Sentenza 17 dicembre 2010
Massime • 1
Non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito che, come tali, devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio d'appello. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che la Corte d'appello avrebbe posto a fondamento della decisione documentazione medica richiamata dai consulenti ma processualmente inutilizzabile).
Commentario • 1
- 1. Cosa distingue l'attività ispettiva da quella di indagine preliminareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 febbraio 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Siena dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 71, comma 1, e 87, n. 1), lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 3.000,00 euro di ammenda. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione con cui erano dedotti i seguenti motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 71, comma 1, e 87, n. 1), lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli artt. 63, 191, 194, 195, comma 4, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2010, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2010 |
Testo completo
025 8 6 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N.2120/2010 Dott. ANTONIO MORGIGNI
Dott. GIACOMO FOTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 20871/2010
- Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI
LUCA VITELLI CASELLA
- Consigliere - Dott.
- Rel. Consigliere - PATRIZIA PICCIALLI Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NI RO N. IL 01/08/1955
2) OR AE N. IL 12/05/1949
avverso la sentenza n. 142/2004 CORTE APPELLO di MESSINA, del
07/12/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonis bielovethe per il rigetto dei ricbi.che ha concluso per
르 Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Fatto e diritto
NI RO e OR AE ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, la quale, riformando quella di primo grado, per quanto interessa, su impugnazione del pubblico ministero, con riferimento alla posizione del GI, e della parte civile nei confronti anche dell'altro, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del
GI in relazione all'addebito di omicidio colposo contestatogli [decesso di TO
IA, per morte endouterina durante il parto] e affermava [per lo stesso fatto] la responsabilità ai soli effetti civili del CO. Seguivano per entrambi le statuizioni civili in favore della parte civile costituita.
Si trattava dei due medici di turno presso l'ospedale Piemonte di Messina nella notte in cui la gestante RC RA ebbe ad iniziare il travaglio nel corso del quale ebbe a partorire il feto poi deceduto per arresto cardio-circolatorio da ischemia-ipossia acuta prodotta da ostacolo alla circolazione del sangue nei vasi ombelicali.
La sentenza di appello evidenziava profili di colpa a carico dei due sanitari [oltre che dell'ostetrica, qui non ricorrente] che avevano omesso di visitare la gestante e omesso, altresì, alcun tipo di assistenza durante il travaglio, mancando di procedere alle rilevazioni cardiografiche del battito fetale, imposte da un pregresso tentativo di induzione al parto che aveva sottoposto il feto ad uno stress potenzialmente pericoloso, tanto da risultare una situazione di tachicardia attestata da alcuni pregressi tracciati.
Con il supporto delle risultanze delle consulenze tecniche, la Corte riteneva dimostrato in modo convincente che un controllo più puntuale ed assiduo, oltre ad essere necessario, avrebbe consentito di predisporre il parto cesareo che avrebbe evitato il decesso del feto.
NI, con il ricorso, ripropone, in primo luogo, una doglianza già respinta in appello sulla qualificazione del fatto, sostenendo che l'addebito non avrebbe dovuto essere quello di omicidio colposo, ma semmai quello di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 1978 n. 194, essendosi verificata non la morte del feto, bensì un'interruzione della gravidanza, con un evento morte di un feto non ancora distaccatosi dal ventre della madre. In secondo luogo, sostiene l'assenza della posizione di garanzia, prospettando che, in fatto, nella vicenda in questione a seguire la partoriente era il medico curante [assolto], senza che il
GI, pur essendo di guardia, potesse interloquire sulle scelte terapeutiche.
OR con il primo motivo sostiene che difettava nei suoi confronti un'impugnazione, sostenendo che la parte civile non avrebbe impugnato la decisione assolutoria nei suoi confronti.
Con altro motivo sostiene che la Corte avrebbe posto a fondamento della decisione documentazione medica richiamata dai consulenti benché processualmente inutilizzabile.
Con un terzo motivo e quarto motivo, connessi, contesta l'addebito di responsabilità sostenendo che non poteva formalizzarsi a suo carico la mancata osservazione della partoriente perché non avvisato dall'ostetrica e perché comunque impegnato in altra sala parto;
in ogni caso, semmai l'addebito e la conseguente mancata scelta di effettuare il parto cesareo dovevano semmai formalizzarsi nei confronti di altro sanitario.
I motivi sono infondati.
Va ricordato che, in presenza di una (già avvenuta) declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione un riesame dei fatti finalizzato ad un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione. Il sindacato di legittimità circa la eventualmente mancata applicazione del comma 2 dell'articolo 129 cod. proc. pen. deve essere invece circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule ivi prescritte: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'articolo 129 cod. proc. pen.,
l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (Sezione IV, 6 marzo 2008, Scupola). Risulta allora dalla lettura della sentenza impugnata la rappresentazione di un quadro idoneo a ritenere non illogica la decisione e corretta la formula terminatoria: gli elementi sopra sintetizzati spiegano in modo satisfattivo i profili di colpa addebitati ai due medici di guarda e la rilevanza della scelta omissiva ed attendista nell'esito letale del parto.
Del resto, sono noti i principi che sono applicabili nell'ipotesi in cui, nel corso del processo a carico del sanitario, sia intervenuta una causa estintiva del reato (nella specie, la prescrizione) ai fini dell'apprezzamento del parametro di valutazione che il giudice deve adottare, per farne discendere o l'immediata declaratoria della causa estintiva (in applicazione di quanto imposto dall'articolo 129, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero, per converso, il proscioglimento "nel merito"
(in ossequio al disposto del comma 2 dello stesso articolo 129).
Ebbene, la prova del nesso di causalità nei termini richiesti dalle Sezioni unite 10 luglio 2002,
Franzese, è necessaria solo per pervenire ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato, mentre quando si è verificata una causa estintiva del reato (come appunto la prescrizione) è sufficiente che, a quello stadio del processo, sussista una "ragionevole probabilità" del nesso causale per escludere l'applicabilità dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. In questo caso, infatti, la prova sarebbe sì insufficiente (articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.) per pervenire ad un'affermazione di responsabilità, mancando quella verifica in concreto imposta dalla sentenza Franzese;
ma neppure, all'opposto, sussisterebbe la prova ("evidente") che l'imputato non ha commesso il fatto o che questo non sussiste. Né in ogni caso sarebbe possibile procedere ad ulteriori accertamenti (quali, una consulenza tecnica) per sciogliere il nodo della verifica dell'esistenza del nesso di causalità, stante l'estinzione del reato per prescrizione (cfr., efficacemente, Sezione III, 19 aprile 2006, Rinzivillo).
Trattasi di conclusione che appare in linea con il disposto dell'articolo 129 cod. proc. pen., in forza del quale, ove risulti una causa di estinzione del reato (come la prescrizione), la stessa va dichiarata in via prioritaria, allo stato degli atti, precludendo ogni ulteriore accertamento o approfondimento processuale, salvo che dagli atti "già" compiuti non risulti "evidente" un'altra e più radicale ragione assolutoria. Con la precisazione che il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, cosicchè la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto della "constatazione" che a quello dell'apprezzamento", concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (per riferimenti, tra le tante, Sezione III, 26 novembre 2003,
Martufi ed altro;
Sezione V, 11 novembre 2003, Marcenaro).
Improponibili, comunque, relativamente ai ricorsi, le doglianze “di fatto”, che implicherebbero un sindacato sull'apprezzamento valutativo del giudice di merito sulle prove e sulla correlata ricostruzione della vicenda: ciò con riferimento alle doglianze che vorrebbero evocare un ruolo particolare del medico curante della partoriente, ovvero una censura su una documentazione sanitaria di cui si deduce l'inutilizzabilità, senza articolare in qual modo questa avrebbe vulnerato la tenuta complessiva della motivazione.
Sotto quest'ultimo profilo, del resto va ricordato che la regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'articolo 606, comma 1, lettera b),
c.p.p. (Sezione IV, 6 ottobre 2010, Cirillo).
La censura del OR basata sull'insussistenza di valida impugnazione è del tutto destituita di riscontro documentale;
né risulta neppure essere stato dimostrato che sia stata mai proposta al giudice di appello.
Infine, quanto alla censura del NI sulla qualificazione del fatto, si tratta di doglianza già proposta in appello e sul quale il giudice ha già corrisposto con insindacabile ricostruzione del fatto [momento della morte del feto]: il motivo è inammissibile essendo tale quello che si risolve nella riproposizione di doglianza già discussa e ritenuta infondate dal giudice del gravame: trattasi infatti di motivo non specifico, perché la mancanza di specificità del motivo deve essere apprez- zata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'articolo 591, comma 1, lettera c), cod.proc.pen. all'inammissibilità (cfr. Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro). Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Parizia AntonioMorgigni
Moyoni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 GEN. 2011
JNZIONARIO DIZIARIO Giulio Mona BERIO