Sentenza 25 febbraio 2005
Massime • 1
È valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto di impugnazione nella sua interezza e, quindi, anche alla elezione di domicilio, in quanto essa costituisce manifestazione di una non equivoca volontà equiparabile a quella espressa nella forma della elezione "raccolta a verbale", prevista dall'art. 162, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 15967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15967 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 25/02/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 461
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 019746/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AN N. IL 30/03/1935;
avverso SENTENZA del 23/10/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO.
Sentito il P.G. in persona del Sost. Dott. F.M. Iacoviello, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio e sentito per il ricorrente l'avv. FALCOLINI E. il quale si è associato.
OSSERVA LA CORTE In fatto.
Con sentenza del tribunale di Roma in data 27 ottobre 1993 LL TA venne dichiarato responsabile di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, con relative munizioni, alcune alterate e/o con matricola abrasa e quindi qualificate come clandestine, nonché di ricettazione, sotto forma di occultamento, di un parte di dette armi. Per tali reati, uniti sotto il vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. (essendosi proceduto con rito abbreviato), l'imputato venne condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione e lire 2.000.000 di multa. Proposto appello dall'imputato, la corte d'appello di Roma, con sentenza del 25 maggio 2001, confermò il giudizio di responsabilità dell'appellante, rilevando però un errore nella determinazione della pena inflitta, che ridusse quindi ad anni tre di reclusione e lire 1.999.999 di multa.
Avverso tale decisione fu proposto dall'imputato ricorso per Cassazione, corredato di vari motivi, in accoglimento del primo dei quali (con cui si denunciava la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello), questa Corte dispose l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Quest'ultima, giudicando in sede di rinvio, decise in senso sostanzialmente conforme a quello della sentenza annullata, determinando la pena complessiva inflitta all'imputato in anni tre di reclusione ed euro 530 di multa.
Avverso tale decisione è stato nuovamente proposto dall'imputato, con atto a propria firma, ricorso per Cassazione con il quale si denunciano:
1) "violazione dell'art. 179, comma 1, c.p.p. in relazione all'art. 601 c.p.p.", sull'assunto che indebitamente il decreto di citazione per il nuovo giudizio d'appello, poi svoltosi senza la presenza dell'imputato, sarebbe stato notificato a costui mediante consegna a mani del difensore quale domiciliatario designato nel primo ricorso per Cassazione personalmente proposto da esso imputato avverso la sentenza della corte d'appello di Roma in data 25 maggio 2001, dovendosi in realtà detta designazione riguardare come irrituale e, quindi, priva di effetti;
2) "manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione di armi e ricettazione", sull'assunto, in sintesi, che indebitamente la prova di detta responsabilità sarebbe stata tratta dall'unico elemento indiziante, costituito dalla disponibilità (peraltro non esclusiva), da parte del ricorrente, di uno scantinato nel quale le armi e le munizioni in questione erano state rinvenute;
3) "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 c.p. in relazione all'art. 3 L. 110/75, contestato al capo a) dell'imputazione", per non essere stata riconosciuta l'intervenuta prescrizione del reato di alterazione di armi costituito, secondo l'accusa, dall'avere riportato dette armi "in perfetta efficienza dopo essere state oggetto di demilitarizzazione", trattandosi di fatto accertato il 13 febbraio 1993;
4) "violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 546 lett. c) c.p.p.: mancanza della motivazione in ordine al reato di ricettazione", per non avere la Corte d'appello motivato in ordine alla ritenuta sussistenza di tale reato, nonostante la deduzione, da parte della difesa, del fatto che, essendo state le armi in questione oggetto di "demilitarizzazione" (come attestato nello stesso capo d'imputazione), esse ben avrebbero potuto essere state lecitamente acquistate quali semplici "simulacri o armi da decorazione", per poi essere successivamente riportate, ad iniziativa dello stesso detentore, alla primitiva funzione.
In diritto.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, va detto che, pur condividendosi il principio di diritto affermato da questa Corte, sez. 6, con la sentenza 11 novembre 1998-21 aprile 1999 n. 5111, De Bartoli, RV 213673, citata anche nel ricorso, circa la invalidità di una nuova elezione di domicilio fatta nell'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dall'interessato, tale principio non appare, nella specie, utilmente invocabile, atteso che l'atto di ricorso per Cassazione contenente l'elezione di domicilio presso il difensore risulta non solo sottoscritto, ma anche presentato personalmente dal LL nella cancelleria della corte d'appello di Roma, come si rileva dall'attestazione in calce sottoscritta dal pubblico ufficiale addetto, contenente anche l'identificazione del ricorrente. Si è quindi in presenza di una manifestazione non equivoca di volontà che, benché predisposta nel corpo dell'atto di impugnazione, ben può dirsi "raccolta a verbale", secondo quanto previsto dall'art. 162, comma 1, c.p.p., dal pubblico ufficiale preposto alla ricezione di quell'atto. L'attestazione, infatti, di avvenuta presentazione di quest'ultimo, necessariamente riferibile a tutto il suo contenuto, ivi compresa, quindi, l'elezione di domicilio, ben può ritenersi assimilabile ad un vero e proprio "verbale", contenendo essa l'indicazione di un fatto di rilievo giuridico posto in essere da una determinata persona, compiutamente identificata, in presenza del pubblico ufficiale che, con la propria sottoscrizione, garantisce la veridicità tanto del fatto medesimo quanto dell'identità del suo autore. Deve quindi ritenersi che la doglianza proposta con il motivo in esame sia priva di giuridico fondamento.
Quanto al secondo motivo, lo stesso appare inammissibile, in quanto costituito da deduzioni e valutazioni di mero fatto nelle quali, per giunta, si passa del tutto sotto silenzio la specifica motivazione contenuta nell'impugnata a proposito della ritenuta disponibilità esclusiva, da parte del ricorrente, dello scantinato in cui vennero rinvenute le armi e le munizioni in questione;
motivazione nella quale si pone in luce come il ricorrente fosse in possesso non solo della chiave della porta di accesso al detto locale, ma anche di quella di un lucchetto "aggiunto per evidenti motivi di sicurezza". Infondato è da ritenere, poi, il quarto motivo di ricorso in quanto, se è pur vero che l'impugnata sentenza non contiene specifica motivazione in ordine al confermato giudizio di responsabilità anche per la ricettazione, è altrettanto vero che il relativo motivo di appello, per come a suo tempo formulato e poi richiamato nel ricorso, era del tutto inconferente rispetto al fondamento dell'addebito in questione, quale individuato nella sentenza di primo grado, in cui si poneva chiaramente in luce come la ricettazione, nella specie, consistesse non nell'acquisto delle armi, ma, trattandosi di armi clandestine, nel loro successivo occultamento;
il che appare perfettamente con l'insegnamento di questa Corte quale espresso in particolare Cass. 1^ 5-29 dicembre 1995 n. 12788 P.M. in proc. Nicotra ed altri RV 203148, secondo cui:
"Nella ricettazione di armi clandestine il reato presupposto del delitto di ricettazione può essere anche quello di abrasione del numero di matricola e la condotta può essere costituita anche solo dall'occultamento delle armi oltre che dall'acquisto o dalla ricezione di esse".
Fondato è invece da ritenere il terzo motivo di ricorso, in quanto il reato di alterazione di armi, previsto dall'art. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110, è punito con la reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni per cui è soggetto alla prescrizione massima di sette anni e mezzo, già trascorsi da tempo. Deve conseguente darsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al suddetto reato, con eliminazione della relativa pena che, compresa nell'aumento inflitta a titolo di continuazione, va individuata in quella di mesi due di reclusione ed euro cento di multa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di alterazione di armi che dichiara estinto per prescrizione eliminando la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro cento di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005