Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
Il giudice di appello che assolva l'imputato, esclusivo impugnante, dalla violazione più grave delle due ritenute in continuazione in primo grado, non può quantificare, per il residuo reato, in relazione al quale confermi il giudizio di colpevolezza, la pena in misura superiore a quella individuata dal primo giudice come pena-base per il reato ritenuto più grave. (Nella specie il giudice di primo grado aveva inflitto condanna per i reati di cui agli artt. 12, comma quinto, e 22, comma dodicesimo, T.U. imm. nella misura di otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, fissando la pena per il reato più grave in sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa; il giudice di appello aveva assolto l'imputato dal reato più grave, rideterminando la pena base per il reato meno grave in nove mesi di arresto e 40.000 euro di ammenda)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2009, n. 41310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41310 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 222
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 22513/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HU CUIFENG, N. IL 15/07/1964;
avverso la sentenza n. 1934/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 09/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 9 febbraio 2009 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 2 aprile 2007 dal Tribunale fiorentino ed appellata da NG Cuigeng, imputata del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 (capo a) della rubrica) e del reato di cui allo stesso D.Lgs., art. 22, comma 12 (capo b) della rubrica) assolveva con formula ampia l'imputata dal reato sub a), confermava la condanna relativamente all'altro reato e rideterminava la pena a carico dell'appellante in mesi sei di arresto ed Euro 28.000,00 di ammenda.
2. Si duole della pronuncia anzidetta l'imputata, che ricorre per cassazione con l'assistenza del suo avvocato di fiducia, chiedendone l'annullamento perché viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge in quanto erroneamente determinata la pena inflitta, quantificata, ad avviso della difesa, in violazione del divieto di reformatio in peius.
2.1 Deduce in particolare la difesa ricorrente, che in primo grado il Tribunale, riuniti i due reati contestati a mente dell'art. 81 c.p., ha inflitto la pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, fissando in mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di ammenda la pena base per il reato più grave, con pena finale, applicato l'aumento per la continuazione, di mesi otto di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda.
Denuncia poi la stessa difesa ricorrente che la Corte distrettuale, venuto meno il reato più grave tra quelli contestati e residuando quello di cui al capo b) dell'imputazione, ha fissato per esso una pena base di mesi 9 di reclusione ed Euro 40.000,00 di ammenda, di poi pervenendo alla pena finale di mesi sei di reclusione ed Euro 28.000,00 di ammenda, inferiore nel risultato a quella detentiva inflitta in prime cure, ma superiore alla pena pecuniaria stabilita dal tribunale ed errata comunque nella sua quantificazione, dappoiché assunta una pena base superiore a quella ritenuta dal primo giudice e ciò in violazione del principio processuale del divieto della reformatio in peius.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione denuncia inoltre la difesa ricorrente il difetto della motivazione, sotto il profilo della sua illogicità e contraddittorietà, posta a sostegno della decisione di negare la concessione della sospensione condizionale della pena, giustificato dalla Corte territoriale con l'argomento che il numero delle persone assunte senza permesso di soggiorno indurrebbe a ritenere che l'imputata non si asterrà in futuro dal reiterare analoghe condotte criminose.
Lamenta altresì la difesa ricorrente l'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice dell'appello, con riferimento alle argomentazioni al riguardo illustrate col gravame.
3. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di impugnazione.
3.1 Ed invero, in seguito alla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (n. 40910 del 27.9.2005, rv. 232066) non possono più sussistere dubbi in ordine alla interpretazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, il cui disposto va inteso nel senso che, in caso di appello presentato dal solo imputato parzialmente accolto dal giudice di secondo grado che manda assolto l'imputato stesso dal reato più grave, in prime cure ritenuto in continuazione con altro meno grave per il quale viene confermato il giudizio di colpevolezza, la ridetemi inazione della pena per il reato meno grave ormai isolatamente sopravvissuto, dovrà avvenire nel rispetto del divieto di "reformatio in peius", principio questo riguardante ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva, di guisa che detto giudice d'appello non può quantificare la pena per il reato ritenuto meno grave assumendo come pena base una pena superiore a quella a tal fine individuata dal primo giudice, ancorché la pena complessiva poi irrogata risulti essere comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio (Cass., Sez. 4^, 03/06/2008, n. 37980; Sez. 6^, 28.10.2005, n. 47341). Nel caso di specie la Corte distrettuale, al fine di determinare la sanzione penale in ordine alla contravvenzione di cui al capo b) della rubrica, attesa l'assoluzione dell'imputata relativamente al delitto di cui al capo a), in prime cure assunto come reato più grave, ha individuato la pena base su cui ha poi applicato la diminuente indotta dalla concessione delle attenuanti generiche, in mesi nove ed Euro quarantamila di ammenda, mentre in prime cure la pena base riferita al delitto per il quale è poi intervenuta l'assoluzione era stata di mesi sei di reclusione ed Euro duemila di multa.
Non solo;
la sanzione inflitta in grado di appello, pari a mesi sei ed Euro 28.000,00 di ammenda, risulta più grave di quella inflitta in prime cure dal tribunale, dappoiché ragguagliando la sanzione pecuniaria di Euro 28.000,00 si ottengono 736 giorni di detenzione. Quella inflitta pertanto con la sentenza impugnata è pena illegale perché in violazione del divieto di reformatio in peius e delle statuizioni di cui all'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4. 3.2 Infondato si appalesa, viceversa, la seconda censura illustrata con l'impugnazione in esame.
È di tutta evidenza infatti che, nella valutazione circa la concessione o meno della sospensione condizionale della pena, il giudice a quo, indicando il numero degli assunti privi di permesso di soggiorno e giudicandolo, non certo illogicamente, rilevante, ha inteso esprimere una valutazione di gravità della condotta accertata, anche per le modalità di comportamento dedotte in giudizio in relazione a precise circostanze di fatto (l'imputata è imprenditrice, quotidianamente alle prese con problematiche occupazionali e necessità col legate ad assunzioni e licenziamenti) modalità suscettibili, ad avviso del giudicante, di facile reiterazione. Ed è questo giudizio di merito, perché relativo alla probabilità che quanto ipotizzato si verifichi, non illogico eppertanto non censurabile in cassazione.
Nè diverso opinamento merita la denunciata mancanza di motivazione in ordine alle allegazioni sul punto di parte appellante, dappoiché la rapida argomentazione illustrata in sentenza, di per sè ha logicamente escluso altre valutazioni e la valorizzazione di altre circostanze (Cass., Sez. 2, 19/05/2004, n. 29434).
4. Conclusivamente, la sentenza va annullata, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto, limitatamente alla pena inflitta.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009