Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 15967
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Sentenza 25 febbraio 2005

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È valida l'elezione di domicilio contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato al pubblico ufficiale preposto a riceverlo, il quale vi apponga e sottoscriva, a sua volta, l'attestazione di avvenuta presentazione, necessariamente riferibile all'atto di impugnazione nella sua interezza e, quindi, anche alla elezione di domicilio, in quanto essa costituisce manifestazione di una non equivoca volontà equiparabile a quella espressa nella forma della elezione "raccolta a verbale", prevista dall'art. 162, comma primo, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2005, n. 15967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15967
    Data del deposito : 25 febbraio 2005

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