostituite con le altre:
"poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati";
il quarto comma e' sostituito con i seguenti:
"A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di societa', aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire";
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 2-bis. - All' articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
"Art. 2-quinquies. - Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 , senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.
I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 .
Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 ; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 .
Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59 .
Art. 2-ter.- All' articolo 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , dopo le parole: "L'allontanamento abusivo dal comune" sono inserite le seguenti: "o dalla frazione di comune".
Art. 2-quater. - All' articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto con l' articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole: "sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi".
Art. 2-quinquies. - All' articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , il primo comma e' sostituito dal seguente:
" Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facolta' di chiedere la risoluzione del contratto";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.
L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, e' punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto".
Art. 2-sexies. - Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procedera' a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall' articolo 2, secondo comma, lettera d), della legge 30 marzo 1981, n. 113 .". - Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.