Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 1
Una volta convalidato da parte del P.M. il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, il giudice del riesame non deve stabilire se, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., vi fosse pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di tempestivo intervento del P.M., perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia giustificato, o non, in relazione alle esigenze probatorie.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: la ritrattazione fatta il giorno successivo alla denuncia non esclude la punibilitàAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Poiché la calunnia è delitto istantaneo, che si consuma con la presentazione di una denuncia o altro atto destinato all'autorità giudiziaria, completi in tutti gli elementi, l'eventuale successiva ritrattazione (nella specie, intervenuta il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia) non vale ad integrare una causa di non punibilità, mentre può essere considerata come iniziativa spontanea, capace di attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso (Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2013 , n. 29536). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2000, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 10/7/2000
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " Guido DE MAIO " N. 2727
3. " Aldo GRASSI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 14917/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA FR, n. a Grottaferrata il 29/8/1935 avverso l'ordinanza 14/4/1999 del Tribunale del riesame di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 14.4.1999 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LA FR avverso il provvedimento in data 25.3.1999 con cui il P.M. presso la Pretura circondariale di quella città aveva convalidato il sequestro probatorio, operato dalla P.G., avente ad oggetto alcuni manufatti siti in Rocca Priora, località "Piani di Caiano" interessati da lavori edilizi realizzati in totale difformità dalla concessione edificatoria, in relazione ai reati di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 ed agli artt. 1, 3, 18 legge n. 64/1974.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, il quale ha eccepito:
- carenza di motivazione del decreto di convalida;
- nullità del sequestro per omessa notifica del decreto medesimo;
- vizio di motivazione in ordine "allo stato di flagranza dei reati" ipotizzati" ed insussistenza degli stessi, tenuto conto che lo stesso tecnico comunale avrebbe riferito di un incremento di superficie di soli mq. 7, senza alcun aumento di cubatura e che "un'opera edilizia può essere conforme ai metri cubi e non conforme o metri quadri, nel qual caso non si può parlare di violazione dell'art. 20 legge n.47/1985". Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato
1. La giurisprudenza di questa Corte afferma la legittimità della motivazione "per relationem" a condizione che quella richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato (Cass., Sez. I:
12.4.1994, n. 5344 e 29.7.1993, n. 2808); ne consegue che, ai fini della convalida del sequestro, il P.M. deve motivare il suo provvedimento soltanto quando le ragioni da lui accolte si discostino dalle indicazioni. della polizia giudiziaria;
qualora invece queste ultime siano ritenute corrette e sia ritenuta altresì corretta la qualificazione giuridica delle ipotesi di reato, è sufficiente una motivazione di rinvio.
Nè in questo secondo caso, si configura alcuna violazione dei diritti della difesa, poiché questi sono garantiti dalla consegna del verbale della medesima polizia giudiziaria (che, nella fattispecie in esame risulta dettagliato e specifico) e dalla notifica del decreto del P.M. (vedi Cass., Sez. III, 23.8.1994, n. 2015).
2. Il decreto di convalida, impugnato nei termini di legge con istanza di riesame, risulta legittimamente portato a conoscenza dell'indagato e, dopo la convalida da parte del P.M. del sequestro operato dalla polizia giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del P.M che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli), il giudice del riesame non deve stabilire se (ai sensi dell'art. 354 c.p.p.) vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto ed impossibilità di tempestivo intervento del P.M., perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato in relazione alle esigenze probatorie (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1991, n. 10). Nel caso in esame, fra l'altro, risulta che le opere edilizie erano in corso di realizzazione.
3. Secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, 3^ comma, c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, proposte dal ricorrente, devono ritenersi inammissibili.
4. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi - nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale.
Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
Ne consegue che - in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto il corpo del reato - l'unico potere che sul "meritum causae" il giudice del riesame è legittimato ad esercitare (dopo avere controllato l'esattezza della qualificazione della cosa come "corpus delicti", ex art. 253, 2^ comma, c.p.p.) si riferisce al raffronto tra fattispecie legale astratta e fattispecie reale concreta ed un siffatto raffronto può portare all'elisione della misura nelle sole ipotesi in cui l'addebito cui essa viene correlata sia così difforme dal reato astrattamente ipotizzato da incidere, deviandola, sulla sua stessa funzione.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Nella fattispecie in esame il Tribunale di Roma risulta essersi correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quei giudici - con valutazione specifica delle prospettazioni della difesa - hanno illustrato la consistenza dei lavori illeciti (evidenziando, tra l'altro, oggettive variazioni di dimensioni e di sagoma e la costruzione di due manufatti completamente abusivi), riconducibili senza perplessità alcuna (fumus delicti) alla previsione dell'art.20 della legge n. 47/1985.
Erronee, infatti, sono le argomentazioni difensive che prospettano l'esclusione del reato edilizio in ipotesi di incremento della sola superficie, allorquando non si abbia aumento della volumetria assentita.
Ogni più compiuto accertamento resta demandato - in ogni caso - al giudizio di merito.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000