Articolo 59 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 58Articolo 56 ter
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15 dicembre 1981
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29 giugno 2003
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30 dicembre 2022
Art. 59. (( (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). )) ((La pena detentiva non puo' essere sostituita:
a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e' fatta comunque salva la possibilita' di applicare una pena sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, e' stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilita' ai sensi degli articoli 71 e 103;
c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacita' di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.)) -------------- AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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