Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la denuncia del vizio di contraddittorietà della motivazione, per contrasto con uno specifico atto processuale, implica l'onere di individuazione inequivoca dell'atto processuale rilevante e di dimostrazione, oltre che della verità del dato fattuale o probatorio da esso emergente, dell'incompatibilità con il provvedimento impugnato, con illustrazione delle ragioni per le quali è inficiata la tenuta logica e l'intrinseca coerenza della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2008, n. 21524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21524 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO SE Maria - Presidente - del 24/04/2008
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 520
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ SE - Consigliere - N. 007970/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RM LO N. IL 10/07/1970;
2) CO GR N. IL 10/11/1958;
3) SS CL N. IL 21/12/1963;
4) IA LO N. IL 03/06/1966;
avverso SENTENZA del 24/10/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e per la rettificazione della pena inflitta a LI LO;
uditi i difensori Avv.ti CAMPANELLA S., PALUMBO C. e MANCUSO P. in sostituzione dell'Avv. CARENA M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12.3.2003 il Tribunale di Alba dichiarava MO RI, responsabile dei reati ad esso ascritti in rubrica (limitatamente ai capi da A) ad I), nonché per i capi N) ed O)) e lo condannava, in relazione ai capi da A) ad I), alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 2000,00 di multa e, per i restanti, alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed Euro 1800,00 di multa;
dichiarava CL SS responsabile dei reati di cui ai capi P), V), Z), ZB), A1) e lo condannava alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed Euro 1500,00 di multa;
dichiarava LI LO responsabile dei reati di cui ai capi T), U), V), Z), ZB), A1) e lo condannava alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione ed Euro 1300,00 di multa;
dichiarava IN IA responsabile del reato di cui al capo E1) e lo condannava alla pena di anni uno di reclusione.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto il vincolo della continuazione fra tutti i fatti per i quali era stata riconosciuta la responsabilità, riduceva la pena inflitta a MO RI ad anni sette di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa;
concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena irrogata a CL SS ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 1000,00 di multa;
concesse egualmente le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a IN IA a mesi otto di reclusione;
confermava, infine, la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni relative al ricorrente LO LI. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, RI MO, CL SS, IA IN e LO LI deducendo violazione di legge sotto molteplici profili.
1) In particolare, RI MO prospetta, con tre motivi, vizio di motivazione e violazione di legge.
1.1) Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di un carrello elevatore in danno della CO (capo A) della rubrica) sulla base di indizi privi delle necessarie caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, nonché, per gli ulteriori reati contestati di riciclaggio e di ricettazione, sulla base del mero presupposto del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato degli automezzi di provenienza furtiva o con elementi distintivi contraffatti.
Il motivo è manifestamente infondato.
Giova, al riguardo, premettere (in quanto si tratta di considerazioni rilevanti anche con riferimento agli ulteriori ricorsi) come il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell'assenza in quest'ultima di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione della logica o fondati con dati contrastanti con il senso di realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose ed insormontabili incongruenze, oppure inconciliabili con "atti del processo" specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Conclusioni che restano ferme pur dopo la novella della L. n. 46 del 2000, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", dal momento che alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito, (cfr., ad es. Cass., sez. 1, n. 42369/2006; Cass. sez. 6, n. 35495/2006). Il che vale quanto dire che, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità, restando escluso che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, non dovendo accertare la Corte se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma piuttosto verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, (v. ad es. Cass., sez. 6, n. 36546/2006; Cass. sez. 2, n. 7380/2007; Cass. Sez. 4, n. 4842/2003). E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, sicché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Ed invero, (con riferimento,in primo luogo, al reato di rapina), i giudici di merito hanno correttamente posto in rilievo come sussista a carico dell'imputato un convergente e grave complesso probatorio, desumibile, innanzi tutto, dalla circostanza che, alle ore quattro del mattino, a distanza di poco meno di un'ora dal furto e dopo meno di mezz'ora dall'intervento dei Carabinieri (la cui macchina era stata speronata dal conducente del mezzo rubato, il quale si era dato successivamente alla fuga per i campi), venne fermata, alla guida dell'autovettura del figlio, la madre dell'MO, e che la stessa fu sorpresa nel mentre che riceveva una telefonata con cui segnalava all'interlocutore di avere di fronte le forze dell'ordine. Dato che, come correttamente osservano i giudici di appello, prova di per sè (in considerazione delle circostanze di tempo e dell'assenza di ogni alternativa spiegazione) che l'imputato si trovava nella zona vicina a quella ove la donna venne fermata.
Se a ciò, fra l'altro, si aggiunge che l'esito dei controlli operati sul luogo del furto hanno evidenziato che le tracce lasciate dai pneumatici, confrontate con quelle dell'autovettura dell'MO, riconducevano a quest'ultima, appare corretto ritenere tutt'altro che determinante la circostanza che il teste Giglio non abbia riconosciuto in dibattimento nell'imputato la persona che, qualche tempo prima, si era presentata, insieme ad altra, presso la ditta CO per visionare alcune autovetture, laddove resta il dato obiettivo che queste persone viaggiavano a bordo di una autovettura dello stesso tipo e dello stesso colore di quella dell'MO (che non ha mai opposto di averla ceduta a terzi), e che, soprattutto, presentava, al pari di questa, il fendinebbia anteriore sinistro danneggiato.
Ritenuto, pertanto, che il convincimento manifestato dai giudici di merito circa l'ascrivibilità all'imputato dei fatti contestati costituisce espressione di un percorso argomentativo coerente e logicamente plausibile,la sentenza contestata si sottrae ad alcuna censura.
Ed eguali considerazioni valgono anche con riferimento ai residui reati di ricettazione e riciclaggio.
Dal momento che i giudici di merito, lungi dal ricollegare la responsabilità dell'imputato al mero possesso di beni di provenienza furtiva o con segni distintivi alterati, hanno fatto derivare tale accertamento, quanto alle attività di riciclaggio, dagli specifici acquisti operati dall'imputato al fine di dare parvenza di liceità alle autovetture trovate in possesso dello stesso, e quindi dalla sovrapponibilità di tali acquisti alle contraffazioni riscontrate, quanto alle contestate ricettazioni, dalla mancanza di ogni indicazione circa la provenienza dei beni di provenienza furtiva stessi.
Così, ad esempio, la AN MA (reato sub D) sequestrata all'imputato il 15.1.1999 risultava immatricolata nel 1987, ma il numero di telaio faceva risalire ad un auto rubata nel 1998 alla società Idrocar, laddove è emerso che l'imputato (presso la cui abitazione sono stati ritrovati svariati punzoni) acquistò da tale La LE un relitto di AN MA, i cui numeri di targa e di telaio servirono a dare parvenza di liceità all'auto rubata nel 1998 e, quindi, ben più nuova.
Allo stesso modo, la IA Tipo, rinvenuta nell'autorimessa dell'imputato con tracce di saldatura nella parte circostante il seriale alfanumerico del telaio (contestazione di cui al capo F), presentava un numero di telaio abbinato ad una autovettura rubata nel 1999, ma la targa faceva risalire ad altro veicolo che tale TT SO aveva venduto in quanto totalmente inutilizzabile, ed il cui relitto era stato rinvenuto, incendiato, nei pressi dell'abitazione dell'imputato.
1.2) Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il ricorrente prospetta che erroneamente i giudici di appello hanno qualificato il reato contestato al capo A) della rubrica come rapina impropria (art. 628 c.p., comma 2), laddove, invece lo stesso sarebbe più correttamente configurabile come tentato furto, in quanto, al momento della fuga, il bene era stato sottratto al proprietario, ma non era ancora entrato nella sfera di possesso dell'agente. Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno, infatti, qualificato l'azione contestata come rapina impropria sulla base del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte che individua il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia richiesto dall'art. 628 c.p., comma 2, non secondo un'accezione rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcuna soluzione di continuità,alla sottrazione, ma secondo la nozione di flagranza o di quasi flagranza, e, quindi, in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità (v. ad es., Cass. sez. 2, n. 2410/2000; Cass. sez. 6, n. 2410/1999). Nè tanto meno i fatti contestati appaiono configurabili come tentativo di furto, per non essere il bene ancora entrato, al momento della fuga, nella sfera di possesso dell'agente, se si considera che, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo sia del delitto di rapina che di quello di furto, sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale (durata del possesso per l'agente), sia il criterio spaziale (trasferimento della cosa sottratta in luogo diverso), sia infine l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato. Dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza, anche un possesso solo temporaneo o momentaneo della cosa, senza la abductio de loco ad locum della refurtiva, vale ad integrare il momento consumativo del delitto, restando irrilevante che l'agente sia stato costretto ad abbandonare (come nel caso in esame) la refurtiva per l'intervento di terzi estranei (cfr. Cass. sez. 4, n. 22588/2005;
Cass. sez. 4, n. 31461/2002; Cass. sez. 1, n. 2831/1978). 1.3) Con il terzo motivo, infine, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), lamenta il ricorrente (con riferimento ai contestati reati di riciclaggio e di ricettazione) che non vi è alcuna prova che le operazioni tendenti a modificare i vari veicoli, al fine di renderne la provenienza irriconoscibile, siano opera dell'imputato, sicché, in questi casi, i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come ricettazione, o, più correttamente, come incauto acquisto, in considerazione dell'attività di riparatore di mezzi usati svolta dall'MO.
Anche tale censura è manifestamente infondata, in considerazione di quanto già osservato con riferimento al primo motivo del ricorso, già sopra esaminato (sub 1.1).
2) Con due motivi di ricorso, IN IA lamenta vizio della motivazione, con riferimento al reato ad esso contestato al capo E1) dell'imputazione.
2.1) Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il ricorrente si duole che i giudici di merito , pur escludendo la partecipazione nel reato di ricettazione, lo abbiano ritenuto responsabile del delitto di simulazione di reato, perché avrebbe falsamente denunciato il furto di una propria autovettura, in relazione alla quale erano in corso controlli per accertarne la lecita provenienza, non fornendo, tuttavia, alcuna plausibile spiegazione sulle ragioni che, sebbene ignaro dell'illecita provenienza del mezzo, lo avessero potuto indurre ad evitare il controllo da parte della polizia.
La censura è manifestamente infondata.
La corte territoriale ha, infatti, confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto contestato tenuto conto che il IA (il quale aveva acquistato il veicolo dall'imputato LI) denunciò il furto del mezzo lo stesso giorno in cui doveva recarsi dalla polizia stradale per esibirlo, essendo in corso accertamenti sulla sua provenienza;
che il mezzo fu ritrovato il giorno dopo, su indicazione di tale Franco VO, in un garage di un amico di quest'ultimo, senza alcuna traccia di effrazione;
che il VO F., sentito quale teste, ha riferito che il IA, visibilmente agitato, gli aveva chiesto di tenergli il veicolo, o meglio di nasconderlo.
Sulla base di tali dati, i giudici di merito, pur escludendo la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, hanno correttamente ritenuto sussistenti i presupposti del delitto di simulazione di reato, operando una valutazione che, in quanto correttamente motivata e logicamente plausibile, si sottrae ad alcuna censura, non potendo, per come già detto, la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, spettando alla Corte di accertare solo se la decisione impugnata sia compatibile con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Compatibilità, nel caso, sicuramente riscontrabile. E che - giova soggiungere - non resterebbe esclusa nemmeno ove il teste avesse riferito che l'imputato gli chiese, non di nascondergli l'autovettura (per come si afferma nella sentenza impugnata), ma solo di "lasciargli" temporaneamente il mezzo (per come si afferma in ricorso).
Ma sul punto deve precisarsi che, ove il ricorrente alleghi il vizio di contraddittorietà della motivazione, in conseguenza di un contrasto fra il provvedimento impugnato ed uno specifico atto processuale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), lo stesso deve adempiere ad un onere a carattere composito.
Il quale va concepito, in primo luogo, come onere di inequivoca individuazione e rappresentazione degli atti processuali che il ricorrente intende far valere e che deve essere assolto nelle forme più adeguate alla natura degli atti stessi.
In secondo luogo, come onere di argomentazione e dimostrazione inteso ad individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la sentenza impugnata;
a dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato;
ad indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intrinseca coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità con rimpianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. sez. 6, n. 10951/2006; Cass. sez. 6, n. 22257/2006; Cass. sez. 2, n. 19584//2006). Nel caso in esame le deposizioni del teste VO F. sono riportate solo per stralcio, e, quindi, in forme che devono ritenersi incompatibili con l'onere di specificazione che grava, in via del tutto preliminare, sul ricorrente che alleghi il vizio di contraddittorietà della motivazione, in conseguenza di un contrasto fra il provvedimento impugnato ed uno specifico atto processuale. Onere informativo che - in quanto volto a dare inequivoca "individuazione" e "rappresentazione" agli atti processuali che il ricorrente intende far valere - non può ritenersi soddisfatto, con riferimento alle deposizioni testimoniali, se non attraverso la integrale produzione di copia (conforme all'originale) delle dichiarazioni stesse: non potendo garantire la trascrizione informale e parziale del testo una valutazione sistematica ed unitaria, oltre che certa, di quanto riferito.
2.2) Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente prospetta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla deposizione del teste Paonessa, che risulterebbe soggetto poco credibile, e dalla quale, comunque, non emergerebbe alcuna richiesta del IA volta ad occultare il mezzo.
Anche tale motivo, che risulta,peraltro, connesso con quello in precedenza esaminato, è manifestamente infondato. Se si considera che si palesano prive di alcuna specificità le critiche alla credibilità del teste e che, per come giustamente si evidenzia nella sentenza impugnata, è, in ogni caso, il comportamento stesso tenuto dal IA ad essere ampiamente rivelatore del suo intendimento di simulare il furto. 3) CL SS propone ricorso per cassazione, lamentando, con due motivi, violazione della legge penale e vizio di motivazione. 3.1) Con il primo motivo, si duole, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), che i giudici di merito abbiano tratto la prova di una sua partecipazione ai delitti di riciclaggio (capi P), ZB) ed A1) della imputazione) dal fatto di essersi interessato ad acquistare veicoli incidentati, trascurando di considerare che tale attività non necessariamente deve essere finalizzata alla trasformazione di autovetture di provenienza illecita e che, comunque, non risultava alcuna prova della sua partecipazione ad attività di manipolazione delle autovetture stesse. Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, infatti, lungi dal ricollegare la responsabilità dell'imputato al mero e generico dato dell'acquisto di veicoli incidentati, ha tratto il plausibile convincimento della sua responsabilità dalla ricostruzione dagli specifici acquisti operati al fine di dare parvenza di liceità alle autovetture venute in possesso dello stesso, e quindi dalla sovrapponibilità di tali acquisti alle contraffazioni riscontrate. Così, ad esempio, si è accertato che l'autovettura IA NO (di cui al capo P), sequestrata presso l'officina del LI, portava i segni distintivi, quanto a targa e numero di telaio, di altra IA NO, che era stata venduta, in stato di totale rottamazione, da tale RE a tale IL IN e da questi al SS, il quale, non casualmente, aveva anche fatto pressioni sul RE per la voltura dell'auto. 3.2) Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), lamenta illogicità della motivazione con riferimento all'attività di riciclaggio che avrebbe riguardato l'automezzo IA CO 35.10 targato AP 725 FK (capo V) della rubrica), avendo la sentenza impugnata tratto il convincimento della consapevolezza da parte dell'imputato della irregolarità del mezzo da circostanze (quali la denuncia di furto dell'automezzo, su cui la polizia aveva installato una microspia) non aventi un sicuro valore indiziante.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Risulta, infatti, dagli accertamenti richiamati nella sentenza impugnata che il mezzo in questione aveva la targa e il numero di telaio di un veicolo appartenuto a tale PI Pignone, che aveva subito un grave incidente, ed il numero di motore di un veicolo dello stesso tipo rubato nel 1998 alla società Cavanauto. Tale mezzo era stato acquistato dal LI e, quindi, riparato dal SS, che lo aveva trasformato in carroattrezzi, dipingendolo di giallo. In tal contesto, la sentenza impugnata, con congruo e motivato accertamento di fatto, ha ritenuto di valorizzare , in termini accusatori, la circostanza che il SS, richiesto dalla polizia di consegnare il mezzo, ne denunciò il furto, sicché lo stesso venne ritrovato, grazie alla microspia che vi era stata installata, presso la cascina di tale SE Di Bartolo, ove era stato portato su indicazione del SS stesso. Ha ritenuto la corte territoriale che tale comportamento confermasse la consapevolezza da parte dell'imputato della irregolarità del mezzo e tale valutazione, in quanto esente da palesi vizi logici, si sottrae ad alcuna censura, tenuto conto dei caratteri che assume il controllo di legittimità e che sono stati già innanzi indicati ( v. sopra sub 1.1)). 4) Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche LI LO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 110, 648 bis c.p.) sotto molteplici profili.
4.1) Con il primo motivo il ricorrente si duole (con riferimento ai reati di cui agli artt. 490, 476, 482 c.p., contestati ai capi U), Z) ed A1)) che la corte territoriale abbia ritenuto che la soppressione delle targhe di identificazione delle autovetture rubate fosse funzionale al perseguimento dei delitti di riciclaggio, e, pertanto, potesse ritenersi accertata, pur in assenza di qualsiasi prova in ordine alla disponibilità da parte dell'imputato delle targhe e della conseguente realizzazione della condotta di distruzione e di occultamento delle stesse, trascurando di considerare che tali comportamenti potevano essere realizzati anche da persone diverse ed a sua completa insaputa. In ogni caso, lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine al reato di cui al capo Z).
Il motivo è manifestamente infondato.
Ha ritenuto la corte territoriale che, una volta appurato che i relitti delle auto incidentate erano serviti solo ed esclusivamente ad attribuire dati identificativi ad altri mezzi provenienti da furto, era logico ritenere che le auto rubate fossero andate distrutte proprio per eliminare ogni traccia del provento delittuoso, trattandosi di operazioni funzionali ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni, e, quindi, del tutto strumentali alla realizzazione dei collegati reati di riciclaggio. Ritiene il Collegio che la motivazione offerta dai giudici di merito (e che copre tutte le ipotesi contestate) appare plausibile e capace di rappresentare, secondo canoni logici corretti, l'iter motivazionale seguito. Laddove il ricorrente offre, invece, una lettura alternativa delle risultanze probatorie che risulta incompatibile con i caratteri del sindacato di legittimità, che, come si è già detto, porta ad escludere una nuova valutazione delle risultanze acquisite, non dovendo accertare la Corte se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma piuttosto verificare se questa giustificazione non risulti carente sul piano logico, a nulla rilevando eventuali diverse letture del materiale probatorio, pur egualmente corrette sul piano logico.
4.2) Con il secondo motivo, il ricorrente (con riferimento alle tre contestazioni di riciclaggio di cui ai capi T), V) e ZB)) lamenta che i giudici di appello, modificando la motivazione della sentenza di primo grado (la quale si era limitata a constatare il mancato abbinamento motore-telaio), hanno ritenuto provata l'alterazione del seriale alfanumerico identificativo del telaio, senza che risultassero elementi di riscontro certi da cui inferire la modificazione dei dati identificativi. Anche tale censura è inammissibile.
Risulta, infatti, con puntualità dalla sentenza impugnata che l'alterazione contestata riguardava, in realtà, gli elementi distintivi dei veicoli oggetto di attività furtiva. E precisamente, quanto al reato sub T), che l'autovettura (rubata a AT SE) presentava la parte di lamiera contenente il numero seriale alfanumerico del telaio asportato e vi era innestato, tramite saldatura, un rettangolo contenente la punzonatura del telaio con numero ZFA146000, relativo ad auto "pulita", venduta al LI da OR ZZ gravemente incidentata;
quanto al reato sub V), che l'autocarro IA CO (oggetto dei trasferimenti descritti sub 3.2)), dopo la sverniciatura, presentava il numero di telaio contraffatto, in quanto risultava con sezione metallica innestata su quella originale, circoscritta con saldature metalliche;
quanto al reato sub Zb), che l'autovettura (rubata a GI CL) evidenziava la punzonatura del numero di telaio, che apparentemente portava i dati di un veicolo incidentato, venduto all'imputato da tale OM Monticone.
4.3) Con il terzo e quarto motivo (relativi alla contestazione di cui al capo T) della rubrica) lamenta il ricorrente che, con motivazione contraddittoria, il giudice di appello ha ritenuto attendibile la dichiarazione del teste ZZ G., trascurando di considerare che questi, all'udienza del 4.10.2001, non aveva riconosciuto nel ricorrente la persona che si era recato nella sua officina, presentandosi come LO LI, aveva visionato la IA NO incidentata e, a distanza di poco tempo, l'aveva portata via. Divergenza che, nella sentenza impugnata, viene immotivatamente spiegata con "la scarsa affidabilità dei riconoscimenti". Si duole inoltre che, sebbene non risulti provata la realizzazione della condotta tipica del reato contestato, si è ritenuto, nella sentenza impugnata, che il ricorrente fosse stretto collaboratore di altro coimputato, il SS, con il quale risponderebbe a titolo di concorso morale, sebbene quest'ultimo fosse stato assolto, già in primo grado, per non aver commesso il fatto.
Entrambe le censure sono manifestamente infondate. Quanto alla prima, la stessa si limita a reiterare i rilievi svolti con l'atto di appello, senza considerare che la corte territoriale ha ritenuto non determinante il mancato riconoscimento dell'imputato, alla luce delle considerazioni che il teste ha, comunque, confermato in dibattimento che la persona che gli propose la vendita dell'autovettura CN gravemente incidentata si chiamava LI;
che la stessa si presentò come titolare di una autofficina in MA OS (quale è in effetti l'imputato); che gli lasciò un biglietto di visita, corrispondente a quello dell'imputato, riconosciuto dal teste stesso in aula.
Circostanze che, ad avviso della corte territoriale, valgono ad escludere che l'ZZ G. nel parlare di LO LI abbia alluso ad altro soggetto e che, tuttavia, non hanno formano oggetto di alcun specifico rilievo in seno al ricorso.
Laddove, invece, si fa riferimento ad ulteriori contenuti della deposizioni del teste che sono riportate solo per stralcio o addirittura in modo non testuale, e , quindi, in forme incompatibili con l'onere di specificazione dell'atto, che, come si è già detto, grava sul ricorrente che alleghi il vizio di contraddittorietà della motivazione, in conseguenza di un contrasto fra il provvedimento impugnato ed uno specifico atto processuale.
Onere informativo che - in quanto volto a dare inequivoca "individuazione" e "rappresentazione" agli atti processuali che il ricorrente intende far valere - non può ritenersi soddisfatto, con riferimento alle deposizioni testimoniali, se non attraverso la integrale produzione di copia (conforme all'originale) delle dichiarazioni stesse: non potendo garantire la trascrizione informale e parziale del testo una valutazione sistematica ed unitaria, oltre che certa, di quanto riferito.
Quanto, poi, all'ulteriore censura formulata col capitolo in esame, basta considerare che, a prescindere dalla eventuale responsabilità del SS (esclusa dai giudici di merito), quel che appare determinante (al di là dell'improprio riferimento al concetto di concorso) è che il LI venne sollecitato da tale LL CR a procurarle una utilitaria a basso costo e che, dopo qualche mese, tale commissione andò a buon fine, con la vendita alla LL dell'autovettura rubata a SE AT nel 1998, ma formalmente riferibile all'autoveicolo che, come si è detto, l'imputato aveva acquistato dall'ZZ G., incidentato in modo irrimediabile. Sicché corretto appare il convincimento della riferibilità all'imputato dell'episodio criminoso contestato. 4.4) Con il quinto motivo (relativo alla contestazione di cui al capo V) della rubrica), si censura l'impugnata sentenza per non aver considerato che il furgone IA CO mod. 35.10, adibito a carro attrezzi (il cui telaio corrispondeva a quello di altro mezzo da esso acquistato sinistrato), pur essendo formalmente intestato al LI, era nell'esclusiva disponibilità del SS, che l'aveva trasformato in carro attrezzi. Anche tale doglianza è inammissibile, proponendo una lettura dei fatti processuali alternativa a quella, pur plausibile, offerta dai giudici di merito. I quali sono pervenuti all'affermazione della responsabilità del LI anche per tal capo dell'imputazione, tenuto conto che l'imputato era il proprietario del mezzo di provenienza furtiva e che era stato il LI ad acquistare il mezzo "pulito", incidentato e del tutto inutilizzabile, da tale Ghignone, il quale ha per sua parte riferito che l'autocarro non aveva subito alcuna modifica, prima di essere incidentato e venduto come rottame.
Acquisto che i giudici hanno, pertanto, ritenuto strumentale alla successiva alterazione dei dati identificativi del mezzo, in concorso col SS, che ne aveva poi acquistato di fatto la disponibilità. 4.5) Con il sesto motivo (relativo alla contestazione di cui al capo ZB) della rubrica), il ricorrente si duole che il giudice a quo, con contraddittoria motivazione, non ha tenuto conto che la IA NO (venduta dal LI a tale EI) era stata procurata al primo da CL SS ed era perfettamente funzionante e non bisognevole (per come confermato dal teste Tamasco) di alcuna riparazione e che risultava del tutto insicuro che il LI avesse acquistato da tale Monticone D. l'autovettura incidentata i cui dati servirono a legittimare l'auto rubata a GI CL il 24.9.1998.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed, in realtà, la sentenza impugnata esclude che il EI abbia riferito che l'auto in questione fosse stata acquistata dal SS, avendo il primo precisato che il SS gli procurò l'acquisto di una IA Punto, e non della IA NO in questione, puntualizzando più volte che la IA NO gliela vendette, invece, il LI. Nè tali considerazioni possono essere contraddette dalle deposizioni testimoniali richiamate nell'atto di impugnazione, facendo difetto le condizioni che legittimano l'onere informativo che grava sul ricorrente ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per come già in precedenza interpretato (v. sub 2.1).
4.6) Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente censura l'impugnata sentenza in ordine alla determinazione della misura della pena, che risulta erroneamente calcolata, per risultare la stessa, sulla base degli stessi criteri adoperati dal giudice a quo, pari ad anni tre e mesi undici di reclusione ed Euro 800,00 di multa, e non ad anni quattro e mesi uno di reclusione ed Euro 1500,00 di multa. Il rilievo, sulla base degli atti, è corretto ed, in accoglimento dello stesso, la pena va rettificata in anni tre e mesi undici di reclusione ed Euro 1300,00 di multa.
I ricorsi proposti dal LI per la parte residua e dagli altri ricorrenti per il resto vanno, quindi, dichiarati inammissibili con conseguente condanna di questi ultimi in solido alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità, pena che appare equo determinare, per ciascuno, in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Procede alla rettifica della pena inflitta a LI LO che determina in anni tre, mesi undici di reclusione ed Euro 1300,00 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e dichiara, altresì, inammissibili i ricorsi dell'MO, del IA e del SS che condanna al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008