Sentenza 12 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 15418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15418 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
1 54 1 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/04/2002
SENTENZA
N. 370/2002 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
" N. 043998/2001 2.Dott.DE NARDO GIUSEPPE
3. Dott. GIRONI EMILIO Π
4. Dott.CANZIO GIOVANNI 11
€0.77 L.1500 ha pronunciato la seguente CANCELIFT SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 27/03/1963 1) LA LL ANTONIO
N. IL 14/03/1962 J117756 2) AN ANTONIO
avverso SENTENZA del 23/07/2001
J117731 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
J117737 udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO
J117735
3117209
117710
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10
il 23:04 IL CANCELLIERE
dito, per la parte civile, l'Avv. تنا Grogis ZEPPIERI dit i difensore Avv. to Pasquale CIAMPA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
0.77 L.1500 Richiesta copia studio
APPA dal Sig.
3.10 ez diritti €
IL CANCELLIERE il
6860885
|€077 L 1500|| CANCELLERIA
G850887
€0,77 L.1500
CANCELLERIA
G860883
€0,77 L1500 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 luglio 2001, la corte di assise di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 maggio 2000 dalla corte di assise di Latina, tra le altre statuizioni, condannava AN IO alla pena di anni ventisei di reclusione, quale responsabile LLomicidio di Di RC ND, di soppressione del suo cadavere e di detenzione e porto illegale di una pistola cal. 7,65, e LA LL IO alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, quale responsabile di concorso nello stesso reato di soppressione del cadavere del Di RC. Seguivano le statuizioni di natura civilistica. Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici sia di primo che di secondo grado, il Di RC era scomparso dall'officina di meccanico che gestiva verso le ore 18 del 23 maggio 1997 a bordo del furgone "Fiorino" di sua proprietà ed era stato ritrovato cadavere all'interno del veicolo immerso nelle acque del fiume LI il 9 aprile 1998. Era stato appurato che ad uccidere il Di RC era stato l'NO, che lo aveva colpito al capo con vari colpi di pistola mentre era seduto nel veicolo al posto di guida, che l'omicidio era avvenuto nella cava sovrastante l'abitazione dei fratelli ET e IO
CO, e che il cadavere era stato poi occultato dallo stesso NO con la collaborazione di AL GI e La VA IO, facendo precipitare il furgone col Di RC dentro nelle acque del fiume. A fornire queste indicazioni auto ed eteroaccusatorie era stato lo stesso La VA, dopo aver maturato una scelta collaborativa connotata da spontaneità, mentre il AL si era limitato a dare indicazioni sulla sua presenza soltanto nella fase iniziale della vicenda, quella relativa all'allontanamento della vittima dall'officina e all'incontro col La VA in cima alla salita che conduceva alla cava dei CO. Nel giudizio di secondo grado, l'esame più propriamente di merito era però fatto precedere, al momento LLapertura del dibattimento, da una lunga ordinanza, quella del 2 luglio 2001, nella quale la corte territoriale aveva esaminato una serie di questioni preliminari, che aveva rigettato, motivando in a) che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità della lista testimoniale sintesi: presentata dal PM per genericità ed incertezza delle circostanze sulle quali doveva vertere l'esame delle persone esaminate imposto dall'art. 468 comma 1 c.p.p. perché l'obbligo di indicazione di tali circostanze sussisteva solo quando esse si discostavano dal capo di imputazione, caso, questo, che non ricorreva b) che non poteva essere dichiarata la nullità di tutti i decreti relativi alle nella specie;
intercettazioni telefoniche ed ambientali richieste e disposte in via d'urgenza
اخر (comprensivi dei provvedimenti di autorizzazione, convalida e proroga di esse), e quindi l'inutilizzabilità dei relativi risultati, perché erano motivati sia per relationem alle informative in atti della polizia giudiziaria sia per il loro carattere di indispensabilità ai fini delle indagini in ordine ai reati ipotizzati (omicidio e c) che non poteva essere dichiarata la nullità LLesame a distanza mediante soppressione di cadavere); un collegamento audiovisivo del La VA, imputato in reato connesso, in quanto la contestazione formulata legittimava il ricorso alla videoconferenza, ferma restando la possibilità di procedere eventualmente a un confronto tra lui e l'NO; 2
d) che non poteva essere accolta la richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello per approfondire una serie di circostanze (come le eventuali inimicizie della vittima, il ruolo di tutte le persone coinvolte nella vicenda, le dinamiche del gruppo, ecc.) perché ininfluenti ai fini LLoggetto
Passando all'esame del merito, i giudici facevano innanzitutto rilevare che non era stato possibile accertare con certezza le precise motivazioni del giudizio. sottese all'omicidio del Di RC, se legate ad un tentativo di sovvertimento LLequilibrio interno del clan camorristico facente capo a ET CO ed operante nell'ambito di Castelforte-Minturno-SS. OS e AM (la vittima poteva essersi verosimilmente aggregata ad alcuni membri del sodalizio intenzionati a contrapporsi al CO, scatenando una ritorsione e la punizione del "traditore”), ovvero ad iniziative criminali autonome da lui assunte e non gradite dai vertici del gruppo, ovvero ancora a sue responsabilità connesse al ritrovamento di un lanciamissili ritrovato dai CC. ed occultato in un campo non molto distante dalla sua officina. Sicura doveva ritenersi invece sia l'individuazione del luogo di consumazione LLomicidio (la cava dei CO), sia l'orario del delitto in epoca successiva, seppur prossima, alle ore 18 del 23 maggio 1997, essendovi una pressoché concordia di dichiarazioni in ordine all'ora LLallontanamento
Peraltro, premesso che il processo in esame dovesse qualificarsi come del Di RC dalla sua officina. un vero e proprio "processo di prove", da valutare alla stregua dei criteri dettati dall'art. 192 comma 3 c.p.p., la corte faceva rilevare che le dichiarazioni rese su quanto era accaduto alla cava dei CO il pomeriggio del 23 maggio 1997 erano sicuramente contrastanti, anche se il contrasto non toccava le modalità LLazione omicidiaria e l'autore della stessa, ma solo l'ambito di coinvolgimento dei due dichiaranti (la VA e AL) nella vicenda. La corte sottolineava peraltro come andasse in ogni caso privilegiata la versione dei fatti fornita dal La VA, il quale aveva dato prova di piena disponibilità a riferire i fatti almeno nel loro nucleo centrale, ripetendoli in modo completo ed uniforme, riferendo agli investigatori particolari e dettagli non ancora noti, dando un contributo al recupero del cadavere della vittima (fl. 23). Spiegava inoltre perché doveva escludersi che il dichiarante potesse aver ascritto ad altri comportamenti attuati in prima persona (e quindi accusando altri di fatti da lui commessi) (fl. 25-26), precisando che quanto da lui riferito aveva trovato riscontro in numerosi elementi esterni, anche di natura individualizzante. Non solo le dichiarazioni da lui fornite sul clan facente capo al CO avevano trovato conferma in plurime dichiarazioni testimoniali e in alcune intercettazioni ambientali disposte presso l'abitazione LLNO, ma la stessa dinamica LLomicidio nelle sue scansioni di modo e di tempo aveva trovato importanti riscontri nelle dichiarazioni di AL, CA e MA, così come
Я. primaria importanza rivestiva l'esito degli accertamenti medico-legali e i dati emersi dopo il rinvenimento del cadavere e del furgone nelle acque del fiume
In particolare, l'accusa rivolta nei confronti LLNO era stata, dopo LI (fl. 27-28). la scelta collaborativa, immediata, precisa, costante. Non c'erano mai state ragioni di attrito tra lui e l'omicida, né sentimenti di vendetta. L'alibi fornito dall'imputato di aver trascorso il pomeriggio del 23 maggio 1997 presso un laghetto di pesca gestito da un suo amico era tutt'altro che granitico, come sosteneva la difesa, perché i riferimenti temporali forniti sia dalla convivente LLNO che dal teste AL CU si erano rivelati incerti e ondivaghi (fl. 3
30), mentre precisi e determinanti apparivano l'accertata irreperibilità LLimputato nei giorni seguenti al delitto, la sua sicura provenienza dal lago, il tenore inequivocabile LLintercettazione ambientale effettuata nella sua abitazione il 24 ottobre 1997 tra la EP e il suocero. Dalla conversazione dei due emergeva l'implicazione LLimputato nell'omicidio, che non poteva assolutamente interpretarsi - come pretendeva la difesa - il mero frutto di un'opinione e di una mera ipotesi formulata dalla donna. Da ultimo, un valore probatorio rilevante andava attribuito al fatto che, almeno secondo le dichiarazioni del La VA e di NO Di RC, c'erano stati nel periodo immediatamente precedente all'omicidio "attriti" ed "aperti scontri” tra la vittima e l'imputato, descritto peraltro come un soggetto dalla personalità spavalda, aggressiva ed estremamente reattiva a qualsivoglia stimolo esterno negativo. Quanto alla responsabilità del La VA in ordine al reato contestatogli di soppressione di cadavere, essa doveva ritenersi pacifica, avendo l'imputato ampiamente ammesso di aver partecipato alle operazioni successive alla consumazione LLomicidio.
II. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sia l'NO
che il La VA. A) Quello redatto dal difensore LLNO è un lungo ed articolato atto di ricorso, i cui motivi possono essere così riassunti:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità (art. 606 comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 468 e 191 c.p.p.), non essendo stata dichiarata l'inammissibilità della lista testi presentata dal PM, nonostante che le circostanza su cui doveva vertere l'esame delle persone esaminate fossero sostanzialmente generiche e non contenessero quel minimo di specificità che è richiesto dall'art. 468 comma 1 c.p.p.;
2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità (art. 606 comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 125 comma 3 e 267 commi 1 e 2 c.p.p.), mancando in tutti decreti in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali una specifica ed adeguata motivazione, essendo stati tutti formulati nella stessa materia e con l'utilizzo delle stesse formule e spesso di identiche parole, senza indicare il compendio indiziario giustificativo del provvedimento invasivo della sfera di libertà del soggetto, le ragioni LLurgenza e, trattandosi di motivazione per relationem, la dimostrazione che il decidente aveva preso effettiva cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento;
3) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità (art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 267 comma 1
c.p.p.), mancando un provvedimento di autorizzazione (e, in pratica, anche di proroga) LLintercettazione ambientale della conversazione intercorsa il 24 ottobre 1997 tra EP ET, convivente LLNO, e il suocero, non potendo condividersi l'indicazione motivazionale di un "riferimento onnicomprensivo implicito", dato che il decreto di autorizzazione e quello successivo di proroga emessi dal gip facevano esclusivo riferimento ad utenze telefoniche e non anche a comunicazioni tra presenti o ambientali che dir si voglia;
4) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità (art. 606 comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 147-bis disp. att. e 178 lett. c) c.p.p.), in quanto non ricorreva nel caso di specie nessuna delle situazioni indicate dal legislatore perché si potesse procedere all'esame a distanza del La VA, sicché l'averlo ammesso costituiva una lesione del principio del contraddittorio inteso sia in senso oggettivo (secondo i principi costituzionalizzati del giusto processo) che in senso soggettivo, come garanzia LLimputato ed espressione del diritto di difendersi provando;
5) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione al modo in cui era stata valutata la chiamata in correità proveniente dal La VA (art. 606 comma 1 lett. c) e e) c.p.p.), avuto riguardo: all'esistenza di due pronunce di merito, quella di primo e di secondo grado, che avevano accreditato due versioni assai contrastanti sui fatti (le parole di AL GI
e quelle del La VA), sulla base di un medesimo presupposto, erroneo e condizionante: l'assenza nel La VA di ragioni per accusare l'NO di essere l'autore LLomicidio del Di RC (5.2); alla mancata indicazione di un movente, come richiedeva un processo di tipo indiziario come questo, e alla individuazione di “attriti” e “aperti scontri” tra l'imputato e la vittima nel periodo immediatamente precedente al delitto, in realtà inesistenti (5.3); alla ritenuta attendibilità intrinseca del La VA, nonostante la connotazione negativa della personalità (tossicodipendente, alcolista, pluripregiudicato, stretto collaboratore del clan camorristico del CO), la sua possibile inimicizia con sua la vittima, la scelta utilitaristica della sua collaborazione, la necessità di salvare se stesso dalla medesima accusa di omicidio. L'asserita assenza di contrasti sulla dinamica LLomicidio (e, in particolare, sulle modalità di esecuzione del delitto) erano smentite, secondo la difesa, dai risultati della perizia medico- legale, come pure nessun peso probatorio poteva e doveva essere attribuito ai tre elementi di riscontro individualizzanti indicati dalla corte di merito e desunti dalla temporanea irreperibilità LLNO nei giorni immediatamente successivi al delitto, dalla sua provenienza da lago e dalla intercettazione ambientale effettuata in casa LLNO il 24 ottobre 1997, per i quali erano possibili le interpretazioni alternative fornite dalla difesa. In realtà, a ben guardare, i soli riscontri validi alla chiamata in correità (rectius: indicazione di reità) fatta dal La VA sussistevano solo in punto di prova generica ed erano facilmente spiegabili con la presenza del dichiarante sul luogo del delitto, che successivamente si era ritagliato il comodo ruolo di testimone, teso a proteggere se stesso ovvero altri, a lui più vicini (5.4); alla demolizione LLalibi fornito dall'NO, che la corte ha compiuto sulla base di due dati asseritamente travisanti, spostando in avanti l'ora del delitto e giudicando inattendibili tutti i testimoni indicati a sostegno LLalibi (5.5); 6) mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett. d) e e) c.p.p.), essendo stata arbitrariamente rigettata la richiesta di rinnovazione LListruzione dibattimentale, che non ha consentito di chiarire i rapporti tra i vari personaggi coinvolti nella vicenda, il ruolo di ciascuno, le eventuali inimicizie e nuove colleganze, né di individuare la causale del delitto;
7) vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62- bis c.p.), avendo la corte di merito negato la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche facendo leva sulla sua personalità negativa e sui suoi precedenti penali, nonostante il ruolo secondario da lui assunto nell'organigramma criminale e il suo comportamento processuale, ispirato dalla volontà di difendersi. B) II La VA, tramite il suo difensore, lamenta, sotto il profilo della carenza di motivazione, che la corte abbia ritenuto la sua responsabilità in ordine al delitto di soppressione di cadavere del Di RC, senza tener conto 5
che egli si era limitato ad essere semplicemente presente nel momento in cui il corpo della vittima era stato precipitato con l'automezzo nel fiume LI, senza alcuna attiva partecipazione da parte sua, e ciò a prescindere dalla sua ampia confessione al riguardo. Di tale circostanza, peraltro, la corte avrebbe dovuto tener conto, comminando una pena più blanda.
III. Con una memoria datata 8 marzo 2002, il difensore LLNO ha presentato motivi nuovi, articolando in modo più ampio le censure attinenti alla assenza di un decreto autorizzativo delle disposte intercettazioni ambientali, spiegando che, a norma LLart. 266 comma 2 c.p.p., occorre che sia il provvedimento di richiesta del PM sia il decreto del gip siano specificamente motivati, e come, a garanzia LLintrusione in ambiti così privati della vita LLindividuo, il legislatore abbia previsto due distinti registri, uno per le intercettazioni telefoniche (RIT) e l'altro per le intercettazioni ambientali (RIA), mentre nel caso in esame il provvedimento autorizzativo recava un'intestazione indifferenziata, corrispondeva al numero di registro delle sole intercettazioni telefoniche (63 RIT) e risultava motivato in maniera laconica. Nella memoria la difesa del ricorrente censura anche l'assenza di motivazione nei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni ambientali eseguite circa la loro esecuzione a mezzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica di Latina, in violazione LLart. 268 comma 3
Da ultimo, il ricorrente ripropone la censura relativa al decreto di c.p.p. intercettazione ambientale del 24 ottobre 1997, concernente la conversazione tra la EP e il suocero, per ribadire che il decreto di convalida delle a intercettazioni intercettazioni disposte non faceva alcun riferimento ambientali;
che l'intercettazione dianzi indicata era sfornita di un compendio indiziario giustificativo;
che mancava qualunque ragione giustificativa LLurgenza;
e che, contrariamente a quanto affermava la corte di merito nella sua ordinanza del 2 luglio 2001, nel provvedimento autorizzativo mancava anche una motivazione per relationem. Con un'altra memoria, depositata il 26 marzo 2002, la difesa del ricorrente lamenta la violazione LLart. 178 comma 1 lett. a) c.p.p. e del principio di segretezza enunciato dall'art. 125 comma 4 dello stesso codice, assumendo che la sentenza di primo grado sarebbe affetta da una nullità assoluta di ordine generale perché, pur figurando emessa da due giudici togati e da sei giudici popolari, alla camera di consiglio avrebbe partecipato un giudice popolare supplente, che non era stato congedato al momento della chiusura dei dibattimento. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso proposto dall'NO non è fondato e deve essere quindi rigettato, mentre quello proposto dal La VA è in parte generico e in parte risulta proposto per motivi diversi da quelli consentiti nel giudizio di legittimità, per cui va dichiarato inammissibile. A) Le questioni procedurali sollevate dal ricorrente NO sono infondate, mentre le censure afferenti al merito della vicenda in cui è rimasto coinvolto investono apprezzamenti ed accertamenti di fatto, e quindi una rivalutazione del fatto, che è preclusa in sede di legittimità. Carattere prioritario, anche se formulata con motivi nuovi, assolutamente non attinenti e non collegati al contenuto e alla portata di quelli già presentati, è la doglianza relativa alla asserita presenza in camera di consiglio di un giudice popolare supplente, che avrebbe assistito all'attività decisionale della corte di assise di primo grado, non risultando dal verbale del 22 maggio 2000 che il presidente lo abbia congedato al momento della chiusura del dibattimento. Secondo la difesa, anche se fu pronunciata da due giudici togati e sei giudici popolari effettivi come si evinceva dal suo frontespizio, la sentenza della corte di assise di Latina doveva ritenersi affetta da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi LLart. 178 comma 1 lett. a) c.p.p., rilevabile come tale di ufficio in ogni stato e grado del processo (arg. ex art. 609 cpv. c.p.p.).
Ed invero dalla circostanza che dal verbale di udienza del 22 maggio La doglianza è però infondata. 2000 non risulti espressamente congedato il giudice popolare supplente non può affatto arguirsi che questi abbia preso parte alla camera di consiglio e alla formazione della deliberazione adottata. Proprio il fatto che sul frontespizio della sentenza il nome del giudice supplente (Correani Carla) non figuri autorizza a pensare che il congedo sia avvenuto immediatamente dopo l'ingresso in camera di consiglio e prima di iniziare la discussione sfociata nella deliberazione. La contraria opinione è frutto di un pregiudizio originato da una omissione priva di qualsiasi rilevanza invalidante. Per quanto riguarda le altre doglianze processuali formulate, è indubbio che la doglianza relativa all'asserita mancanza di indicazione specifica delle circostanze su cui doveva vertere l'esame delle persone elencate nella lista testimoniale del PM è priva di qualsiasi fondamento, dal momento che la sanzione di inammissibilità della prova testimoniale è ricollegata dall'art. 468 comma 1 c.p.p., anche nella nuova versione dettata dall'art. 38 I. 16 dicembre
1999, n. 479, essenzialmente, per non dire esclusivamente, alla tempestività della presentazione della liste nel termine di legge (circostanza, questa, non non anche alla inadeguata o incompleta capitolazione della stessa (Cass., Sez. VI, 3 febbraio 1994, n. 4067, Romoli;
contestata dalla difesa) e
4. Id., Sez. II, 2 dicembre 1992, n. 9483, Di Fonzo). Peraltro, poiché l'art. 468 comma 1 c.p.p. ha soprattutto lo scopo di consentire alla controparte di dedurre la prova contraria, qualora le altre parti già conoscono i fatti sui quali deve vertere la testimonianza, essendo essi contenuti nel capo di imputazione e avendo costituito oggetto di esami regolarmente depositati, le esigenze difensive risultano soddisfatte anche se le deduzioni testimoniali facciano generico riferimento ai fatti del processo, ben potendo ciascuno di tali fatti essere correlato senza equivoci alle circostanze (Cass., Sez. VI, 17 aprile 7
1998, Piccardi, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1422, p. 2877; Id., Sez. I, 22 settembre 1999, n. 10795, Gusinu, ivi, 2000, n. 1112, p. 1994, dove si osserva tra l'altro che non è prevista nessuna nullità per l'eventuale ammissione di prove con indicazione generica quanto al tema di indagine, rientrando comunque nei poteri del giudice assumere d'ufficio, a norma LLart. 507 c.p.p.,
i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure irritualmente). Questa Suprema Corte non ha mancato anche di rilevare che l'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale non va inteso in senso rigoroso, alla stregua delle capitolazioni del codice di procedura civile. Il fulcro del sistema accusatorio è costituito, infatti, dalla più ampia possibilità di esame e controesame nel contraddittorio contestuale e rifugge quindi dall'analitica scomposizione ed anticipata enunciazione dei fatti da provare, nonchè dalle conseguenti esclusioni che sono tipiche delle prove legali. L'esigenza della lealtà processuale che si esprime nella discovery è soddisfatta quando l'individuazione LLoggetto LLesame sia idoneo a consentire il diritto alla controprova, ai sensi LLart. 495 comma 2 c.p.p.
(Cass., Sez. VI, 11 dicembre 1992, n. 669, Ferrori ed altri). Si deve dunque ritenere che, nel caso in esame, avendo il PM, nelle due liste testimoniali da lui depositate in cancelleria rispettivamente il 16 ottobre e 3 novembre 1998, fatto esplicito riferimento alle "circostanze riferite al PM" o "ai CC. nel corso delle indagini”, l'onere di indicazione delle circostanze sulle quali doveva vertere l'esame dei testi da lui chiesto è stato correttamente adempiuto, essendo stato consentito al ricorrente di richiedere la prova contraria, garantendo così la regolarità del contraddittorio, relativamente all'acquisizione dibattimentale dei mezzi di prova. Parimenti infondata è la doglianza con cui si censura "la radicale assenza di una specifica ed adeguata motivazione” nei vari decreti di intercettazione di urgenza emessi dal gip del tribunale di Latina, a partire dai decreti di convalida fino a giungere a quelli di proroga delle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza n. 0771/674837 in uso all'NO e sull'utenza n. 0771/675305 in uso a Gagliardi IO. La doglianza investe sia l'indicazione del compendio indiziario giustificativo LLintrusione che le ragioni giustificative LLurgenza, avendo il gip motivato tutti i vari provvedimenti "nella stessa maniera e con l'utilizzo delle stesse formule e, spesso, di identiche parole". Va rilevato in via preliminare che i decreti autorizzativi contestati fanno espresso riferimento per un verso alla ritenuta “sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di associazione per delinquere e favoreggiamento personale degli autori LLomicidio di Di RC ND", specificando che tali indizi sono "rappresentati dalle indagini finora compiute e in particolare dalle dichiarazioni acquisite" (decreto del 31 maggio 1997), e per altro verso al fatto che si "versa in caso di urgenza” e che le intercettazioni "sono indispensabili ai fini delle indagini" in ordine a una serie di reati ipotizzati e analiticamente elencati attraverso l'indicazione delle relative norme incriminatrici (artt. 416, 378, 575,
415 c.p.). Il problema LLindividuazione LLapparato motivazionale minimo richiesto dall'art. 267 c.p.p. per giudicare legittimo, sotto il profilo giustificativo, il provvedimento LLorgano giudiziario che autorizzi o disponga le operazioni di intercettazione delle conversazioni telefoniche o tra presenti, o che convalidi quelle disposte in via d'urgenza o che, ove ricorra, le proroghi, è stato affrontato e risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con una decisione logica ed equilibrata (quella del 21 giugno 2000, n. 17, Primavera ed altri, in Cass. 8
pen. mass. ann., 2001, n. 15, p. 69), che ha posto termine a un contrasto giurisprudenziale che da tempo vedeva opposti, in materia di motivazione dei di convalida delle operazioni di decreti (autorizzativi, di proroga o intercettazioni telefoniche e/o ambientali) due distinti orientamenti: uno, più rigoristico, che assegnando una preminente funzione di garanzia a questi decreti, imponeva che la loro motivazione fosse rigorosa e puntuale e non si esaurisse in una mera perifrasi della norma di legge, richiedendo che emergesse l'esistenza di un'autonoma valutazione ad opera del giudice circa la presenza delle condizioni richieste per l'esecuzione delle captazioni (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 14 agosto 1998, Venturini); l'altro, meno rigoristico, riteneva assolto l'obbligo di motivazione del decreto anche per relationem, con il richiamo cioè alle informative della polizia giudiziaria, purché però le stesse fossero espressamente richiamate e fossero messe a disposizione della difesa in modo che essa potesse verificare, nel concreto, il rispetto dei presupposti che legittimavano le intercettazioni (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, 10 maggio
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover individuare l'apparato 1999, Draskovicova). motivazionale minimo per ritenere legittimo, sotto il profilo giustificativo, il decreto autorizzativo (o dispositivo, anche di convalida) delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche o tra presenti, non tanto nell'adozione di una terminologia più o meno incisiva quanto di una motivazione che sia, allo stesso tempo, "succinta e compendiosa” e dalla quale “si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice" senza che possa indicarsi una regola specifica se non quella della "riaffermazione del dovere del giudice di fornire giustificazione razionale della decisione adottata". In questa prospettiva, sempre secondo le statuizioni delle Sezioni Unite, anche la motivazione per relationem deve ritenersi legittima nella misura in cui dia conto "LLiter cognitivo e valutativo seguito dal decidente per giungere al dato risultato decisorio", facendo riferimento, recettizio o di semplice rinvio, "a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione", e fornendo la dimostrazione della valutazione e condivisione delle ragioni del provvedimento di riferimento, il quale ultimo, infine, ove non allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, sì che questi possa, eventualmente, gravarlo e sottoporlo di conseguenza al controllo LLorgano LLimpugnazione. Ciò premesso, appare indubbio che la corte di assise di appello di Roma, nell'ordinanza impugnata, abbia fatto corretta e puntuale applicazione di queste indicazioni, perché dà atto che il decreto del 27 settembre 1997 del gip del tribunale di Latina aveva "soppesato le ragioni confermative del decreto del PM” emesso il giorno precedente, adottando così una motivazione per relationem, correlata “ai dati concreti e specifici già indicati dal PM nel decreto di urgenza 26-9-97 (indagini compiute, dichiarazioni acquisite, richieste CC. Latina in pari data)...". Richiedere, come pretende la difesa del ricorrente, che il gip, quando adotta un provvedimento per relationem, fornisca la prova di aver
؟؟ preso effettivamente cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento sembra chiaramente un fuor d'opera, dovendo ritenersi che l'obbligo motivazionale de quo sia soddisfatto attraverso qualsiasi espressione sintomatica LLavvenuta conoscenza dei motivi della richiesta del
PM, compresa quella sinteticissima: "visto, si autorizza” (Cass., Sez. 1, 30 giugno 1999, Lonoce, in C.E.D. Cass., n. 214035). 9 Si aggiunga, anche con riferimento alla dedotta carenza motivazionale delle ragioni giustificative LLurgenza, che, nelle indagini relative a delitti di criminalità organizzata (come era stato in origine etichettato l'omicidio del Di RC, poi ridimensionato attraverso l'esclusione LLaggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91 operata dallo stesso giudice di primo grado), il ricorso a intercettazioni telefoniche è consentito in presenza di "sufficienti indizi di reato" (e non di colpevolezza) e quando le stesse risultino "necessarie" (e non
"indispensabili”) per il proseguimento delle indagini (art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, e, successivamente, dall'art.
3-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito
Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto non solo le intercettazioni con modificazioni nella I. 7 agosto 1992, n. 356). "indispensabili”, in linea perciò con la volontà del legislatore (nel più è, inevitabilmente, compreso il meno), ma ha fatto esplicito riferimento agli elementi emersi durante la fase delle indagini preliminari (indagini svolte dal PM e dai CC., dichiarazioni acquisite) e tali elementi sono da ritenersi idonei ad integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato e quindi a porsi a fondamento del decreto autorizzativo, di convalida e di proroga delle intercettazioni eseguite (cfr., per un utile riferimento, Cass,., Sez. II, 10 febbraio
1994, Marotta, in C.E.D. Cass., n. 197321). Peraltro, non è senza significato che nel decreto di convalida del 1° giugno 1997 relativo all'intercettazione LLutenza n. 07771/674837, il gip abbia fatto esplicito riferimento al pericolo di
"ritardo" che "potrebbe recare pregiudizio alle indagini". ripreso, peraltro, dal Non è fondato neppure il motivo di ricorso difensore del ricorrente anche nei motivi nuovi depositati l'8 marzo 2002 - che denuncia l'assenza di un decreto autorizzativo LLintercettazione ambientale della conversazione intercorsa il 24 ottobre 1997 tra la convivente LLNO e il suocero e che la sentenza annovera, per il suo tenore, tra gli elementi di prova acquisiti a carico LLimputato. Secondo il ricorrente, sia il decreto autorizzativo LL11 ottobre 1997 che i decreti successivi di convalida e di proroga LLintercettazione dianzi indicata facevano esclusivo riferimento alle utenze telefoniche e non anche alle comunicazioni tra presenti, sicché è censurabile la motivazione LLordinanza impugnata, laddove ipotizza un "riferimento onnicomprensivo implicito" contenuto nel decreto del gip del tribunale di Latina LL11 ottobre 1997, riferibile sia all'uno che all'altro tipo di che il legislatore disciplina intercettazione. l'intercettazione di conversazioni telefoniche e quella di comunicazioni tra E' appena il caso di osservare presenti nella stessa disposizione di legge come mezzi di indagine alternativi o congiunti di captazione del contenuto di conversazioni altrui (art. 266, commi 1
e 2 c.p.p.), ponendo il solo limite che esse siano necessarie alle indagini relative a determinati reati. La tesi LLonnicomprensività delle intercettazioni, e cioè il deliberato ricorso in forma indifferenziata all'uno e all'altro tipo di intervento captativo, non solo è reso esplicito dal tenore dei vari provvedimenti emessi, dove si parla di "intercettazioni" senza altre specificazioni, ma trova un'ulteriore esplicita conferma nel decreto di proroga emesso il 2 luglio 1997 (e quindi in data anteriore al decreto autorizzativo LL11 ottobre 1997), dove si fa ritenute "tuttora riferimento alle “intercettazioni ambientali" indispensabili ai fini delle indagini in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 575 c.p. e altro", a riprova che sia il PM che il Gip, ordinando l'intercettazione, espresso hanno sempre inteso disporre congiuntamente sia l'una che l'altra forma di intervento. 10
Quanto ai presupposti legittimanti le intercettazioni tra presenti, pure richiamati dal ricorrente nei suoi motivi aggiunti, è appena il caso di osservare che la condizione prevista dall'art. 266 comma 2 c.p.p., consistente nel fondato motivo di ritenere che in uno dei luoghi di privata dimora indicati nell'art. 614
c.p. si stia svolgendo l'attività criminosa non opera nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata (art. 13 I. n. 203 del 1991). Nessuna concreta rilevanza, da ultimo, può essere attribuita alla prassi della presenza di due distinti registri (denominati R.I.T. e R.I.A), che, non essendo prevista dalla legge, risponde ad una mera esigenza di comodità operativa, la cui inosservanza non determina l'applicazione di alcuna sanzione
Del tutto nuovo, perché non ha ad oggetto capi o punti della decisione processuale. impugnata ricollegabili a quelli enunciati nell'originario atto di gravame (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono), è il motivo di ricorso indicato nella memoria LL8 marzo 2002 e relativo alla omessa motivazione dei provvedimenti autorizzativi di intercettazioni compiute per mezzo di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica. Il nuovo motivo, peraltro, deve considerarsi inammissibile non tanto perché attinente a violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (art. 606 comma 3 c.p.p.), quanto perché meramente assertivo di una situazione non agganciabile in alcun modo al testo della sentenza impugnata. Quanto alla illegittimità LLesame a distanza del La VA, va preliminarmente osservato che l'art. 146-bis disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 2 l. 7 gennaio 1998, n. 11, disciplina la partecipazione LLesame a distanza quando si procede per taluni reati di espressione delle più gravi manifestazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso (quelli indicati nell'art. 51 comma 3-bis c.p.p., e cioè i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416-bis e
630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè i delitti previsti dall'art. 74 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) nei confronti di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. In presenza di questi presupposti la partecipazione al dibattimento avviene a distanza qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero qualora si tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione LLapplicazione delle regole di trattamento a norma LLart. 41-
bis comma 2 ord. pen. Orbene, come questo Supremo Collegio ha avuto già occasione di affermare (cfr. Cass., Sez. IV, 12 novembre 1999, Barreca;
Id., Sez. I, 7 febbraio 2000, Puccinelli), avverso tale provvedimento non è prevista impugnazione, non rientrando l'ordinanza che dispone la partecipazione a distanza tramite video-conferenza tra le ordinanze in materia di libertà personale emesse nel dibattimento contro le quali è ammessa a norma
- LLart. 586 comma 3 c.p.p. - la immediata impugnabilità attraverso i rimedi del riesame e LLappello dinanzi al tribunale del capoluogo di provincía, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza. Secondo la difesa del ricorrente, il rigetto LLeccezione proposta di illegittimità LLesame distanza del La VA perché disposto in mancanza di una delle situazioni indicate dal legislatore nella norma dianzi richiamata 11 violerebbe il principio del contraddittorio e penalizzerebbe l'effettività del diritto
Come la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare di recente, di difesa LLimputato. dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 Cost. della disciplina LLesame a distanza introdotta dagli artt. 1 ss. I. 7 gennaio 1998, n. 11 nella parte in cui prevede la partecipazione al dibattimento a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art.
4-bis LLordinamento penitenziario (sent. 14-22 luglio 1999, n. 342, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1738, p. 3363), questo tipo di censura mostra di confondere la struttura della norma e la configurazione del diritto di difesa con le modalità pratiche attraverso le quali la norma può in concreto svolgersi e il diritto essere esercitato, perché in realtà nessun effetto distorsivo può ritenersi direttamente riconducibile alle predette disposizioni, in quanto la normativa censurata, lungi dal limitarsi a delineare i mezzi processuali o tecnici attraverso i quali realizzare gli obiettivi perseguiti, ha tracciato un esauriente sistema di "risultati” che si presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono cautelare il diritto LLimputato di "partecipare",
e quindi difendersi, per tutto l'arco del dibattimento. Infondato perché generico è anche il sesto motivo di ricorso, che critica il rigetto della richiesta di rinnovazione LListruzione dibattimentale nel giudizio di appello, lamentando la mancata assunzione di prove decisive, non avendo la corte, malgrado la natura indiziaria del processo, voluto acquisire elementi probatori utili a chiarire i rapporti tra i vari personaggi coinvolti nella vicenda (eventuali inimicizie e nuove colleganze), il ruolo di ciascuno, le dinamiche del gruppo, il movente esatto LLomicidio. Passando all'esame del merito, non si può fare a meno di osservare che, deducendo surrettiziamente vizi di inosservanza di norme processuali e di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, il ricorrente propone in questa sede censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame di una serie di elementi analiticamente indicati, fondando il suo convincimento su una motivazione - quella riportata in narrativa - che è esente da errori logici e giuridici. Come anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di ribadire (2 luglio 1997, Dessimone), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un apparato logico argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza ad acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una "rilettura” degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Con specifico riferimento al caso in esame, è pacifico che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova raccolte, come sembrerebbe invece pretendere il ricorrente, essendo compito della corte di cassazione stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia 12 esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta delle conclusioni raggiunte (Cass., Sez. Un., 29
Nel caso in esame la corte di assise di appello di Roma ha indicato in gennaio 1996, Clarke). modo dettagliato e convincente le ragioni per le quali la chiamata in correità (rectius: le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie) del La VA nei confronti LLNO debba essere ritenuta attendibile sia dal punto di vista intrinseco che sotto il profilo estrinseco della verifica dei riscontri c.d. esterni (fl. 23-33), perché l'alibi fornito dall'imputato debba essere considerato “tutt'altro che granitico" (fl. 30), spiegando altresì in modo più che plausibile il diverso percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado anche in ordine alla individuazione dei possibili moventi LLomicidio e delle sue modalità esecutive (fl. 22-23). E fin troppo evidente che il segnalato travisamento dei fatti nei vizi concernenti la motivazione è stato ammesso da questa Corte in limiti ben diversi da quelli prospettati nell'atto di ricorso, non essendo possibile ricavarlo dall'alternanza del conferimento di attendibilità ad un soggetto (La VA) anziché ad un altro (AL) contenuto in due sentenze di merito (in pratica, dalla valorizzazione delle dichiarazioni del AL nella sentenza di primo grado e dalla loro successiva svalorizzazione nella sentenza di appello) se non facendo diventare il giudice di legittimità giudice del contenuto della prova, e quindi facendogli assolvere un compito estraneo a quello istituzionalmente
Allo stesso modo è manifestamente infondato il settimo motivo di ricorso, devolutogli. che è estremamente generico, a fronte della dovizia di argomenti (fl. 43-44) con i quali la corte di merito ha indicato le ragioni che ostano alla concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato ovvero ad una congrua riduzione della pena inflitta. B) Il ricorso del La VA è inammissibile, non solo perché contesta la mancata assoluzione dal delitto di soppressione di cadavere ascrittogli in modo estremamente vago e generico, limitandosi a richiamare sic et simpliciter un'affermazione contenuta nella sentenza di condanna ritenuta non appagante (quella, secondo cui, la richiesta di assoluzione sarebbe stata formulata dai difensori "soltanto incidentalmente"), senza tuttavia indicare le ragioni di questa insoddisfazione, ma perché ripropone, con riferimento al riconoscimento della sua responsabilità in ordine al delitto, gli stessi argomenti di doglianza svolti in grado di appello e sui quali la corte di merito si è pronunciata, ritenendo
"pacifica" la sua partecipazione al reato, "a seguito delle [sue] ampie ammissioni".
II. Al rigetto del ricorso LLNO e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del La VA seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo, compresa per il La VA la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze da lui formulate. 13
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal La VA
rigetta il ricorso proposto dall'NO
e condanna entrambi al pagamento in solido delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, che liquida complessivamente in 2.540,00 euro, di cui 2.500,00 euro per onorari di difesa. Condanna il solo La VA altresì al versamento della somma di 500 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mario Sossi Giorgio Santacroce
Siangio puticise Am DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
23 APR 2002
A
P
IL CANCELLIERE U
RO AN 8
0 0