Sentenza 27 novembre 2002
Massime • 3
In tema di protezione delle bellezze naturali, integra il reato di cui all'art. 163 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 la realizzazione di una discarica in zona vincolata in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In tema di gestione dei rifiuti deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. E ciò sia per l'interpretazione della nozione legislativa nazionale, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia per le affermazioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa (o si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi).
In materia di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, al fine di qualificare come interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett e) punto 7, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) la realizzazione di depositi di merci o di materiali l'entità del deposito costituisce soltanto indice significativo della stabilità della occupazione del suolo.
Commentari • 3
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La massima Poiché la calunnia è delitto istantaneo, che si consuma con la presentazione di una denuncia o altro atto destinato all'autorità giudiziaria, completi in tutti gli elementi, l'eventuale successiva ritrattazione (nella specie, intervenuta il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia) non vale ad integrare una causa di non punibilità, mentre può essere considerata come iniziativa spontanea, capace di attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso (Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2013 , n. 29536). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2002, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 27/11/2002
1. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TORDINO Vincenzo - Consigliere - N. 2242
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 16050/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NR N. a S. Michele all'Adige il 13 aprile 1936 e PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Trento;
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Hinna Danesi Fabrizio;
che ha concluso per: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FE NR ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della locale Corte, emessa il 16 gennaio 2002, con la quale il FE veniva condannato per i reati di deposito incontrollato e discarica di rifiuti, di effettuazione di operazioni di recupero in assenza di autorizzazione, di modificazione dello stato dei luoghi mediante il predetto deposito di limi, senza concessione edilizia e senza autorizzazione paesistica, perché effettuato in zona soggetta a vincolo, e veniva qualificato ricorso per Cassazione l'atto di impugnazione del P.G., relativo ad altro reato, concernente l'inquinamento atmosferico, definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Il Procuratore Generale adduce quale unico motivo l'impossibilità di effettuare uno smistamento di ufficio del ricorso una volta che irreversibilmente ed irretrattabilmente a norma dell'art. 580 c.p.p. il ricorso era stato convertito in appello quale effetto legale della disposizione citata.
Il FE deduce quali motivi la violazione del d.l.vo n. 22 del 1997, poiché non si era in presenza di rifiuti e neppure di una discarica, in quanto si trattava di materiale utilizzabile tal quale, passato temporaneamente e granulometricamente allo stato di fango e la definizione di discarica contenuta nella direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 consente il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, la violazione della legge n. 47 del 1985 in relazione all'art. 83 lett. a) della legge provinciale n. 22 del 1991, poiché il deposito di materiali è assentibile con autorizzazione, l'esclusione della colpevolezza per errore scusabile sia sulla legislazione urbanistica sia su quella dei rifiuti, l'errata applicazione del d.l.vo n. 490 del 1999, perché non era configurabile detto reato, l'illogicità manifesta della motivazione su questi punti, mentre sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 primo comma lett. a) d. l. vo n. 22 del 1997 in relazione agli artt. 25 e 3 Cost. per indeterminatezza della fattispecie e disparità di trattamento di situazioni identiche. Con memoria, depositata in data 8 novembre 2002, il difensore del FE eccepiva la prescrizione delle contravvenzioni, urbanistica e paesaggistica e per le violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione al recupero dei rifiuti e richiedeva l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in seguito all'emanazione dell'art. 14 D. L. n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002, contenente l'interpretazione autentica della nozione di rifiuto in relazione, alle altre contravvenzioni attinenti alla disciplina dei rifiuti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento deve essere rigettato, perché giustamente la Corte tridentina ha disposto la trasmissione dell'impugnazione al giudice di legittimità, in quanto si trattava di un reato diverso, definito con una sentenza ex art. 444 c.p.p.. Infatti la pronuncia, citata in ricorso (Cass. sez. 4^ 25 gennaio 1993, Valli rv. 194253), concerne ipotesi particolare e diversa come può evincersi dalla trascrizione della massima:
L'art. 580 cod. proc. pen. regola sia il caso in cui alla stessa parte, in ordine a capi diversi della sentenza, siano dati mezzi di impugnazione ordinari di specie diversa sia il caso in cui tali mezzi siano offerti alle diverse parti, anche rispetto a uno stesso capo della sentenza. Lo scopo di tale regola non è tanto quello di ampliare la sfera di garanzia offerta alla parte, con l'opportunità di un secondo grado di merito quanto quello di soddisfare esigenze di economia e di correttezza del giudizio.
(Nella fattispecie trattavasi di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, impugnata dall'imputato con appello e dal P.G. con ricorso per Cassazione, che era stato convertito in appello. L'imputato si era doluto di tale conversione, assumendo che, poiché la sentenza non aveva modificato il titolo del reato, non era consentito al P.G. l'appello contro di essa, ai sensi dell'art. 443, terzo comma cod. proc. pen.).
Un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ritiene, invece, che l'art. 58O c.p.p., quale norma generale, possa essere derogato dalla disciplina specifica dei riti alternativi ed in particolare da quello ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. sez. 5^ 4 maggio 1992 n. 5155, D'Anna rv. 190069 e 190070 cui adde Cass. sez. 6^ 7 luglio 1999 n. 8635, P.M. e P.C. in proc. Ares ed altri con riferimento al patteggiamento accolto in dibattimento contra Cass. sez. 1^ 13 giugno 1994 n. 6809, Fiorini rv. 198113, relativa, però, all'ipotesi particolare dell'appello proposto dal P.M., unico soggetto legittimato, qualora la richiesta sia stata accolta nonostante il suo dissenso). Infatti, la pronuncia ai sensi dell'art. 444 c.p.p. si inserisce in un giudizio che non soffre commistioni con altri scopi del processo dipendenti da rapporti connessi, per cui, anche quando sia emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto di appello, conserva la sua autonomia sostanziale e concettuale ed è impugnabile solo con il ricorso per Cassazione. Peraltro, sulla scia di queste affermazioni, anche l'indirizzo costante in sede di giudizio abbreviato che applica in ogni caso l'art. 580 c.p.p. distingue il caso in cui, in seguito a separazione del giudizio, un singolo reato ed un capo della sentenza siano decisi con detto rito alternativo ed alle parti sia consentito soltanto il ricorso per Cassazione, giacché non si versa nelle ipotesi disciplinate dalla norma processuale invocata. Ciò posto, in ordine all'eccepita prescrizione sarà sufficiente rilevare che i reati sono avvinti dal vincolo della continuazione e che, in base all'art. 158 c.p., "il termine della prescrizione decorre...per il reato...continuato, dal giorno in cui è cessata...la continuazione" cioè dal 19 ottobre 1998, sicché non si è verificata alcuna prescrizione che maturerà il 19 aprile 2003. Eselusa detta causa estintiva, i motivi dedotti dal FE sono infondati, sicché il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, per quanto attiene alla normativa sui rifiuti occorre ribadire che il giudice di legittimità non può effettuare alcun riscontro sugli atti processuali, tranne che non venga dedotto un vizio procedurale diverso dal difetto di motivazione, ne' possono essere addotti elementi fattuali o differenti ricostruzioni di risultanze processuali, ove la motivazione della decisione sia esente da vizi logici e giuridici.
Infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza dei ragionamenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez., un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv. 216260 che hanno fornito un'intelligente rilettura di altra pronuncia Cass. sez. un. 2 luglio 1997 n. 6402, Dessimone rv. 207944 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia anche per un'approfondita disamina delle ragioni per cui non è possibile configurare il vizio di travisamento del fatto in sede di legittimità).
Orbene alla luce di questi principi si deve escludere la possibilità di rilevare in sede di legittimità il vizio di travisamento del fatto (contra Cass. sez. 3^ ud. 18 ottobre 2001 dep. 3 dicembre 2001, Panaro, in contrasto con l'esplicito dato normativo e le decisioni delle sezioni unite su indicate, neppure richiamate), richiedendosi, tuttavia, al giudice di merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi, in fatto ed in diritto, sui quali fonda la propria decisione senza, però, necessariamente dover trascrivere interi brani di atti o deposizioni, giacché in tal caso è possibile riferirsi "per relationem" all'atto processuale, purché l'indicazione sia congrua e non manifestamente illogica (Cass. sez. 3^ 27 luglio 1995 n. 8539, P.M. in proc. Boero rv. 203529 cui adde Cass. sez. 3^ 1 marzo 1996 n. 2246, Zullo rv. 205394, solo apparentemente contraria Cass. sez. 3^ c.c. 25 maggio 2001 n. 33646, Cataruzza, che, invece, individua un limite discutibile alla motivazione "per relationem" in considerazione del fatto che si trattava di un'ordinanza emessa in altro procedimento cautelare e, quindi, i conosciuta, ma conoscibile in guanto sono pubblicate). Infatti, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Cass. sez. un. 21 settembre 2000 n. 17, Primavera ed altri rv. 216664, che contiene un "catalogo" dei requisiti), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove Tatto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza di giustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.
Infine, attesa l'espressa previsione del vizio motivazionale così limitato in un'apposita disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.) non si può eludere detta normativa, richiamando in maniera pertinente o meno, altri precetti.
Peraltro, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. 1^ 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez. 1^ 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.
Tali premesse si rendevano necessarie, perché la sentenza impugnata, sebbene contenga ulteriori notazioni fattuali per rispondere ai motivi di gravame, si riferisce alla "ricostruzione in fatto dell'iter degli accertamenti quale già correttamente enunciata dal Tribunale in sentenza" (pag. 6), mentre il ricorrente nei vari motivi e soprattutto nel primo inserisce differenti ricostruzioni, diverse vantazioni di risultanze processuali e considerazioni in fatto come tali inammissibili in sede di legittimità, facendo riferimento pure alle censure dell'appello, semplicemente richiamate, sicché sul punto (pag. 3 del ricorso) il motivo è generico.
Orbene, alla luce di entrambe le decisioni dei giudici di merito, deve escludersi che il limo cioè "il prodotto fangoso derivante dal lavaggio degli inerti, lungi dal poter essere impiegato in qualche modo tal quale (come aveva cercato di accreditare il consulente di parte), per una sua ulteriore utilizzazione deve essere sottoposto a procedimento di disidratazione, effettuato attraverso lo spandimento sul terreno e l'esposizione all'aria, da cui deriva, poi, la trasformazione in polvere e la acquisizione della consistenza solida, con passaggio di stato" (pag. 7 sentenza Corte d'appello, che confuta anche le acquisizioni della C.T. di parte).
Inoltre è certo che il limo non è stato mai completamente riutilizzato per operazioni di recupero, le fatture comprovanti una pretesa riutilizzazione sono successive al primo accertamento (pag. 8 sentenza impugnata), l'autorizzazione per le operazioni di recupero è intervenuta dopo l'8 agosto 1998 (pag. 7 pronuncia del Tribunale) (recte 12 agosto s. a., poiché l'istanza è pervenuta il 14 maggio 1998, da cui occorre far decorrere il termine di 90 giorni contemplato dall'art. 33 d. l. vo n. 22 del 1997, le predette operazioni sono state compiute in violazione del d. m. 5 febbraio 1998, vi è la prova del deposito incontrollato e del conferimento di migliaia di metri cubi di limo al di fuori dell'area di lavorazione degli inerti senza alcun rispetto delle modalità indicate dall'art. 6 lett. m) n. 3 d. l. vo n. 22 del 1997 (pag. 9 sentenza Tribunale), l'assenza di qualsiasi prova che "il FE estraesse direttamente e fosse titolare di una cava, essendo semplicemente titolare di impianti per la lavorazione di inerti (pag. 11 decisione di primo grado), l'esistenza di una vera e propria discarica anche in località Nogarole di Ospitaletto, che "alla data del febbraio 1998 - epoca del primo sopralluogo - era completamente invasa dai limi e...si rilevano movimentazioni e spianamenti di terra effettuati con un escavatore ed interessanti la stessa p.f. 1286" (pag. 2 pronuncia del Tribunale).
L'elencazione di tutti questi dati fattuali dimostra la manifesta infondatezza del primo motivo in ordine alla qualificazione del limo come rifiuto, secondo costante ed uniforme giurisprudenza di legittimità e comunitaria (cfr. Cass. sez. 3^ ud. 5 marzo 2002 dep. 19 aprile 2002, Amadori in corso di massimazione, contenente un ampio "excursus" giurisprudenziale anche con riferimento alle sentenze della Corte di giustizia), giacché per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi) senza che assuma rilievo se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il 1 recupero (cfr. Cass. sez. un. 27 marzo 1992, Viezzoli e Corte giustizia 15 giugno 2000 in Ambiente e sicurezza n. 18 2000, 114). Infatti, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia (Corte COst. n. 113 del 1985, n. 232 e n. 389 del 1989), sin dal 28 marzo 1990 ha avuto modo di affermare che l'art. 1 della direttiva del Consiglio n. 75/442 relativa ai rifiuti "si riferisce...ad ogni sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, senza distinguere a seconda dell'intenzione del detentore che si disfa della cosa". La nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Tale nozione non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone", dovendosi chiarire che "la protezione della salute umana e dell'ambiente sarebbe compromessa qualora l'applicazione delle due direttive dipendesse dall'intenzione del detentore di escludere o no una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa" (Corte Giust. CEE 28 marzo 1990, Vessoso ed altro).
Tali assunti sono stati ribaditi da altre decisioni (Corte Giust. 28 marzo 1990, Zanetti, idem 10 maggio 1995 causa n. 422 ed idem sez. 6^ 25 giugno 1997, Tombesi ed altri), accogliendosi, quindi, una nozione ampia di rifiuto, fondata su risultanze oggettive e non sull'intenzione del detentore, e chiarendosi che "la direttiva sui rifiuti si applica anche allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad opera dell'impresa che li ha prodotti, nei luoghi di produzione" (Corte Giust. CEE 18 dicembre 1997 causa n. 129/96). Fondamentale appare la decisione della Corte di Giustizia (sez. 5^ 15 giugno 2000, Arco), che non solo ribadisce questi concetti, ma esclude che i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria possano assumere un valore decisivo nella individuazione della definizione di rifiuto, ove non si tenga conto della finalità e dell'efficacia della direttiva e, quindi, qualora non si proceda ad un'esegesi che non pregiudichi le stesse, sicché alcuna legge nazionale (e quindi a maggior ragione nessuna fonte normativa secondaria) può cercare di restringere l'ambito di applicazione della direttiva e la definizione lata di rifiuto.
Pertanto, secondo la Corte europea, qualunque sia il criterio interpretativo adottato per stabilire se una sostanza costituisca rifiuto e qualsiasi modalità di prova lo Stato membro intenda introdurre non si può mai prescindere dalla finalità e dall'efficacia della direttiva, che si fonda su una definizione di rifiuto ampia, oggettiva e tale da bilanciare aspetti economici e protezione dell'ambiente. Tale impostazione, sebbene con alcune modeste, ma significative aperture, è stata ribadita da altra pronuncia, relativa ad ipotesi solo in parte similare (Corte giust.18 aprile 2002, IN RA Oy e EH ER stryon
EY hallitus in materia di cave e detriti di cave), in cui si afferma che "il detentore di detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra, depositati a tempo indeterminato in attesa di un possibile utilizzo, si disfa o ha deciso di disfarsi di tali detriti i quali devono, di conseguenza, essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti.
Il luogo di deposito, la loro composizione nonché il fatto, considerato in ipotesi accertato, che essi non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente, non sono criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto". Queste sono le chiare parole della Corte di Giustizia, che non possono essere piegate a differenti esegesi attraverso un esame particellizzato di alcuni passaggi non ancorati in logica successione con gli altri come vorrebbe un esperto il quale, citando isolata voce di altro esperto, vorrebbe "decriptare i messaggi della Corte di Giustizia" quasi che non si trattino di pronunce con un loro evidente dispositivo.
Tale breve "excursus", non scalfito dalle isolate posizioni di due esperti, su criticate, oltre a dimostrare la manifesta infondatezza della censura, potrebbe essere utilizzato per sottoporre all'esame della Corte europea la recente normativa da quella predisposta dalla legge n. 443 del 2001 c. d. legge obiettivo all'interpretazione autentica della nozione di rifiuto di cui all'art. 4 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, oppure per fornire diretta applicazione alle pronunce della Corte di giustizia, aventi efficacia erga omnes ed immediatamente e direttamente applicabili da parte del giudice italiano senza necessità di dover riproporre la questione alla giurisdizione comunitaria.
Del resto l'interpretazione "autentica" della nozione di rifiuto, così poco chiara da poter, anche, sollevare dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della determinatezza della fattispecie in ordine al generico riferimento al "trattamento preventivo", è già oggetto di apertura della procedura di infrazione dal 16 ottobre 2002.
Tuttavia non è necessario avvalersi della costante giurisprudenza comunitaria in senso contrario disapplicare la norma nazionale, che si pone in antitesi con la norma comunitaria o con l'interpretazione della Corte di giustizia della Comunità europea ne' sottoporre la questione preliminare all'autorità giudiziaria europea, poiché qualsiasi interpretazione si segua di dette normative le stesse sono inapplicabili alla fattispecie in esame.
Infatti, esiste in atti la prova che gran parte del limo non veniva effettivamente destinato al riutilizzo, sicché non trova applicazione il comma 19 dell'articolo unico della Lunardi (l. n. 443 del 2001), tanto più che il comma 17, come già affermato da questa
Corte (Cass. sez. 3^ 16 maggio 2002 n. 16383, Li Petri rv. 221331), concerne l'attività collegata all'esecuzione di grandi opere, ed, in ogni caso, non si tratta di terre e di rocce da scavo, giacché risulta accertato che il ricorrente non effettuava operazioni di scavo, dalle quali derivavano terre o rocce, e neppure gestiva una cava, comunque, non atta a consentire l'applicazione della legge n.443 del 2001, ma era titolare di impianti per lavorazione di inerti.
Ed invero, già questa Corte (Cass. sez. 3^ 28 ottobre 1996 n. 9333, Rognoni ed altro rv. 206684), come rilevato dai giudici di merito, aveva affermato l'impossibilità di includere fra i rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave tutti i rifiuti derivanti dalle attività industriali di lavorazione, in qualità di materia prima, di quanto estraibile dalle cave.
Inoltre, l'analisi esegetica della disciplina dettata dalla legge Lunardi deve essere effettuata in conformità alla legislazione ed alla giurisprudenza comunitaria prima di sollevare una questione pregiudiziale, sicché deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, proprio perché, altrimenti, se non collegata con l'esecuzione di grandi opere, finirebbe con il porsi irrimediabilmente in contrasto con detta normazione, pur se una simile restrizione potrebbe non essere sufficiente ad escluderne il conflitto (anche per detta legge è stata aperta la procedura d'infrazione).
Infatti, indipendentemente dalle difficoltà esegetiche di un testo poco coordinato, evidenziato da attenti studiosi, la normativa in esame relativa solo alle terre ed alle rocce da scavo si pone in contrasto con l'art. 2 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, che non esclude le terre da scavo dall'ambito dei rifiuti, nonché con il Regolamento CEE n. 259 del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno dell'Unione Europea, il quale non prevede alcuna esclusione per le terre e le rocce da scavo.
Infine, contrasta con numerose decisioni della Corte di Giustizia, solo in parte già indicate, ed in particolare con la sentenza 23 maggio 2000, proc. C 209/98, in cui espressamente si afferma che i rifiuti di cantiere concernono tutte le tipologie di sostanze (anche quelle non pericolose) che possono derivare dall'attività edilizia, attribuendo ad esse, indistintamente, la qualifica di rifiuto. Per quel che concerne l'interpretazione autentica della nozione di rifiuto, qualsiasi tesi avanzata dai primi commentatori si segua, nella fattispecie, risulta che il rifiuto non veniva utilizzato tal quale, in gran parte non veniva recuperato, mentre le operazioni di recupero, successivamente autorizzate, rientravano in quelle dell'allegato C del d. l. vo n. 22 del 1997, sicché esistono positivi comportamenti, dai quali risultano la volontà di disfarsi e l'oggettiva attività di disfarsi sia ai fini di smaltimento (per la gran parte) sia di recupero, mentre non ricorrono le fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 14 D.L. cit., poiché i rifiuti non sono utilizzati tal quali, ma con un'operazione di recupero di cui all'allegato C al d. l. vo n. 22 del 1997. Tuttavia, appare opportuno soffermarsi su detta interpretazione autentica della nozione di rifiuto, giacché un rapido commentatore "omnibus", senza neppure considerare il dato normativo, ha semplicisticamente asserito che "se il bene o il residuo è riutilizzabile non esiste l'obbligo di disfarsi", ingenerando la "confusione" in cui è caduto il ricorrente, nella memoria.
Inoltre, un esperto, che ha visto recepito nella "normativa emergenziale", perché emanata con decreto legge, una sua isolata posizione, è costretto a precisare che per quanto riguarda il termine "disfarsi" la definizione di rifiuto è collegata al compimento "effettivo" di operazioni di smaltimento o di recupero come definite dagli allegati B e C al decreto legislativo n. 22 del 1997 e che "l'obbligo di disfarsi" deriva da una disposizione di legge o da un provvedimento della P.A., mentre afferma la necessità di dover effettuare delle differenziazioni per quanto riguarda "l'intenzione di disfarsi".
Infatti, occorre distinguere l'ipotesi dell'utilizzo di un bene nel ciclo produttivo nell'originaria composizione e consistenza cioè tal quale da quella in cui il bene sia oggetto di un trattamento funzionale alla successiva commercializzazione e/o riutilizzo, giacché nel primo caso non si è, secondo l'esperto e la norma di interpretazione "autentica", in presenza di un rifiuto, purché non venga recato pregiudizio all'ambiente (condizione ampia e generica, che, a parere del collegio, include ogni tipo di pregiudizio e quindi anche quello al paesaggio o all'aria o alle falde acquifere). La seconda ipotesi prevede l'esistenza di un non - rifiuto solo qualora le operazioni di trattamento finalizzate al riutilizzo non rientrano tra quelle "considerate come attività di recupero (D.M. 5 febbraio 1998)" cioè negli allegati B e C, il quale ultimo alla lettera RIO prevede lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia ed alla lettera R11 l'utilizzazione di detti rifiuti per altre attività ed il ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione al recupero in base al citato D.M., sicché, anche l'acritica ricostruzione dell'esperto, costituente l'esegesi più lata del primo comma dell'art. 14 D.L. cit., impedisce di non considerare rifiuti gli inerti ed il materiale come ricavato dal ricorrente.
Peraltro un attento ed acuto annotatore, oltre ad illustrare analiticamente il contrasto della nozione "italiana" di rifiuto con la normativa comunitaria e i con le decisioni della Corte di Giustizia già indicate, fa notare come gli allegati B e C contengano espressioni a volte generiche, altre volte ampie tali da includere varie categorie di operazioni ed in altri casi più esemplificative che tassative, soprattutto quando si fa riferimento a specifiche operazioni, sicché l'interpretazione autentica viene ad assumere un alto tasso di indeterminatezza con tutte le conseguenze ex art. 25 Cost.. Inoltre un'illustre voce dottrinale ha evidenziato che, a seguire alla lettera l'interpretazione autentica, dovrebbe considerarsi non - rifiuto l'abbandono bruto di rifiuti, non ricompreso nell'allegato B, anche se una simile esegesi è effettuata per dimostrare l'impraticabilità di una lettura " ad litteram" della norma, giacché, in questo caso, occorre richiamare tutta la dottrina e la giurisprudenza sulle nozioni di discarica e di deposito incontrollato e le lettere D1, D12, D13 e D15 dell'allegato B, sicché, alla fine, alcun rifiuto, in concreto, in base al primo comma dell'art. 14 D.L. citato, potrà essere ritenuto "non - rifiuto", tranne quelli contemplati al secondo comma dell'art. 141. n. 178 del 2002. Peraltro, il primo comma dell'art. 14 cit. non ha considerato nemmeno la normativa in cui veniva ad inserirsi ed in particolare l'art. 33 decimo comma del d. l. vo n. 22 del 1997, nel quale è espressamente previsto che "i rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti" ad un regime semplificato ed alle relative norme sanzionatone, sicché o detta norma si deve ritenere abrogata oppure i "non - rifiuti" della disposizione di interpretazione autentica finiscono nuovamente con il divenire rifiuti in spregio al principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale ed, anche, amministrativa. Infine, il secondo comma dell'art. 14 l. cit. segue stilemi già sperimentati in tema di decreti - legge non convertiti in tema di residui, sicché, oltre a poter riferirsi alla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore di detti decreti - legge per individuare la destinazione oggettiva ed effettiva al riutilizzo (cfr. Cass. sez. 3^ 12 ottobre 1994 n. 2666, Rozzi e Cass. sez. 3^ 11 aprile 1994 n. 881, Visconti ed altro fra tante), e l'onere probatorio, il riutilizzo, non definito normativamente, è diverso dalle operazioni contemplate dall'art. 4 d. l. vo n. 22 del 1997 (riciclaggio, recupero della materia prima, reimpiego e recupero energetico) e consiste in un trattamento preventivo minimo tale da non rientrare tra le operazioni elencate nell'allegato C e neppure in quelle di smaltimento di cui all'allegato B, sicché la portata della norma, pur sempre in contrasto con il diritto e la giurisprudenza comunitari e sospetta di incostituzionalità in base all'art. 25 Cost., è notevolmente ridotta. Nè è possibile ampliarne il significato mediante il riferimento alla nozione di trattamento tratta dalla direttiva n. 31 del 1999 della Unione Europea, concernente, però, le discariche di rifiuti, secondo cui detta definizione concerne "i processi fisici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero" (art. 2 lett. h) dir. 99/31/CE), giacché, indipendentemente dalla sua non operatività in Italia, perché ancora non recepita e non self executing, e dalla funzionalità della nozione ai fini della predetta direttiva, permane sempre la necessità che il rifiuto per non essere tale non deve essere sottoposto ad un procedimento di "trasformazione" cioè "ad alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22", secondo l'espresso dettato del d. l. n.138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002, contenente l'interpretazione "autentica" della nozione di rifiuto. L'ampia definizione di "trasformazione" accolta nella predetta direttiva conferma la genericità e l'indeterminatezza del termine e l'assenza di una corrispondente nozione nella vigente normativa italiana.
La soluzione seguita in tema di nozione di rifiuto rende irrilevante più che manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, anche inammissibile per la perplessa sua formulazione, oltre che manifestamente infondata per le ragioni espresse dai giudici di merito.
In ordine alla configurabilità del reato di discarica abusiva, la pregevole decisione del giudice di primo grado, poi, non appare condivisibile sul punto solo nella parte in cui ha ritenuto costituire un'immutazione del fatto non consentita la diversa qualificazione del reato di deposito incontrollato in discarica abusiva per la particella fondiaria 1286 di località Nogarole di Ospitaletto, giacché uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. 22 ottobre 1996 n. 16, Di Francesco rv. 205619 e Cass. sez. un. 2 luglio 1997 n. 6402, Dessimone ed altri rv. 207942) ha ritenuto costituire difetto di correlazione tra accusa contestata e sentenza una modificazione sostanziale tale da determinare un completo stravolgimento del fatto contestato, mentre, nella fattispecie, l'imputazione consentiva una tale diversa qualificazione giuridica (cfr. contra Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1997 n. 140, Destro rv. 207276, che, però, si riferisce all'abbandono occasionale ed ad un'imputazione che non ricomprendeva il fatto costituente discarica). Tuttavia, in assenza di qualsiasi impugnazione sul punto, nonostante questa Corte debba qualificare diversamente il fatto come discarica abusiva, non è possibile alterare il precedente dispositivo e disporre la confisca pure di detta particella per il divieto di "reformatio in pejus".
Ciò posto, il riferimento alla direttiva 1999/31/Ce è inammissibile sotto diversi profili, in quanto non dedotto in appello e perché trattasi di direttiva i non immediatamente esecutiva, secondo unanime dottrina sul punto, sicché, fino al momento del suo recepimento, non ha efficacia diretta in Italia, tanto è vero che in ben due leggi "comunitarie" (l. n. 422 del 2000 e n. 39 del 2002) ne è stata prevista l'attuazione e, nella prima, in maniera coerente, sono stati pure dettati i principi e criteri direttivi.
Infatti la nozione fornita da detta direttiva deve essere correlata con quella di deposito temporaneo (su cui vedi Cass. sez. 3^ 21 aprile 2000 n. 4957, Rigotti ed altri rv. 215946 e di recente Cass. sez. 3^ ud. 14 giugno 2002 dep. 9 agosto 2002, Maino) da distinguere da quello preliminare, di cui la Corte di giustizia ha sempre propugnato un'esegesi restrittiva (Corte giust. sez. 4^ 5 ottobre 1999, Lirussi e Bizzarro). Pertanto la definizione di discarica, contenuta nella citata direttiva, necessita di tutta una serie di precisazioni e di indicazioni di adempimenti tecnici, nonché della risoluzione di vari problemi tecnico- gestionali ed anche ermeneutici, proprio in ordine alle cause di esclusione richiamate dal ricorrente cioè i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni o i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno.
Peraltro, secondo quanto risulta dai diversi "considerando" della direttiva, la sua funzione è quella di predisporre una disciplina più rigorosa del conferimento in discarica, ritenuto sempre residuale, di stabilire una serie di adempimenti tali da consentire un maggior controllo della natura dei rifiuti immessi e di "prevenire e ridurre i rischi per la salute e l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio, nonché l'impatto sull'ambiente", sicché la definizione di cui all'art. 2 lett. g) della direttiva dovrà confrontarsi con dette primarie esigenze.
Inoltre, la ritenuta sussistente violazione della normativa in materia di tutela paesaggistica (art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 come trasfuso nell'art. 163 d. l. vo n. 499 del 1999) ne determinerebbe l'inapplicabilità alla fattispecie, ove, per mera ipotesi di studio, si volesse ritenere, in contrasto con tutta la dottrina formatasi su questa direttiva e con il contenuto della direttiva, la predetta normativa self-executing, nonostante le numerose norme che offrono ampia possibilità di differente applicazione negli Stati membri (ex gr. art. 6 lett. a), artt. 11 e l2, art. 16).
Infine, nessun valore assume ai fini della configurabilità del reato la scadenza del termine per la trasposizione (16 luglio 2001, essendo entrata in vigore il 16 luglio 1999 e prevedendo il periodo di due anni per adeguarsi), mentre per le ragioni già evidenziate la stessa non può neppure essere ritenuta come un criterio ermeneutico della normativa vigente, secondo quanto riconosciuto dalla Corte di Giustizia indipendentemente dalla natura self-executing e dalla trasposizione (Corte Giust. 13 novembre 1990 in causa 106/89, Mearlising).
Il "deposito" di 5.000 me e di 3000 me di limo in diverse località con la predisposizione di buche, con attività preliminare di preparazione del terreno e con conoidi artificiali dimostra in maniera evidente la sussistenza del reato di realizzazione e gestione di discarica, esistendo, persino, un'organizzazione rudimentale diretta al funzionamento della stessa e l'allestimento di opere a ciò occorrenti (Cass. sez. 3^ 29 aprile 1997 n. 4013, Vasco rv. 207613, potendosi la discarica abusiva configurare anche tramite il deposito di rifiuti in un'area per un tempo considerevole e, comunque, non determinato, con condotta ripetuta consistente nell'abbandono di una notevole quantità di rifiuti (Cass. sez. 3^ 8 novembre 1996 n. 9579, Tabellini ed altro rv. 206716), sicché è "benevola" l'imputazione di solo deposito incontrollato per la discarica in loc. Nogarole di Ospitaletto.
Esaminate le censure relative alle contravvenzioni in tema di rifiuti e rilevata l'assenza di ogni doglianza circa l'esecuzione di operazioni di recupero in violazione dell'autorizzazione, occorre considerare i motivi concernenti i reati paesaggistici ed urbanistici.
A tal ultimo riguardo, non assume valore decisivo l'art. 83 primo comma lettera a) della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 22 del 1991 e successive modificazione (in particolare per detto articolo, ma non per la norma in esame l. p. n. 10 del 1998). Infatti, come rende evidente il provvedimento della Corte Costituzionale, mal invocato dal ricorrente (ord. n. 77 del 1998), il giudice delle leggi ha ritenuto che, nonostante l'obbligo della Provincia Autonoma di uniformarsi ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed alle norme delle leggi di riforma economico sociale della Repubblica, anche se sussiste una competenza esclusiva della Provincia Autonoma, la norma in esame, che esclude l'obbligo della concessione edilizia per una serie di interventi, sottoposti a semplice autorizzazione, per quanto attiene all'edificazione delle tettoie, non contrasta con le norme principio statali, perché presuppone un'autorizzazione espressa per le opere da eseguire in zona soggetta a vincolo ex art. 88 l. p. cit., mentre la tettoia viene considerata una pertinenza di un edificio preesistente e nei limiti in cui il predetto intervento sia tale.
Pertanto, in virtù di un'interpretazione adeguatrice, la locuzione "occupazione di suolo privato o pubblico con depositi di materiale" in relazione anche al precedente art. 82 l. p. cit., il quale sottopone a concessione edilizia ogni attività comportante trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio (la congiunzione "e" ha valore disgiuntivo, secondo uniforme interpretazione della l. n. 10 del 1977), deve essere intesa nel senso che il predetto deposito di materiali può essere assentito con semplice autorizzazione, ove non siano stati posti in essere altri lavori ed abbia carattere temporaneo e precario.
Tale ultima limitazione è confermata dalla successiva introduzione fra le opere assentibili con autorizzazione dei capanni di caccia, ancorché fissi, in quanto la loro utilizzazione è temporanea e trattasi di opera precaria. Del resto lo stesso giudice di legittimità amministrativo ha molte volte affermato che l'occupazione deve essere temporanea e precaria, mentre per i movimenti di terra e gli spianamenti si deve aver riguardo all'entità dell'opera che si intende eseguire, potendo comportare una trasformazione l rilevante del territorio (Cons. Stato sez. 5^ 21 dicembre 1989 n. 877 in Foro amm. 1989, 3346 cui si uniforma Cass. sez. 3^ 14 luglio 1998, Ferdinandi). Orbene, nella fattispecie, sono stati rilevati "movimentazioni e spianamenti di terra effettuati da uno escavatore" (pag. 2 sentenza del Tribunale) e ben 5.000 mc. di limo, sicché la normativa provinciale concernente l'assentibilità con autorizzazione del deposito di materiale non è applicabile. Peraltro questa esegesi è confortata dall'art. 3 lett. e.7) del d. l. vo n. 380 del 2001 c. d. T. U. sull'edilizia, entrato in vigore per soli nove giorni e da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 2 c.p. (cfr. sulla questione Cass. sez. 3^ 15 marzo 2002 dep. 20 maggio 2002, Catalano in corso di massimazione, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, anche in ordine alla vigenza della pregressa normativa).
Infatti la predetta norma considera nuova costruzione da assentire con il permesso di costruire id est concessione edilizia "la realizzazione di depositi di merci o di materiali... ove comportino l'esecuzione di lavori, cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificabile" vale a dire una modificazione dotata di una certa stabilità.
Tuttavia nonostante l'imputazione si riferisca soltanto all'effettuazione "sulla p.f. 1286 c.c. Ospedaletto (di) un ingente deposito di circa 5.000 mc di limo, in area di tutela ambientale ed area a bosco secondo il vigente P.R.G.", dalla stessa appaiono il contrasto con la strumentazione urbanistica, la notevole quantità del materiale depositato ed, in relazione al ritenuto reato di discarica abusiva invece del deposito incontrollato, una certa stabilità, comunque desumibile pure dall'imputazione originaria. Pertanto non rileva l'omessa contestazione dell'esecuzione di altri lavori (movimenti di terra e livellamento del terreno), tanto più che gli stessi risultano eseguiti nella sentenza di primo grado e che il ricorrente ne era pienamente a conoscenza, pur se nei gravami non evidenzia, logicamente, detta situazione fattuale a lui sfavorevole, sicché non può ritenersi violato il principio della corrispondenza tra sentenza e contestazione.
Ed invero, anche se la loro effettuazione costituisce la scriminante tra depositi assentibili con d. i. a., il cui contenuto è determinato dall'art. 22 d. l. vo n. 380 del 2001 in via residuale, e quelli con permesso di costruire in base alla nuova normativa, la definizione, di cui alla disposizione in parola (art. 3 lett. 2.7) d. l. vo cit.), è soltanto in parte sganciata dall'entità del materiale depositato, costituente, in ogni caso, un indizio di una certa stabilità, ed indica l'esecuzione di altri lavori come un elemento significativo del carattere permanente della trasformazione del territorio, basandosi soprattutto su questo ultimo aspetto. Però, detta ultima indicazione è soltanto esemplificativa e non tassativa, come anche l'individuazione degli interventi costituenti nuova costruzione di cui all'art. 3 d. l. vo cit., anche se costituisce un connotato peculiare della rilevanza penale del deposito di materiali, risolvendo una questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza.
Pertanto deve affermarsi che, a norma dell'art. 3 lett. e.7) del d. l. vo n. 380 del 2001, il deposito di materiali assume rilievo penale ove sia connotato dai caratteri di una certa stabilità e dell'esecuzione di lavori, che comportino una trasformazione permanente del territorio.
Tuttavia, l'entità del deposito e l'esecuzione di detti lavori costituiscono soltanto indici significativi della stabilità dell'occupazione del suolo con i materiali, mentre l'art. 83 lett. a) l. p. n. 22 del 1991, come modificato dalla legge n. 10 del 1998, deve essere letto con interpretazione adeguatrice in relazione agli artt. 82 e 88 l. p. cit. e comportava, all'epoca, l'assentibilità con autorizzazione dei soli depositi temporanei e precari di non ingente quantità di materiali cioè tali da non operare una rilevante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Per quel che concerne la contravvenzione paesistica, invece, le decisioni dei giudici di merito hanno dimostrato non solo la sottoposizione della zona a vincolo, ma anche il notevole impatto sul paesaggio e si sono conformati a costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3^ 23 aprile 1994 n. 4703, P.M. in proc. Casentini rv. 198721 cui adde Cass. sez. 3^ 8 novembre 1996 n. 9579, Tabellini ed altro rv. 206718), secondo cui l'effettuazione di una discarica in zona vincolata configura il reato di cui all'art. 163 d. l. vo n. 490 del 1999.
La censura, infine, sull'errore scusabile su legge penale e su una pretesa buona fede del ricorrente, è manifestamente infondata sia per la qualifica dallo stesso rivestita sia per l'attività svolta sia per l'evidenza dei fatti sia per il comportamento del prevenuto sia alla luce dei principi espressi dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 (vedi amplius Cass. sez. 3^ 29 gennaio 1997 n. 646, Ornati rv. 206744), alla quale entrambi i giudici di merito si sono adeguati con motivazione ineccepibile.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna FE NR al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003