Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen iuris" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità. (Fattispecie relativa ad una "gara esplorativa", inerente ad una trattativa privata autoregolamentata dalla P.A. mediante forme procedimentali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte per l'aggiudicazione di un appalto di noleggio di autovetture).
Commentario • 1
- 1. Con la L. 137 nuovi reati presupposto 231: l’ente a rischio sanzioni pecuniarie e interdittiveAccesso limitatoGiulia Maria Mentasti · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2008, n. 13124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 28/01/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 258
Dott. CONTI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 040275/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) IA RI N. IL 12/07/1947;
2) FA LA N. IL 02/03/1971;
3) DE ER VA N. IL 30/01/1950;
4) TT GI N. IL 02/12/1968;
5) BR GI N. IL 03/08/1942;
6) FE MA N. IL 18/05/1955;
7) RR VI N. IL 10/03/1945;
8) ATER (EX ACP);
avverso SENTENZA del 01/06/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Aricò G. per De PI che ha concluso per: rigetto del ricorso del P.M..
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con quale il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di:
AU MA, NI De PI, RL ET, AU FE e CE SA dai delitti di turbata libertà degli incanti e di corruzione per avere - IA, quale direttore generale dello IAPC Lazio, ET quale impiegato IAPC Lazio, preposto alla gara, De PI e SA, quali intermediari e FE, quale titolare del Consorzio Europa 2001 aggiudicataria della fornitura - turbato l'espletamento della gara "esplorativa" per l'aggiudicazione dell'appalto del noleggio di tre autovetture con autista, mediante la collusione diretta a preconfezionare e truccare la "gara" con invito a imprese predisposto in modo da fare apparire, anche con accorgimenti diretti a renderla conforme alle richieste IACP, preferibile l'offerta Consorzio Europa 2001. Inoltre, IA e ET ricevevano dai privati interessati, diverse utilità per compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio;
AU MA, CL AC, De PI NI e IU RE dai delitti di turbata libertà degli incanti e di abuso d'ufficio, per avere - MA, nella qualità già indicata, De PI quale intermediario e titolare interessato alle altre ditte interessate all'appalto, TT, quale amministratore unico della "Eurogroup scarl" aggiudicatrice dell'appalto e AC quale professionista consulente esterno IACP - turbato il regolare svolgimento della "gara" per l'affidamento del servizio di pulizia all'interno dell'istituto, mediante le condotte fraudolente e le collusioni indicate nel precedente imputazione. Inoltre, IA, con il concorso degli altri, intenzionalmente procurato un vantaggio alla società aggiudicataria con violazione di norme di legge, tra le quali la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1. 2. Ad avviso del giudice dell'udienza preliminare, i fatti descritti nelle imputazione risultano accertati, però la "gara" in realtà non vi è stata, in quanto le forniture de quibus sonno state affidate a trattativa privata.
Quanto agli ulteriori reati di corruzione e di abuso d'ufficio, si è ritenuto che IA non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale, in quanto si è trattato di attività privatistica nel corso della quale non sono stati svolte funzioni relative alla qualità di pubblico ufficiale.
3. Il ricorrente deduce l'erronea esclusione del delitto di cui all'art. 353 c.p., nonché contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente rileva che, con riferimento ad entrambe le procedure per l'aggiudicazione delle forniture di servizi allo IACP, è stata esclusa la configurazione del delitto contestato nonostante la giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata in sentenza, sia nel senso che la turbativa può essere riferita anche là dove vi siano state gare informali e esplorative, come accaduto nelle concrete fattispecie.
Peraltro, il giudice dell'udienza preliminare ha richiamato il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge che tutte le offerte, formalmente richieste in base alla lettera di invito predisposta D.P.R. n. 324 del 2001, ex art. 5 e apparentemente provenienti da imprese diverse, tra loro non collegate e operanti ognuna all'insaputa dell'altra, sono state predisposte da De PI, secondo le indicazioni di MA, utilizzando prestanomi per far apparire una pluralità di offerte. Nonostante ciò, ha escluso i presupposti richiesti per integrare il delitto di cui all'art. 353 c.p.. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea esclusione della qualità di pubblico ufficiale del direttore generale IACP, nonostante le funzioni in concreto poste in essere fossero riconducigli a una pubblica potestà e espressione di una pubblica funzione diretta alla selezione del contraente privato e alla manifestazione di volontà attraverso la disciplina di diritto pubblico.
4. La difesa di CE SA ha depositato una memoria diretta a sostenere la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della sentenza di non luogo a procedere.
5. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in entrambi gli aspetti oggetto di censura.
2. Non è da revocare in dubbio che il delitto di turbata libertà degli incanta faccia riferimento a qualsivoglia tipo di gara mediante la quale la pubblica amministrazione si determini per la scelta del contraente allo scopo di selezionare la fornitura più vantaggiosa per le proprie esigenze e più adeguate ai propri interessi pubblici orientati al buon andamento. Ciò comporta che le locuzioni "gara nei pubblici incanti" o "licitazione private" non ha un significato normativo mutuato dalle procedure per l'aggiudicazione degli appalti per pubbliche forniture e con l'osservanza dei termini e delle disposizioni legislative sulla contabilità di Stato, bensì va riferito ad ogni procedura di gara anche informale e atipica mediante la quale la singola pubblica amministrazione decida di individuare il contraente e concludere un contratto e che assicuri una libera competizione tra più concorrenti.
In tal senso, questa Corte già si è più volte espressa, affermando che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen juris" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità (Sez. 6^, 22 settembre 2004, dep. 18 novembre 2004, n. 44829; Sez. 6^, 11 giugno 1993, dep. 30 agosto 1993, n. 8259; Sez. 6^, 12 aprile 1994, dep. 2 luglio 1994, n. 7511; Sez. 6^, 13 novembre 1997, dep. 15 dicembre 1997, n. 11483; Sez. 6^, 30 settembre 1998, dep. 23 novembre 1998, n. 12238). Ne discende che l'art. 353 c.p. si estende alle cosiddette "gare esplorative", inerenti a una trattativa privata autoregolamentata dalla pubblica amministrazione mediante forme procedimentali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte. Ne rileva che in concreto una gara non vi è stata per le manipolazioni e le attività fraudolente poste in essere dagli stessi pubblici funzionali ad essa preposti e per un accordo comune gestito da intermediari per vanificare l'interesse tutelato dalla norma alla regolarità della procedure contrattuali, mediante scelta del contraente che in concreto offra condizioni più vantaggiose, sotto il profilo economico, dei prodotti e servizi forniti. Anzi, la situazione fraudolentemente creata ha impedito lo svolgimento della gara e il raggiungimento delle finalità di tale modalità di selezione del contraente.
Si impone l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo decisione sul punto in applicazione dei principi enunciati.
3. Anche il secondo motivo è fondato.
È stata esclusa la configurabilità dei delitti di corruzione e di abuso d'ufficio perché si è ritenuto che il direttore generale dello IACP non fosse un pubblico ufficiale.
Anche qui questa Corte si è pronunciata nel senso che gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) svolgono un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, attraverso organi, tra i quali il presidente, nominati dalla giunta regionale o da varie amministrazioni dello Stato o di enti locali, gestendo un patrimonio immobiliare destinato a finalità pubbliche;
in particolare provvedendo alla realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i comuni della relativa provincia. Nella specie è stata riconosciuta, pertanto, la qualità di pubblico ufficiale al presidente di un Istituto autonomo per le case popolari che abbia formato e manifestato la volontà dell'ente in ordine alla stipula di contratti assicurativi diretti alla conservazione del patrimonio immobiliare (Sez. 6^, 3 febbraio 1999, dep. 24 giugno 1999, n. 8172). Nel nostro caso, il direttore generale, nella conclusione di contratti riconducibili alla gestione economica dell'ente anche se riferiti a forniture di ordinaria amministrazione, ha formato e manifestato la volontà dell'ente e ha seguito procedure disciplinate dal diritto pubblico.
Anche su tale punto la sentenza va annullata per un nuova decisione in applicazione del principio di diritto enunciato.
4. La sentenza impugnata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma per nuova decisione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008