Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 2727
CASS
Sentenza 10 luglio 2000

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Massime1

Una volta convalidato da parte del P.M. il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, il giudice del riesame non deve stabilire se, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., vi fosse pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di tempestivo intervento del P.M., perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia giustificato, o non, in relazione alle esigenze probatorie.

Commentario1

  • 1Calunnia: la ritrattazione fatta il giorno successivo alla denuncia non esclude la punibilità
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Poiché la calunnia è delitto istantaneo, che si consuma con la presentazione di una denuncia o altro atto destinato all'autorità giudiziaria, completi in tutti gli elementi, l'eventuale successiva ritrattazione (nella specie, intervenuta il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia) non vale ad integrare una causa di non punibilità, mentre può essere considerata come iniziativa spontanea, capace di attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso (Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2013 , n. 29536). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 2727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2727
Data del deposito : 10 luglio 2000

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